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Il riordino della disciplina dello spettacolo

Il disegno di legge delega per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo: quale futuro per il settore?

di Annalisa Gualdani [*]

Sommario: 1. Premessa. - 2. La Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo. - 2.1. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. - 2.2. La riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei diversi settori dello spettacolo dal vivo. - 3. Conclusioni.

The bill proposing major reforms on the entertainment industry: what will the future of the field be?
This paper analyses, after considering the reasons and the issues that have interfered over time with the approval of a general law on the entertainment, the contents of a new bill focused on two main lines: redefining the legal framework of opera-symphony foundations and renewing the existing rules on theaters, music, dance, traveling shows, circuses, carnivals and historical reenactments. The purpose is on one hand to intervene on financial arrangements and redefine opera-symphony foundations in terms of organization, and to set up a legislative text named “the performing Arts Code of Entertainment Laws” on the other. This analysis aims at understanding if the new regulation will end unresolved issues in the field and on which further aspects the implementing decrees will be able to make a difference.

Keywords: Opera-symphony Foundations; Financial Arrangements; Expressions of Performance; Development of Culture.

1. Premessa

Da tempo il settore dello spettacolo necessita di una sua sistemazione organica. Nel nostro ordinamento, infatti, se si eccettuano interventi legislativi settoriali è mancata una disciplina complessiva delle attività musicali, teatrali e di prosa che ne delineasse la nozione, i contenuti e i confini.

L’indispensabilità di approvare una legge generale sullo spettacolo ha interessato costantemente il dibattito scientifico e parlamentare [1], tanto che plurimi sono stati gli interventi normativi che hanno, a più riprese, annunciato l’imminente approvazione di unico corpus normativo in materia [2], senza che l’auspicata positivizzazione si concretizzasse.

Le difficoltà emerse alla elaborazione di una legge di settore possono essere ricondotte ad una pluralità di ragioni emerse nel corso degli anni.

È indubbio che in un primo momento lo spettacolo abbia incontrato degli ostacoli ad affermarsi come autonomo ambito di disciplina e di tutela, basti pensare che nella stessa Carta costituzionale tale termine compare in un contesto diverso rispetto a quello in cui siamo soliti ricondurlo, cioè nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini, laddove si afferma che sono vietate “le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume” [3] (art. 21, ult. comma, Cost.).

In seguito, tuttavia, l’interpretazione estensiva fornita all’art. 9 Cost. e in particolare alla nozione di cultura [4] - idonea ad assorbire al suo interno una pluralità di attività e di beni “purché caratterizzati dal loro servire a quel valore unitario e unificante rappresentato dalla formazione intellettuale dell’individuo” [5] - ha consentito di assegnare allo spettacolo una sua autonomia.

Ciononostante, il legislatore non ha approvato una legge generale in materia, ma è intervenuto soltanto attraverso una regolamentazione di settore (la musica [6], il teatro, la danza) [7] o per peculiari aspetti, come nel caso della legge n. 800/1967 (c.d. legge Corona) prima e del d.lg. n. 267/1996, con il quale si procedette a trasformare gli enti lirico - sinfonici in fondazioni di diritto privato, poi. Paradossalmente, però, proprio l’adozione di quest’ultimo ha svolto una funzione di freno all’adozione di una legge quadro sullo spettacolo in ragione del convincimento formatosi riguardo all’inopportunità di intervenire a breve distanza dall’approvazione della riforma concernente le principali istituzioni dello spettacolo. Si optò pertanto per l’adozione di micro - correzioni attraverso la decretazione d’urgenza, risultate inidonee, per la loro contingenza, a risolvere i problemi che si erano profilati.

La modifica del Titolo V della Costituzione e le conseguenti pronunce della Corte costituzionale, con le quali si invitava il legislatore ad uscire dalla stasi in cui era caduto, ha contribuito a dare una spinta all’attività legislativa. Venne così approvata la legge 27 luglio 2004, n. 186 [8], con la quale il Parlamento autorizzò il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di spettacolo dal vivo. Parallelamente la Commissione cultura della Camera [9] istituì un comitato ristretto per procedere alla redazione di un testo unificato c.d. Rositani (dal nome del suo relatore [10]), risultante dalla sintesi di trenta progetti di legge di iniziativa parlamentare [11], il quale demandava allo Stato la competenza a “sostenere la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un’effettiva integrazione culturale” (art. 3) e alle Regioni “la promozione e la valorizzazione delle attività culturali dello spettacolo dal vivo, in attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l’adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari” (art. 4). Si delegava inoltre (art. 13) il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri stabili [12].

