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Spettacolo

Note a margine del d.l. 28 giugno 2019, n. 59 (c.d. d.l. Cultura)

di Annalisa Gualdani

Sommario: 1. Premessa. - 2. La complessa vicenda del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Fondazioni lirico-sinfoniche. - 2.1. Le misure riguardanti il personale delle Fondazioni liriche e di altri soggetti operanti nel mondo dello spettacolo. - 2.2. Le dotazioni organiche. - 3. Il finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le Attività culturali. - 4. Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo. - 5. Gli ulteriori interventi previsti dal d.l. Cultura. - 6. Conclusioni.

Notes on the Law-Decree 28 June 2019, No. 59 (so-called "Culture Decree")
The present contribution has the purpose of analyzing the contents of Law-Decree No. 59/2019, with the view of verifying whether or not it has solved the critical aspects relating to the sectors of entertainment, sport and school-education. In particular, we will try to ascertain whether the said decree-law has solved the complex issue of precarious workers of Lyric-Symphonic Foundations, which was the object of judgments by both the Italian Constitutional Court and, later, by the European Court of Justice. In addition to this aspect, the legal instrument in point introduces a series of measures that are different in terms of typology, goals pursued and scope, which deal with the different aspects of culture and sport. The limits and positive aspects of such measures will be duly highlighted.

Keywords: Employees; Lyric-Symphonic Foundations; Financing; Legal Measures.

1. Premessa

Il d.l. 28 giugno 2019, n. 59 (c.d. d.l. Cultura), convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n. 81, recante "Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolatici e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti musicali e delle accademie di belle arti non statali", ha come scopo principale quello di risolvere la complessa questione dei lavoratori precari delle Fondazioni lirico-sinfoniche che è stata oggetto di pronunce da parte del giudice delle leggi prima e della Corte di giustizia UE, poi.

Unitamente a tale aspetto il Governo ha, però, inteso affrontare anche altri obiettivi di politiche culturali ad ampio spettro, che avrebbero richiesto di essere affrontate in una sede diversa, rispetto a quella della decretazione di urgenza.

Occorre altresì evidenziare come nel passaggio in aula per la conversione di tale decreto legge il legislatore abbia poi inserito ulteriori temi [1], rendendo il corpus normativo un insieme di disposizioni frastagliate, concernenti ambiti diversi (normativa antincendio degli asili nido e degli edifici scolastici, misure a favore di istituti musicali e accademia di belle arti non statali). Ciò reca in sé una esposizione di interventi non armonica e la trattazione di aspetti il cui collante è rappresentato solo latamente dalla cultura.

Il presente commento intende dunque analizzare i contenuti del d.l. n. 59/2019 per verificare se esso abbia o meno risolto i nodi critici che interessano il settore dello spettacolo, dello sport e dell'istruzione.

2. La complessa vicenda del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Fondazioni lirico-sinfoniche

La necessità di intervenire, attraverso il d.l. n. 59/2019 con misure riguardanti il personale delle Fondazione lirico-sinfoniche, poi estese nella legge di conversione anche ai Teatri di tradizione e agli altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo [2], rinviene il proprio presupposto nella necessità di adeguare la nostra disciplina interna con la normativa eurounitaria, così come "imposto" dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 25 ottobre 2018, Causa C-331/2017.

Preme pertanto dar conto della questione che ha originato l'intervento del giudice sovranazionale e che ancor prima aveva occupato la Corte costituzionale.

Uno degli aspetti più delicati che involge il lavoro alle dipendenze delle Fondazioni lirico-sinfoniche concerne da un lato la dialettica tra tempo determinato e stabilizzazione, dall'altro la sussistenza o meno dell'obbligo di dotarsi di una pianta organica.

