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Convenzione per il trasferimento della Biblioteca universitaria
di Bologna dal ministero per i Beni e le Attività culturali
all'università degli studi di Bologna

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2000, n. 182)

 

Tra

- il ministero per i Beni e le Attività culturali (di seguito anche "il ministero"), in persona del sottosegretario all'uopo delegato, on.le Carlo Carli

e

- l'università degli studi di Bologna (di seguito anche "l’università"), in persona del rettore "pro-tempore", prof. Fabio A. Roversi Monaco, a quanto appresso autorizzato con delibera dei consiglio di amministrazione del 18 aprile 2000

premesso

- che a norma dell'art. 151 del d.lg. 31 marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59", le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate;

- che in forza di questa disposizione il ministro per i Beni culturali e ambientali, ai fini dei trasferimento delle biblioteche pubbliche statali, stipula con l'università interessata apposita convenzione, sentito il parere dei Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

- che la convenzione, in quanto unico strumento abilitato a produrre l'effetto traslativo della biblioteca, deve regolare modalità e condizioni di tale trasferimento;

- che, nell'ambito della convenzione, sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico e storico-artistico da riservare al demanio dello Stato;

- che tutte le funzioni del ministero per i Beni culturali ed ambientali nonché i relativi uffici, beni, risorse finanziarie e personale sono ora attribuiti al ministero per i Beni e le Attività culturali, ai sensi del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- che, tra le biblioteche pubbliche statali, organi del ministero per i Beni e le Attività culturali è compresa anche la Biblioteca universitaria di Bologna, avente sede in Bologna, via Zamboni, n. 35 (di seguito anche "la Bub");

- che la Bub può dirsi collegata all’università degli studi di Bologna, ai sensi e per gli effetti del citato art. 151 del d.lg. 112 del 1998;

- che l’università degli studi di Bologna ha richiesto il trasferimento della Bub con atto trasmesso il 21/09/1998, prot. 22078;

- che e seguito di tale richiesta è stata istituito, con decreto del direttore generale dell’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria in data 08/01/1999, un gruppo di lavoro;

- che il gruppo di lavoro ha provveduto a redigere uno schema di convenzione;

- che su tale schema sono stati acquisiti i prescritti pareri del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e del ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, resi rispettivamente con atto dei 22/07/1999 e con atto del 01/07/1999;

- che, relativamente agli aspetti concernenti il rapporto d’impiego ed il trasferimento del personale, sono stato altresì sentite le 00.SS. ed acquisito il parere del Dipartimento della funziona pubblica espresso con nota prot. n. 3963/9 del 22/10/1999:

- che, in relazione al trasferimento all’università dell’immobile sede della Bub, il ministero delle Finanze ha espresso il proprio avviso con nota prot. 73737 del 17/06/1999.

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

 

Art. 1 - Oggetto del trasferimento e decorrenza

1. E' trasferita all’università degli studi di Bologna la Biblioteca universitaria di Bologna, con i relativi compiti e funzioni, ivi comprese le funzioni connesse alla ricezione degli stampati oggetto di obbligo di deposito.

2. Sono conseguentemente attribuiti all’università gli uffici, i beni, il personale e le relative risorse finanziarie assegnati alla Bub, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla presente convenzione.

3. L’università subentra altresì nei contratti stipulati per il funzionamento e la gestione della Bub nonché per la gestione dei progetti in corso.

4. I trasferimenti, le attribuzioni ed i subentri di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente convenzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Entro la data di cui al comma precedente saranno improrogabilmente portate a termine le operazioni di consegna, che dovranno risultare da apposito verbale, redatto e sottoscritto tra la parti.

 

Art. 2 - Beni immobili

1. L’università subentra al ministero nell’uso del complesso immobiliare, di proprietà del demanio dello Stato, attualmente sede della Bub, come esattamente identificato nelle planimetrie allegate sub lettere "A", "B", "C", "D", "E" con relativi impianti, pertinenze ed accessori.

2. La concessione in uso, a titolo gratuito e perpetuo, sarà formalizzata dal ministero delle Finanze con le modalità previste dall’articolo 51, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha modificato l’articolo 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 3 - Patrimonio bibliografico e storico-artistico

1. E’ trasferito all’università l'uso gratuito e perpetuo del patrimonio bibliografico e storico-artistico, che permane in ogni caso nel demanio dello Stato, in consegna alla Bub, quale risulta dagli inventati della Bub stessa alla data della presente convenzione.

2. L’università:

a) assicura la corretta conservazione e l'integrità in Palazzo Poggi, od in locali della Bub, dell’intero patrimonio di cui al presente articolo, nel rispetto di ogni normativa presente o futura;

b) consente il libero accesso a tutte le persone di età superiore a sedici anni;

c) mantiene il prestito esteso ai residenti nella regione ed opera il prestito interbibliotecario conformemente alle disposizioni del Servizio bibliotecario nazionale (di seguito "Sbn");

d) mantiene aggiornato e consultabile in linea il catalogo automatizzato in Sbn;

e) continua i progetti speciali di catalogazione in corso;

f) assicura la conservazione e la catalogazione dei beni di cui al presente articolo che presentano interesse storico ed artistico, nel rispetto di ogni normativa presente e futura ed in collaborazione con il sistema museale di ateneo.