Sebbene fosse stata finalmente aperta una strada, volta a promuovere progetti di leggi sullo spettacolo (confermata nella XVI legislatura, da un’ulteriore proposta di legge [13] che ricalcava per principi e contenuti il disegno precedente) [14], non ne derivò la tanto auspicata normazione, a causa da un lato dei contrasti sorti tra Parlamento e Governo [15], dall’altro dall’incapacità di dar luogo ad una politica culturale (promozionale e di produzione) d’insieme, in grado di comprendere le potenzialità insite nell’ambito in esame.

Nell’ultimo quadriennio la necessità di procedere a una riforma del settore [16] ha condotto all’adozione della legge 22 novembre 2017, n. 175, “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” [17] e del Disegno di legge delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio” del 28 febbraio 2019, recante una nuova disciplina complessiva dello spettacolo dal vivo nelle sue differenti espressioni. Entrambi i testi contenevano deleghe non esercitate nel termine stabilito, vanificando le attese di chi dava per imminente una positivizzazione della materia.

Nell’arco temporale tra i due provvedimenti richiamati è, poi, intervenuto il d.l. 28 giugno 2019, n. 59 c.d. d.l. Cultura (convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2019, n. 81), recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tale provvedimento normativo, recependo le pronunce della Corte costituzionale n. 260/2015 [18] e della Corte di giustizia europea sent. C-331/17 del 25 ottobre 2018 [19] ha, da una parte, preservato la possibilità di utilizzare il personale a tempo per le produzioni artistiche degli enti dello spettacolo dal vivo, dall’altra si è posto il fine di salvaguardare la tutela dei lavoratori del settore [20]. È stato inoltre ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute, al fine del reclutamento del personale, al previo esperimento di procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi nazionali ed eurounitari, di cui all’art. 35 del d.lg. n. 165/2001 [21].

Il d.d.l. in commento, seguendo le norme tracciate dalla legge n. 175/2017 (c.d. Codice dello Spettacolo), di cui ne richiama i contenuti, si propone pertanto di effettuare, riannodando le fila del percorso interrotto nel 2017, un complessivo riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e delle misure concernenti il welfare nello spettacolo.

2. La Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo

L’art. 1 del provvedimento in commento, collegato alla legge di bilancio per l’anno 2021 - 2023, contiene, al comma 1, una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo.

La citata disposizione recepisce i principi, i criteri direttivi, il procedimento e “le condizioni per l’adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative” [22], contenuti nella precedente legge n. 175/2017, caduta nell’oblio per scadenza della delega in essa contenuta.

Due sono gli ambiti su cui si intende intervenire: da un lato la ridefinizione dell’assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, dall’altro la riforma e la revisione della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali e delle rievocazioni storiche.

Il d.d.l. in esame, rinviando ai contenuti dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge n. 175/2017, descrive analiticamente le norme procedurali per l’esercizio della delega [23]. Si precisa inoltre che dal decreto o dai decreti legislativi non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ipotesi in cui tale evenienza si verifichi i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Infine, giusto il richiamo al comma 7, dell’art. 2, della legge n. 175/2017, le disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo potranno essere adottate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso.

2.1. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche

Con riguardo al primo ambito di cui si occupa l’art. 1 della delega si rammenta che le quattordici fondazioni lirico-sinfoniche sono il frutto dell’intervenuto processo di trasformazione degli enti lirici di cui alla legge n. 800/1967 (c.d. legge Corona) in persone giuridiche di diritto privato. Esse ricomprendono i maggiori Teatri d’opera [24], le due Istituzioni concertistico orchestrali assimilate [25] e la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, aggiuntasi in un secondo momento (legge n. 310 del 2003).

La delega demanda al Governo il compito di adottare (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari, adottate ai sensi dell’art. 24, comma 3-bis, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico - sinfoniche e degli enti di cui al d.lg. n. 367/1996 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Il richiamato art. 24, comma 3-bis, ponendosi in linea con quel processo di risanamento elaborato dal d.l. n. 91/2013, c.d. Decreto Valore cultura (o legge Bray) [26], si prefiggeva - “al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche” - di procedere alla revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle stesse tramite regolamenti di delegificazione, peraltro mai adottati.

La volontà di “ripensare” la disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche deriva dall’imprescindibilità di sciogliere i molti nodi irrisolti che nel tempo le hanno connotate. È indubbio, infatti, che le maggiori criticità che permeano gli enti in esame vadano ricondotte all’insuccesso del processo di privatizzazione [27] e alla veste giuridica assunta.

Sotto il primo profilo si era confidato che il processo di trasformazione potesse comportare l’ingresso di importanti capitali privati, così da risollevare i bilanci e il deficit degli enti lirici in crisi. I fatti hanno dimostrato che il modello civilistico adottato non solo non ha comportato l’attrazione di nuovi finanziamenti, ma non ha altresì avuto la capacità di assolvere agli scopi per i quali era stato pensato, in primis la realizzazione di una sinergia con il privato volta ad elevare l’efficienza dell’attività svolta [28].