La trasformazione degli enti lirici in persone giuridiche private, avvenuta con il d.lg. n. 367/1996, se da un lato ha condotto alla privatizzazione del rapporto di lavoro e alla sottoposizione delle relative controversie alla cognizione del giudice del lavoro (art. 22) [3] - dall'altro ha mantenuto - al pari di tutti gli enti pubblici privatizzati nei quali "la presenza pubblica sotto il profilo finanziario e organizzativo rimane rilevante" - la peculiarità dell'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di assunzione del personale e di dotazioni organiche [4].

Occorre, tuttavia, evidenziare che il lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche si connota per una peculiarità che potremo definire intrinseca alla tipologia di attività esercitata: quella cioè di avvalersi, in ragione delle stagioni concertistiche programmate, di artisti assunti con contratti a tempo. Emerge allora chiara la tensione di interessi contrapposti: da un lato le esigenze di elasticità gestionale delle istituzioni in esame, dall'altro quelle di tutela dei lavoratori, volte ad ottenere la stabilizzazione.

Il legislatore è periodicamente intervenuto sul punto per consentire l'utilizzo di personale precario da parte delle Fondazioni, evitando al contempo la trasformazione del rapporto di lavoro da avventizio in indeterminato.

Si rammenta, infatti, che già l'art. 22, comma 2, del d.lg. n. 367/1996, nel prevedere la possibilità per tali enti di assumere personale con contratto a tempo determinato per singole manifestazioni, avesse puntualizzato come al caso di specie non si applicassero le disposizioni relative alle condizioni per la trasformazione automatica del rapporto di lavoro a termine in indeterminato (art. 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230) [5]. Detta peculiarità venne in seguito confermata nel d.lg. 6 settembre 2001, n. 368 [6], il quale affermava che: "Al personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale previste dal d.lgs n. 367/1996, non si applicano le norme di cui agli artt. 4 e 5". (art. 11, comma 4). Nel medesimo senso disponeva il d.l. n. 64 del 2010, laddove, all'art. 3, comma 6, prevedeva la possibilità per le FLS di avvalersi per le assunzioni a tempo determinato delle tipologie contrattuali disciplinate dal d.lg. 10 settembre 2003, n. 276 [7].

Sebbene la disciplina richiamata fosse intervenuta con funzione chiarificatrice, la giurisprudenza lavoristica ha tuttavia più volte disposto l'assunzione a tempo indeterminato di quei lavoratori precari che avessero cumulato periodi superiori al limite temporale massimo o avessero avuto rinnovi troppo frequenti o privi di causale sulle ragioni del tempo determinato [8]. Il legislatore si è visto dunque costretto a intervenire nuovamente sul punto, precisando che: "alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle nome in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti" (art. 40, comma 1-bis d.l. 21 giugno 2013, n. 69).

Su tale disposizione si è, tuttavia, abbattuta la scure della Consulta, la quale con la sentenza del 11 dicembre 2015, n. 260, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, affermando che la norma censurata, "nell'estendere il divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati, includendo anche l'ipotesi di un vizio genetico del contratto a tempo determinato, pregiudica un aspetto fondamentale delle tutele accordate dall'ordinamento ai rapporti di lavoro, in un contesto già connotato in senso marcatamente derogatorio rispetto al diritto comune" [9].

Il d.lg. 15 giugno 2015, n. 81 [10], c.d. jobs act, ha poi disposto che al personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale, di cui al d.lg. 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, commi da 1 a 3 (art. 29, comma 3) [11]. Da ultimo il d.l. n. 113 del 2016, (convertito nella legge n. 160 del 2016), ha aggiunto le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli, da parte delle Fondazioni lirico-sinfoniche, alle varie eccezioni già ivi stabilite e le ha ricondotte entro l'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 24, comma 3-quater, lettera d-bis) [12].