3. Il ministero presta la sua assistenza tecnico-scientifica per la conservazione, il restauro e la catalogazione di tutto il patrimonio bibliografico antico conservato presso la Bub, anche se acquisito successivamente alla presente convenzione.

4. L’università, il ministero e la regione Emilia Romagna, concorrono alla catalogazione e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1) del presente articolo, anche attraverso la predisposizione ed il finanziamento di progetti comuni.

5. Il ministero riconosce all’università il "copyright" sulle riproduzioni realizzate a propria cura del patrimonio bibliografico di cui al comma 1) del presente articolo ed ogni altro eventuale provento derivante dalla valorizzazione del patrimonio medesimo, purché compatibile con il suo carattere storico-artistico. L’università consegna alle biblioteche indicate dal ministero tre copie di ciascuna delle predette pubblicazioni su qualsiasi supporto realizzate.

 

Art. 4 - Altri beni mobili

l. E’ trasferito in proprietà all’università tutto il restante materiale mobile, di qualsiasi natura, ivi compresi gli arredi, le attrezzature, i materiali ed i mezzi informatici, di cui dispone la Bub, anche se detenuti da terzi, quali risultano dall’inventario della Bub stessa.

 

Art. 5 - Personale

1. Il personale della Bub viene inquadrato, tenuto della conto dei processi di riqualificazione previsti dall'art. 12 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto ministeri, nonché delle professionalità acquisite, nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell’ordinamento dell’università, fatta salva la facoltà di opzione a permanere nei ruoli del ministero. Il personale che esercita la facoltà di opzione viene collocato anche in soprannumero negli uffici del ministero presenti nella città di Bologna.

2. Al personale trasferito all’università viene assicurato il trattamento economico onnicomprensivo in godimento o, comunque, quello più favorevole.

3. I termini per l’opzione, le modalità ed i tempi del trasferimento del personale nonché i criteri per l’inquadramento sono determinati da appositi decreti del ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i ministri per i Beni e le Attività culturali, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica, così come dettato dal comma 5, art. 9 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

4. Il personale trasferito è inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell’ordinamento universitario. L’università procede all’inquadramento sulla base di apposite tabelle comparative concordate con le organizzazioni sindacali territoriali.

 

Art. 6 - Risorse

1. I trasferimenti di fondi per far fronte ad impegni pregressi e per quelli futuri, derivanti da ruoli di spesa fissa, sono determinati da appositi atti interministeriali. 2. Gli stanziamenti che saranno assegnati all’università dal ministero per l’Università e la Ricerca scientifica e tecnologica, e siano da intendersi distinti ed aggiuntivi rispetto al Fondo di finanziamento ordinario annuale (Ffo) onde assicurare all’università almeno il livello attuale di risorse per la Bub, saranno destinati dall’università al finanziamento e allo sviluppo della Bub stessa. Al fine di determinare la spesa storica, il ministero comunica che nell’ultimo triennio la media annua del complesso delle spese sostenuta per la Bub, personale escluso, è stata di 1.813 milioni.

 

Art. 7 - Inserimento della Bub nella organizzazione universitaria

1. L’università, attraverso opportune modifiche del proprio statuto, attribuisce alla Bub la qualifica di "struttura speciale" dell’ateneo, mantenendo ad essa la propria attuale denominazione.

2. L’organizzazione interna, la direzione ed il funzionamento della Bub sono disciplinati in apposita parte del regolamento di organizzazione di ateneo.

3. Le norme regolamentari sono informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coinvolgimento del ministero e della regione Emilia Romagna nella definizione degli indirizzi scientifici e culturali della Bub;

b) attribuzione alla Bub dell’autonomia più elevata consentita dall'ordinamento universitario;

c) distinzione, cui già si informa lo statuto d’ateneo, tra indirizzo e controllo, da un lato, ed attuazione e gestione dall’altro, da affidare a personale dotato dì apposita professionalità nel settore della biblioteconomia.

4. Fino all'entrata in vigore della nuove norme regolamentari, continuano ad applicarsi le norme di organizzazione e di funzionamento vigenti in quanto compatibili.

 

Art. 8 - Impegni dell’università nella gestione della Bub

1. Nell’ambito del sistema bibliotecario di ateneo, l’università conferma alla Bub la migliore visibilità scientifica nazionale ed internazionale, eleggendola quale struttura prioritariamente deputata alla seguenti funzioni:

a) biblioteca storica dell’università;

b) biblioteca di storia della scienza;

c) biblioteca professionale;

d) centro di ricerca e di servizi biblioteconomici;

e) biblioteca di cultura generale e di documentazione dell’attività culturale ed editoriale del territorio;

f) biblioteca di supporto alla ricerca e alla didattica universitaria.

2. L’università mantiene condizioni di accesso e di fruizione pubblica della Bub non inferiori e quelle attualmente in vigore.

3. L’università affida alla Bub il ruolo di centro di coordinamento e supporto del servizio di prestito interbibliotecario da erogarsi da parte di tutte le biblioteche dell’ateneo attive in Sbn.

 

Art. 9

La presente convenzione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del dpr 26 aprile 1986, n. 131 con oneri a carico dell’università.

E' inoltre esente da imposta di bollo al sensi dell’art. 16 della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

 

8 giugno 2000

 

Il ministero per i Beni e le Attività culturali
in persona del sottosegretario "pro-tempore"
On.le Carlo Carli

Università degli studi di Bologna
il rettore
Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco

 



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