Anche la forma giuridica assunta non ha condotto a quella flessibilità propria della disciplina civilistica, poiché tali istituzioni, pur trasformate nella sostanza, sono rimaste enti che perseguono scopi di interesse pubblico, i quali “restano operanti mediante l’utilizzo di risorse finanziarie provenienti dalla finanza pubblica” [29], trascinando così all’interno delle maglie della privatizzazione i problemi che affliggevano gli enti lirico - sinfonici [30].

Venendo ad analizzare i contenuti del d.d.l. in commento si osserva come esso, con precipuo riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche richiami l’art. 2, comma 3, della legge n. 175/2017. In sostanza si recepisce in toto quella parte del Codice dello spettacolo sulla necessità di procedere alla revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal Fondo unico dello spettacolo (d’ora in poi FUS), in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 24, comma 3-bis, del d.l. 113 del 2006 e con i principi di riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, nonché sulla base di ulteriori parametri [31].

La finalità di tale intento è quella di risolvere la sproporzione esistente tra i contributi percepiti dalle fondazioni lirico-sinfoniche e i restanti settori del teatro e della danza, accogliendo così quelle istanze che da tempo invocano la costituzione di un apposito fondo per le fondazioni lirico-sinfoniche, così da “alleggerire” il FUS. Si farebbe così gravare sul FUS il solo finanziamento degli altri soggetti produttori di spettacolo dal vivo, proseguendo quella tendenza, a suo tempo intrapresa con la decurtazione dei finanziamenti relativi al cinema e all’audiovisivo, di contrarne sensibilmente le voci di spesa.

Come nei disegni di legge delega che lo hanno preceduto anche in quello in esame non vengono fornite indicazioni al Governo per prevedere, nei futuri decreti legislativi, meccanismi fiscali ulteriori, rispetto a quelli esistenti [32], tali da poter fungere da incentivo per l’ingresso di investitori. Misure in tal senso sarebbero auspicabili, acclarata l’incapacità per le fondazioni di attrarre capitale privato.

A tal riguardo si rammenta infatti che una delle misure più importanti, l’Art bonus [33] non ha avuto il successo sperato. Ciò non solo per le resistenze dei privati nell’investire in cultura [34], ma anche per il limite che la disciplina pone al suo impiego. Tale misura non può essere, infatti, applicata al socio privato (lucrativo o non) componente degli organi di gestione della fondazione, il quale non può godere dei benefici fiscali previsti per le sponsorizzazioni o per le donazioni, poiché “il titolo giuridico della contribuzione - di tipo associativo è incompatibile” con queste ultime [35].

In ragione dello stato dell’arte descritto sarebbe dunque di estrema importanza che i decreti legislativi prevedessero l’adozione di strumenti di incentivazione nuovi, quali la totale defiscalizzazione dei contributi, la stabilizzazione della tax credit musica [36] o contemplare l’estensione dell’Art bonus a tutti i settori dello spettacolo, ivi comprese le orchestre, i teatri nazionali, di rilevante interesse culturale, i festivals, i centri di produzione teatrale e di danza, i circuiti di distribuzione, così da potersi avvalere del credito d’imposta del 65% per favorire le erogazioni liberali finora riservato esclusivamente alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione.

L’altro ambito di intervento su cui il d.d.l. omette di dare precise indicazioni attiene alla ridefinizione degli assetti organizzativi. L’art. 1 (tramite il richiamo all’art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 175/2017) si concentra, invero, esclusivamente sul rafforzamento delle responsabilità dei sovrintendenti sulla gestione economico finanziaria delle fondazioni e sulla revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico - finanziaria, oltreché sull’impossibilità per il sovrintendente di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni (lett. b).

A tal riguardo ci si sarebbe infatti atteso che fossero tracciate, già nella delega, le direttrici per risolvere la costante tensione tra l’autonomia delle fondazioni (che si sarebbe dovuta esprimere nella libertà di adottare le linee dei loro statuti) e il controllo pubblico. Quest’ultimo infatti si è concretizzato, attraverso una stringente disciplina di dettaglio concernente gli organi, le competenze, il patrimonio, i bilanci, raggiungendo la sua maggiore pervasività con il d.l. 91/2013.

Se è pur vero, infatti che le misure contenute nel Decreto Valore cultura hanno rinvenuto la loro giustificazione nella necessità di fronteggiare la grave situazione di dissesto in cui le principali istituzioni dello spettacolo si sono trovate, non può tuttavia sottacersi che la linea del rigore adottata abbia comportato la previsione, nei loro confronti, di ingenti controlli economico - finanziari e contabili e, indirettamente anche gestionali, da parte dello Stato [37].