Descritto il quadro normativo esistente occorre rammentare che sulla questione della conversione del rapporto di lavoro (da determinato a indeterminato) del personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche è intervenuta, in tempi recenti, la Corte di Giustizia UE, con la pronuncia del 25 ottobre 2018, Causa C-331/2017 [13], la quale ha dichiarato la non conformità delle normativa italiana [14] al diritto dell'Unione Europea (direttiva 1999/70/CE) [15], nella parte in cui non prevede per le Fondazioni lirico-sinfoniche alcun limite al rinnovo dei contratti a tempo determinato, alla durata massima degli stessi, nonché l'obbligo di motivazione dei rinnovi contrattuali.

La Corte ha altresì puntualizzato che la disciplina eurounitaria non ammette deroghe al principio per cui i rinnovi dei contratti a termine debbano essere motivati da "esigenze provvisorie" e, quindi possano essere stipulati solo per esigenze temporanee e non per far fronte a carenze in organico [16]. Ne deriva pertanto che, ove una norma nazionale sanzioni il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato - tramite la conversione automatica dei contratti stessi in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa dall'applicazione della norma - non possa escludersi il settore delle Fondazioni lirico sinfoniche, per il quale non sussistono precise misure sanzionatorie.

2.1. Le misure riguardanti il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche e di altri soggetti operanti nel mondo dello spettacolo

Gli effetti prodotti dalla rammentata pronuncia della Corte di Giustizia non hanno mancato di sollevare preoccupazione tra gli addetti ai lavori, in considerazione del fatto il settore in esame, perennemente in lotta con gli equilibri di bilancio, rischierebbe di essere esposto ad un contenzioso da parte del personale interessato alla stabilizzazione. Non è un caso allora che sia i sovrintendenti, sia il commissario di Governo responsabile del risanamento delle Fondazioni abbiano sottolineato come l'applicazione di tale pronuncia potesse avere ripercussioni negative sui bilanci di tali istituzioni e addirittura inficiare il loro percorso di risanamento.

Al fine di risolvere la criticità descritte è, di recente, intervenuto il d.l. n. 59/2019, il quale da un lato ha preservato la possibilità di utilizzare il personale a tempo per le produzioni artistiche degli enti dello spettacolo dal vivo, dall'altro si è posto il fine di salvaguardare la tutela dei lavoratori.

All'art. 1, rubricato "misure riguardanti il personale delle Fondazioni lirico sinfoniche e di altri soggetti operanti nel mondo dello spettacolo", il d.l. n. 59/2019 detta una disciplina speciale per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato [17], in presenza di determinate esigenze, da parte delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei Teatri di tradizione e dei soggetti finanziati dal FUS che utilizzano il CCNL delle medesime Fondazioni. La richiamata disposizione stabilisce che la relativa durata non può superare i 36 mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe e rinnovi, calcolati a decorrere dal 1 luglio 2019. Il comma in esame (3-bis), fatta eccezione dell'obbligatorietà della forma scritta, non trova, tuttavia, applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, di cui all'art. 21, comma 2, del d.lg. n. 81/2015.

La novella che disciplina il passaggio da 24 mesi (previsto dalla normativa generale per i contratti a tempo) a 36 mesi, non affronta, tuttavia, la questione relativa al reperimento di risorse (di cui l'esiguità è nota) da parte delle istituzioni dello spettacolo per procedere alla stabilizzazione del personale precario, limitandosi a posticipare (attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro) di un anno la soluzione del problema.

Il d.l. n. 59/2019 prevede altresì che la violazione di norme inderogabili relative alla costituzione, durata, proroga o rinnovi del contratto di lavoro subordinato (di cui al comma 3-bis) non dia luogo alla conversione del rapporto precario in indeterminato, ma soltanto ad un risarcimento del danno (di cui si omette, peraltro, di specificarne le voci). Tuttavia, al fine di "moralizzare" l'utilizzo di personale avventizio viene introdotta, con funzione deterrente, una misura sanzionatoria per i dirigenti che si siano resi responsabili, per dolo o colpa grave, delle richiamate violazioni. Si prevede infatti l'obbligo per le Fondazioni di recuperare nei confronti di questi ultimi le somme erogate al personale a tempo, a titolo risarcitorio (comma 3-ter).

