Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000
Determinazione
delle classi delle lauree universitarie
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245 - Suppl. ord. n. 170)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (Pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (Pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000);
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (Cun), reso nelladunanza dell8 giugno 2000;
Visto il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (Cnsu), reso nelladunanza plenaria del 23 giugno 2000;
Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 20 luglio 2000 e il 27 luglio 2000;
Considerato che con la dichiarazione solennemente sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si è convenuto di adottare:
a) "un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità (...) al fine di favorire la immediata idoneità all'impiego dei cittadini europei e la competitività internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore";
b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello" in sequenzialità tra di loro;
Considerato che la dichiarazione di Bologna indica nel consolidamento di un sistema di crediti didattici - sul modello del Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti Accademici (ECTS) di cui alla decisione del Consiglio della Comunità europea 87/377 del 15 giugno 1987 - acquisibili anche in contesti diversi, lo strumento atto ad assicurare la più ampia e diffusa mobilità degli studenti e la flessibilità e integrazione dei curricula;
Considerato che, solo a condizione di una piena attuazione di tali principi da parte dei Paesi europei, può determinarsi leffettivo sviluppo di uno spazio europeo della cultura e della conoscenza, conferendo ai cittadini le competenze necessarie per affrontare le sfide emergenti, insieme alla consapevolezza dei valori condivisi e della appartenenza ad uno spazio sociale e culturale comune;
Considerato che la creazione di una Europa della Conoscenza è ormai diffusamente riconosciuta come insostituibile fattore di crescita economica, sociale ed umana, e come elemento indispensabile per consolidare ed arricchire la cittadinanza europea;
Considerato che l'Università in tutte le sue articolazioni deve assicurare la elaborazione e trasmissione di un sapere critico alimentato dall'incessante impegno nella attività di ricerca scientifica;
Considerata la inderogabile necessità di dare piena ed integrale attuazione allart. 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;
Considerato che, in attuazione dell'impegno assunto in ambito europeo, il primo ciclo è stato individuato dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 nel corso di laurea di durata triennale;
Considerato che tale corso di laurea "ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nonché la acquisizione di specifiche conoscenze professionali", secondo il disposto dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Considerata la necessità di ispirare la organizzazione didattica a criteri di coordinamento e collegialità nella attribuzione dei crediti, nel dimensionamento del carico di attività degli studenti e nella definizione delle modalità di verifica della loro preparazione, anche per garantire effettiva coerenza tra durata programmata e durata effettiva dei corsi di studio;
Considerata la necessità di disporre di figure professionali adeguate sul piano quantitativo e qualitativo per le attività di ricerca sviluppo e innovazione tecnologica, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Programma Nazionale della ricerca 2001-2003 recepite dal Cipe nella seduta del 25 maggio 2000 (deliberazione n. 51/2000, pubblicata nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2000);
Considerata la necessità di garantire un ampio ventaglio di offerta formativa, anche per assicurare pieno riconoscimento ai nuovi saperi prodotti dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche;
Ritenuto di accogliere le proposte condizionanti concordemente avanzate dalle competenti commissioni parlamentari, così specificate: a) che siano conservate le denominazioni delle classi proposte nello schema di decreto ministeriale; b) che sia individuata la classe di scienze turistiche; c) che sia confermata la distinzione fra la classe di scienze dei beni culturali e quella delle tecnologie per la conservazione e per il restauro dei beni culturali; d) che nella denominazione della classe 34 si aggiunga, prima dell'aggettivo psicologiche, il sostantivo "tecniche"; e) che la classe di scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo assuma la denominazione di scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
Ritenuto di accogliere le convergenti richieste, avanzate dal Cun e dal Cnsu, di più puntuale ed esplicita definizione degli obiettivi formativi e delle finalizzazioni professionali per ciascuna classe;
Ravvisata altresì l'esigenza di sottoporre le attività formative all'interno di ciascuna classe ad un attento monitoraggio al fine di assicurare, ove necessario, maggiore coerenza con gli obiettivi e le finalizzazioni di ciascuna classe medesima;
Ritenuto che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non menzionare l'attività di docenza, dovendo essere la relativa materia definita in altra sede;
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 42.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.
3. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. I corsi di laurea si svolgono nelle facoltà.
2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa università sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo, che ne disciplinano il funzionamento.
Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea delle classi linguistiche, la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
Art. 4
1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a), b), c) dellarticolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre limpiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti formativi caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera c).
Art. 5
1. Ai fini delle disposizioni di cui allarticolo 3, commi 4 e 5, e articolo 9, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, leventuale integrazione dei curricula. Lintegrazione è consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lett. d) del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.
Art. 6
1. In prima applicazione del presente decreto, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
Art. 7
1. Le università rilasciano, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
Art. 8
1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 agosto 2000
IL MINISTRO f.to Ortensio Zecchino