Un ulteriore profilo di intervento di cui non si rinviene traccia nel d.d.l. e su cui il legislatore delegato non potrà non intervenire attiene alla necessità di operare un distinguo tra le istituzioni dello spettacolo dal vivo e in particolare tra le fondazioni lirico - sinfoniche e i teatri lirico - sinfonici (art. 24, comma 3-bis, del d.l. n. 113/2016), che già in passato era stata oggetto di attenzione da parte del legislatore(art. 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 24, comma 3-bis, del d.l. n. 113/2016, poi non recepita dall’art. 1, comma 607, della legge di stabilità per il 2019 [38] e dal successivo decreto attuativo, d.m. 1 marzo 2019 [39], il quale ha affermato che tali risorse debbano essere destinate “in egual misura” a sostegno di tutte le quattordici fondazioni).

Per questi ultimi, infatti andrebbero delineati differenti modelli organizzativi e gestionali più dinamici e flessibili, in considerazione del fatto che le strategie di gestione e di finanziamento (ma questo potrebbe essere contenuto nella disciplina di riordino del FUS), pensate per le realtà di grandi dimensioni, possono risultare inidonee e inefficaci per quelle minori.

2.2. La riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei diversi settori dello spettacolo dal vivo

La seconda parte dell’art. 1, comma 1, in analogia con quanto previsto dal legge n. 175/2017, affida al Governo, nell’esercizio della delega, il compito di redigere un unico corpus normativo, denominato Codice dello Spettacolo “al fine di conferire al settore (...) un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa” e volto altresì “a migliorare la qualità artistico - culturale delle attività, incentivandone la produzione e l’innovazione”.

Anche per i diversi settori dello spettacolo dal vivo nel d.d.l. in esame vi è un completo recupero dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge n. 175/2017 a cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della nuova delega. La Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo nelle pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento della coesione sociale e di identità nazionale, strumento di conoscenza della cultura e dell’arte italiana in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale; riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore. (art. 1, comma 1).

La disposizione richiamata mostra di recepire alcuni valori fondamentali di diritto sovranazionale quali “il rispetto della diversità culturale, la valorizzazione del retaggio culturale europeo e la cooperazione tra gli Stati membri” (art. 167 del TFUE), “il dialogo e lo scambio interculturale tra tutte le Nazioni, alimentando la tolleranza, la mutua comprensione, il riconoscimento e il rispetto delle diversità” (Dichiarazione dei Ministri della Cultura di Firenze del 30 marzo 2017) e la valorizzazione degli elementi identitari di un popolo, di cui alle Convenzioni Unesco di Parigi del 2003 [40]. Tale riferimento rappresenta un rilevante elemento di novità che permea gli ultimi disegni di legge (2017 - 2019), atteso che costituisce il punto di partenza per l’ampliamento del contenuto definitorio delle attività dello spettacolo dal vivo, esteso ora anche alle espressioni immateriali.

Le legge n. 175/2017 (art. 1, comma 2), richiamata dal d.d.l., accoglie, infatti un’ampia e inedita elencazione delle espressioni dello spettacolo dal vivo (attività teatrali; attività liriche, concertistiche e corali; attività musicali popolari contemporanee; attività di danza classica e contemporanea; attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione; nonché di attività di spettacolo viaggiante; attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; carnevali storici e rievocazioni storiche) [41], intesa come “un insieme aperto di attività eterogenee accomunate nell’esperienza dall’essere compiute alla presenza del pubblico nel luogo della loro esibizione” [42]. Si prevede, altresì, il riconoscimento di ulteriori espressioni del settore in esame quali: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio - culturale; b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d’autore; c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali, sia nelle interpretazioni contemporanee; d) la tradizione dei corpi di ballo italiani; e) l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra - urbani; f) l’attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo [43].

Altro importante riferimento, contenuto nel d.d.l. in commento, attiene all’impegno che lo Stato dovrà assumere nel favorire “la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente”, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Il riconoscimento del valore educativo e sociale delle espressioni dello spettacolo, quali fondamento e sviluppo della cultura e dell’identità nazionale, unitamente ai principi della pluralità e della diversità di espressioni costituiscono, dunque, gli elementi di novità della riforma. Il collegamento con il dettato costituzionale, di cui all’art. 33 Cost., è evidente, così come con la disciplina contenuta nell’art. 1, della legge n. 800/1967, che considerava l’attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

Con riguardo ai principi e ai criteri direttivi la delega dovrà attenersi a quelli contenuti nell’art. 2, comma 2, della legge n. 175/2017: a) adeguamento agli artt. 117 e 118 Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale; b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato; c) con riguardo alle fondazioni lirico - sinfoniche procedere alla revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale. Si prevede inoltre di riformare l’organizzazione e il funzionamento dei settori del teatro, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Relativamente a quanto previsto nella lettera a) preme brevemente rammentare come lo spettacolo abbia rappresentato uno dei settori omessi dal riparto di competenze, tanto che all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, oltre ad interrogarsi sul rapporto tra spettacolo e attività culturali, si fece strada quella posizione che riteneva che, nel silenzio dell’art. 117, comma 3, Cost., la materia dovesse essere ricompresa nell’alveo della potestà residuale delle Regioni [44].

La riconducibilità dello spettacolo nell’ambito delle attività culturali fu poi positivamente risolta sia dal dibattito scientifico [45], che dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha annoverato lo spettacolo nell’ambito delle materie di potestà legislativa concorrente delle Regioni [46]. Il legislatore della delega ricorda dunque che i decreti legislativi dovranno essere adottati nel rispetto sia dell’art. 117, comma 3, Cost. che riserva alla competenza concorrente la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione delle attività culturali, sia dell’art. 118 Cost, comma 1: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” e comma 4: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Anche con riguardo ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche il d.d.l. in commento fa propri i criteri contenuti nell’art. 2, della legge n. 175/2017 e in particolare al comma 4, prevedendo l’“ottimizzazione dell’organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell’ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo”.

In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale il d.d.l., (a differenza della delega del 2019 che aveva omesso tale riferimento) valorizza il ruolo dell’associazionismo nell’ambito della promozione dell’attività dello spettacolo. Si dimostra la presa di coscienza che sia l’attività di valorizzazione, che quella di promozione non possono oggi essere pienamente realizzate senza la sinergia pubblico - privato, atteso che, proprio in relazione a certe tipologie di espressioni dello spettacolo dotate del carattere dell’identitarietà (si pensi ad esempio carnevali storici, rievocazioni storiche e alle espressioni immateriali in genere), le comunità territoriali si caratterizzano per essere le custodi di tali tradizioni.

Relativamente alle attività musicali, disciplinate dalla legge n. 800/1967, appare degna di nota l’indispensabilità di procedere alla revisione della relativa disciplina, anche allo scopo di creare interazione tra i principali soggetti produttori tra cui le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico - orchestrali e i complessi strumentali.

Non solo la musica c.d. colta diviene oggetto di attenzione della riforma. La delega si ripropone infatti (art. 2, comma 4, della legge n. 175/2017) di garantire la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, con progetti artistico - culturali di valenza regionale e locale. Questo aspetto era stato invece taciuto nella delega del 2019. Si conferma poi l’estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee, quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell’offerta turistico - culturale, nella convinzione della funzione sociale svolta dallo spettacolo, nonché della sua rilevanza economica.

Si ribadisce, altresì, (a differenza della delega del 2019, nella quale si rinveniva un generico riferimento alla opportunità di procedere al riordino della disciplina coreutica) l’imprescindibilità di dar luogo ad una riforma della danza, da effettuarsi d’intesa con le amministrazioni competenti, introducendo disposizioni volte a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio classico e contemporaneo, valorizzando la produzione artistica e la sperimentazione (art. 2, comma 4, lett. l) legge 175/2017).

Precipua attenzione viene inoltre riservata alla formazione nel settore coreutico, laddove si prevede l’introduzione di una normativa relativa all’istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime, nonché, al fine di regolamentare le professionalità specifiche nell’insegnamento della danza, l’individuazione di criteri e requisiti finalizzati all’abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale (art. 2, comma 4, lett. l), punto 2 legge n. 175/2017).

Relativamente alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante il d.d.l., recependo i contenuti del Codice dello spettacolo del 2017, conferma di voler procedere ad “un graduale superamento dell’utilizzo degli animali”, così accogliendo le istanze proveniente degli animalisti.

3. Conclusioni

Negli ultimi anni, dopo una serie di arresti e di ripartenze, il legislatore ha mostrato un nuovo interesse per il settore dello spettacolo dal vivo. L’intenzione di approvare una legge organica di riforma, volta a delineare una nuova nozione e a revisionare gli aspetti dell’organizzazione e del finanziamento delle istituzioni musicali e teatrali, non è stata però accompagnata da un pari slancio. Si rammenta infatti, che dopo un complesso lavoro di redazione del testo, la delega contenuta nella legge n. 175/2017 (c.d. Codice dello Spettacolo) è stata infruttuosamente fatta scadere.

Sorprende inoltre che nell’arco di un quadriennio siano stati proposti tre disegni di legge delega in materia, di cui uno, quello attuale, riproduttivo dei medesimi contenuti della legge n. 175/2017. L’impressione è allora quella di aver perso del tempo prezioso e che, come in un bizzarro gioco dell’oca, si sia ritornati all’originario punto di partenza (2017).

Appare inoltre “singolare” che attualmente siano pendenti al Senato (oltre al d.d.l. S. 2318 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo [47]) più disegni di legge di contenuto affine, quali: il d.d.l. n. 2218, (Disposizioni relative alla professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo), che per certi aspetti va ad impattare sulla parte del d.d.l. in commento e il testo unificato adottato dalla commissione per i disegni di legge n. 693, 1158, 1306, 1636, 2306, contenente, tra l’altro misure volte a promuovere la fruizione a eventi e spettacoli culturali e artistici.

Il primo dei richiamati disegni di legge (il n. 2218) indica i requisiti in presenza dei quali possa procedersi al riconoscimento della qualifica di artista di opera lirica e di direttore d’orchestra [48], prevedendo a tal fine l’istituzione, presso la direzione generale dello spettacolo dal vivo del ministero della Cultura, del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica. Esso, inoltre, nella parte dedicata ai compensi (art. 7), disciplina profili che vanno ad interferire sui criteri da seguire per la distribuzione dei ruoli nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei teatri di tradizione, nei festival e nelle altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS (comma 5) [49].

Il Testo unificato va invece ad incidere sulla parte richiamata dal d.d.l. in commento (id est quella sull’educazione permanente) laddove prevede l’introduzione di misure in favore del diritto allo studio nei confronti di studenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché a promuovere e a favorire l’accesso da parte dei lavoratori ad eventi e spettacoli culturali e artistici, attraverso la Carta cultura per lavoratori (art. 9), con la quale è reso possibile l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e spettacoli dal vico (comma 7).

È evidente allora che la contemporaneità di più disegni di legge sullo stesso tema non giovi né all’approvazione in tempi celeri della disciplina di riforma, né alla sua organicità. Il rischio infatti è quello di ritrovarsi più fonti normative disciplinanti la materia dello spettacolo che possono recare in sé sovrapposizioni e antinomie.

Nonostante le critiche sollevate va tuttavia espresso apprezzamento nei confronti della rinnovata volontà del legislatore non solo di recuperare il percorso interrotto nel 2017 con il Codice dello Spettacolo, ma anche di ridisegnare il nuovo welfare dei lavoratori. Ciò che si auspica però non è soltanto l’approvazione in tempi brevi della legge delega, ma anche la celere adozione dei decreti legislativi attuativi della stessa, così da risolvere le numerose criticità che una legislazione di settore, frastagliata e diacronica ha nel corso degli anni originato.

 

Note

[*] Annalisa Gualdani, professore associato di Diritto Amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, Via Mattioli, 10, Siena, annalisa.gualdani@unisi.it

[1] Sulla definizione dell’ambito dello spettacolo cfr. G. Long, voce Spettacoli e trattenimenti pubblici, in Enc. dir., vol. XLIII, Milano, 1990, pag. 412 ss.: P. Nuvolone, Spettacoli e trattenimenti pubblici, in Nss. D.I., XVII, Torino, 1970, pag. 1190.

[2] È il caso della legge n. 163/1985 (nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo le procedure per l’assegnazione dei contributi e dei finanziamenti), che, stabilendo all’art. 13 che: “Fino all’entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l’assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi (...)”, sembrava dare per imminente la positivizzazione (poi non avvenuta) dei settori richiamati. In tempi più recenti si ricordano i tentativi di normazione contenuti nell’art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137: “Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, che aveva demandato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo (lett. c); la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, decaduta per mancato esercizio della stessa entro il termine ivi previsto e infine il d.d.l. delega 28 febbraio 2019, “Delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

[3] A. Marrone, Lo spettacolo dopo la riforma del titolo V: idee per una legge generale, in Le Regioni, 2009, 1, pag. 48.

[4] S. Cattaneo, Cultura e patrimonio culturale, in A. Catelani - S. Cattaneo (a cura di), I beni e le attività culturali, in Trattato dir. amm. diretto da G. Santaniello, XXXIII, Padova, 2002, pag. 4.

[5] In tal senso C. Barbati, Istituzioni e spettacolo. Pubblico e privato nelle prospettive di riforma, Padova, 1996, pag. 38.

[6] Si pensi alla legge 14 agosto 1973, n. 601, che considera l’attività lirica e musicale come attività culturale.

[7] E. Vincenti, Attività culturali e spettacoli, in G. Corso, V. Leopilato, Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Parte spec., Vol. II, Milano, 2006, pag. 444.

[8] “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse”.

[9] XIV legislatura (2001 - 2006).

[10] Il quale salutava tale testo affermando: “finalmente, dopo l’innovativa legge sul cinema, arriva la legge quadro per lo spettacolo dal vivo e si concludono sessant’anni di sprechi a fini clientelari di denaro pubblico regalato agli amici degli amici degli amici, a danno, tra l’altro, oltreché dello Stato, anche della qualità del prodotto, dell’immagine dell’Italia e dei messaggi valoriali dati agli utenti”, Resoconto stenografico dell’Assemblea, seduta n. 689 del 17 ottobre 2005.

[11] C. 587 - 756 - 757 - 776 - 835 - 1184 - 1213 - 2065 - 2129 - 2246 - 2434 - 2537 - 2623 - 2672 - 2833 - 2964 - 3009 - 3218 - 3582 - 4036 - 4050 - 4108 - 4111 - 4128 - 4153 - 4313 - 4972 - 5202 - 5255 - 5453 - 5526 - 5710 - 5825.

[12] Per un’analitica ricostruzione delle vicende parlamentari cfr. F. Petricone, Sulle fondazioni lirico-sinfoniche nessun dorma, in Giur. it., 2008, pag. 2885.

[13] Atto parlamentare Camera n. 136, On. Carlucci ed altri a cui sono state abbinate anche le proposte di legge atto parlamentare Camera nn. 459, presentata dall’On. Ciocchetti, 1156 presentata dall’On. Ceccacci Rubino, 1183 presentata dall’On. De Biasi, 1564 presentata dall’On. Giammarco e 1610 presentata dall’On. Zazzera.

[14] Vi si rinviene, infatti il riferimento ai principi di cui all’art. 118, comma 1 Cost., un’accurata definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo e un ruolo centrale nella definizione degli strumenti di cooperazione e solidarietà istituzionale.

[15] G. Armao, Le trasformazioni dell’ordinamento giuridico delle fondazioni liriche in Italia, Torino, 2008, pag. 94.

[16] A. Micciché, Legislazione dello spettacolo. Cinema, musica e teatro, Roma, 2006, pag. 121; A. Poppi, Legislazione dello spettacolo dal vivo. Con particolare riferimento al settore musicale, Napoli, 2007; A. Valenti, La legislazione per lo spettacolo e le attività musicali, Torino, 2012, pag. 125 ss.

[17] Pubblicata in G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017.

[18] La sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40, comma 1-bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, nella parte in cui prevedeva che, alle fondazioni lirico-sinfoniche, non si applicassero le disposizioni di legge riguardanti la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine.

[19] Essa ha avuto modo di puntualizzare che la tutela contro gli abusi dei contratti di lavoro a tempo determinato debba applicarsi anche ai lavoratori dei settori di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso che non esiste, nell’ordinamento interno, altra misura effettiva di sanzione degli abusi, non risultando dunque i lavoratori adeguatamente tutelati.

[20] In argomento ci sia consentito rinviare ad A. Gualdani, Note a margine del d.l. 28 giugno 2019, n. 59 (c.d. d.l. Cultura), in Aedon, 2019, 3.

[21] I contratti stipulati non rispettando tale iter procedurale sono nulli, fatto salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione per l’attività prestata.

[22] In tal senso Dossier del Servizio Studi sull’AS n. 2318, Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia dello spettacolo, in http://www.senato.it.

[23] Il decreto legislativo è adottato su proposta del ministro della Cultura, sentito il Consiglio dello spettacolo e di concerto con i ministri interessati, previa acquisizione dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato - regioni - province autonome - città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto dovrà essere in seguito trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari. Laddove le Commissioni non rendano il parere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione il decreto legislativo può essere comunque adottato. Nel caso in cui le Commissioni si esprimano nel prescritto termine, il Governo può approvare in via definitiva il decreto legislativo recependo le indicazioni contenute nei pareri resi oppure, qualora non intenda conformarsi agli stessi, prima di procedere in via definitiva è tenuto a trasmettere nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A loro volta in tale ultimo caso le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

[24] Fondazione Teatro alla Scala di Milano; Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia; Fondazione Teatro Comunale di Bologna; Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova; Fondazione Teatro S. Carlo in Napoli; Fondazione Teatro Massimo di Palermo; Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale; Fondazione Teatro Regio di Torino; Fondazione Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste; Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; Fondazione Arena di Verona; Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

[25] Cioè l’Accademia nazionale S. Cecilia di Roma (ora Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione Teatro lirico di Cagliari).

[26] In argomento C. Barbati, Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto “Valore cultura”, in Aedon, 2013, 3.

[27] Sulla privatizzazione cfr. C. Barbati, voce Spettacolo, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, cit., pag. 43.

[28] Così C. Barbati, Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto “Valore cultura”, cit., 4. A tal riguardo si rammenta che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, nel parere n. 2563/2002, ebbe ad affermare la natura ancora incompleta del processo di privatizzazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, peraltro riconosciute come persone giuridiche private a prevalente partecipazione pubblica.

[29] R. Leo, La privatizzazione degli enti lirici: un fallimento annunciato, in Giustamm.it, 2017, 3.

[30] Per un’analisi delle ragioni della crisi delle Fondazioni lirico-sinfoniche cfr. C. Fontana, La crisi delle fondazioni liriche: un’analisi dolorosa ma necessaria, in Econ. cult., 2010, 4, pag. 435 ss.

[31] Rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico finanziaria delle singole fondazioni; revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico - finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni; realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

[32] Art bonus, tax credit.

[33] Credito di imposta pari al sessantacinque per cento riconosciuto alle persone fisiche e agli enti commerciali nei limiti del quindici per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito di impresa nei limiti del cinque per mille dei ricavi annui ripartito in tre quote annuali di pari importi.

[34] In argomento cfr. R. Lupi, L’Art bonus come sovvenzione pubblica in forma di “credito d'imposta”, in Aedon, 2014, 3, il quale chiarisce però che è improprio parlare di Art bonus, in termini di “agevolazione fiscale” per i beni culturali, in quanto l’istituto utilizza il c.d. “credito di imposta”, ma si pone fuori dalla logica della determinazione dei tributi, ed è nella sostanza, in buona misura, una sovvenzione “autoliquidata” dal contribuente.; C. Barbati, Lo spettacolo nel decreto Art bonus. Conferme e silenzi, ivi, 2014, 3, la quale con riguardo al tema che ci occupa evidenzia che: “La portata innovativa degli interventi, a tal fine, previsti è tuttavia limitata rispetto a quella che connota le soluzioni introdotte, per le altre espressioni della cultura, da questo decreto noto anche come “Art Bonus”, quasi a voler rappresentare già nel nomen, evocativo delle misure principalmente fiscali in esso contenute, l’attenzione alla ricerca di quelle risorse pubbliche e in particolare private, economiche ma anche organizzative, necessarie a una valorizzazione sempre più percepita nella sua connessione funzionale, e non più oppositiva, alla tutela del patrimonio culturale”.

[35] Così P. Carpentieri, Il diritto amministrativo dell’eccellenza musicale italiana: l’organizzazione e il finanziamento delle fondazioni lirico-musicali, in Aedon, 2018, 3, pag. 5.

[36] Cioè del beneficio riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per la promozione di artisti emergenti, che la legge 175/2017 prevedeva con oneri pari a 4.5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

[37] In tal senso P. Carpentieri, ult. op. cit., pag. 8.

[38] Tale disposizione recita: “al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.”

[39] D.m. 124 dell’1.3.2019, Modalità di ripartizione delle risorse destinate alle Fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, www.beniculturali.it.

[40] Le convenzioni di Parigi del 2003 definiscono il patrimonio culturale immateriale, ricomprendendovi: “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know how (...) che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale” (art. 2, c. 1) e alle c.d. espressioni culturali, quelle cioè “che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società” (art. 4, n. 3).

[41] Con riferimento ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche si rammenta che l’art. 4 ter del d.l. 91/2013, conv. in legge n. 112/2013, ha riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane e ha disposto che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali. Inoltre le legge n. 175/2017 afferma che la Repubblica riconosce: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio - culturale; il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d’autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei corpi di ballo italiani; l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra urbani; l’attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

[42] C. Barbati, voce Spettacolo, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006.

[43] Così dispone l’art. 1, comma 3, della legge n. 175/2017 recepito dall’art. 1. Comma 2, del d.d.l. del 2019.

[44] Sul punto cfr. C. Tubertini, La disciplina dello spettacolo dal vivo tra continuità e nuovo statuto delle autonomie, in Aedon, 2004, 3, pag. 1, la quale evidenzia che la non menzione dello spettacolo e delle attività culturali tra le materie dell’art. 117 ha fatto emergere due soluzioni interpretative. “Una prima fondata sul principio di tassatività delle competenze legislative statali, favorevole alla riconduzione alla competenza esclusiva - residuale delle regioni di tutte le materie non espressamente menzionate; la seconda, invece, più attenta ad interpretare il significato delle definizioni utilizzate nella Costituzione in modo da evitare la disarticolazione di quegli ambiti di disciplina nei quali la ripartizione dei sub settori fosse arbitraria e possibile fonte di ulteriori conflitti di competenza”.

[45] In tal senso B. Caravita di Toritto, Parere pro veritate circa il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni in tema di spettacolo, in Federalismi.it, 2002, 5, pag. 1 ss.

[46] Sul punto Corte cost. sentt. nn. 255 e 356 del 2004.

[47] Che qui si commenta.

[48] Art. 1 “Il titolo di artista di opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti ai Servizi gestione Lavoratori Spettacolo e Sport (ex Enpals) dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e che hanno svolto l’attività professionale per almeno sei mesi o agli artisti di paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia”.

[49] Cfr. a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d’orchestra e i professionisti dello spettacolo.

 

 



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