Con riguardo al reclutamento del personale a tempo indeterminato delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il d.l. in commento, innovando rispetto all'art. 22, comma 2, del d.lg. n. 367/1996, prevede che queste ultime siano tenute al previo esperimento di procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi nazionali ed eurounitari, di cui all'art. 35 del d.lg. n. 165/2001 [18], nonché per il personale artistico e tecnico, delle eventuali prassi internazionali riconosciute nel settore di riferimento.

A ben vedere, però, il reclutamento del personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche tramite concorso pubblico era già desumibile dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, che se pur riferito alle società pubbliche doveva ritenersi applicabile anche al personale degli enti in esame. Il d.l. 8 agosto 2013, n. 91, (c.d. Decreto Valore cultura) convertito con modificazioni nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, aveva, successivamente, avuto modo di precisare che: "Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le Fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive" (art. 11, comma 19).

Si introduce inoltre una disciplina transitoria finalizzata all'assunzione con precedenza dei vincitori nell'ambito di graduatorie in corso di validità, nonché, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili [19], mediante procedure selettive riservate al personale che abbia maturato esperienza professionale presso le Fondazioni - nei termini indicati [20] - con rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 1 comma 2). A ben vedere però la riduzione della quota di assunzione dal settanta per cento (della previgente disciplina) al cinquanta per cento, disposta dal d.l. in commento, non pare satisfattiva per i diritti dei lavoratori, riducendo in modo sensibile la possibilità per il personale precario delle Fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti dello spettacolo dal vivo di essere stabilizzati.

2.2. Le dotazioni organiche

Prima di analizzare la nuova disciplina dettata dal d.l. n. 59/2019 per la definizione della dotazione organica delle Fondazioni lirico-sinfoniche preme dar conto dell'evoluzione normativa che ha interessato il tema delle piante organiche.

Occorre rammentare che il d.lg. n. 367/1996 non conteneva, a tal riguardo, riferimento alcuno. Soltanto con il d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, si introdusse, per quell'anno, il limite assunzionale di personale a tempo determinato nella misura del quindici per cento dell'organico funzionale approvato.

In seguito la legge delega del 2010 ha disposto che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato" (art. 3, comma 5, quinto periodo) e ancora che: "Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato" (art. 3, comma 5-bis).

Con il d.l. n. 91/2013 (c.d. Decreto Valore cultura) si è finalmente previsto che con apposita delibera del Consiglio di indirizzo le Fondazioni debbano procedere a rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo, garantendo, così, l'equilibrio economico finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità (art. 11, comma 19). Si è inoltre disposto che all'eventuale personale in esubero delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dopo la rideterminazione delle dotazioni organiche - fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato - sia estesa l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lett. a), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato [21]. L'art. 5, della legge n. 106/2014, ha poi riconosciuto alle sole Fondazioni che abbiano presentato un piano di risanamento e "nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva" di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, pur sempre compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano stesso (comma 1, lett. a), prevedendo, inoltre, la possibilità di dar seguito al prepensionamento del personale in eccedenza all'esito delle riduzioni di organico (comma 1 lett. b).

Il d.l. n. 59/2019, così come modificato dalla legge di conversione n. 81/2019, introduce, i nuovi commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 22, del d.lg. n. 367/1996, ridisciplinando, così, la procedura per la definizione della dotazione organica delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Il novellato comma 2-ter, prevede, infatti, che questi enti predispongano una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo [22], "tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico", predisposto dal ministro del Mibac di concerto con il ministro del Mef e approvato con decreto interministeriale [23], previo parere - per le Fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento di cui al d.l. 91/2013 (legge 112/2013, art. 11) - del commissario straordinario.

Infine, in base al nuovo comma 2-quinquies, si prevede che le Fondazioni lirico-sinfoniche possano presentare, con cadenza triennale, previa modifica della sostenibilità economico-finanziaria e dell'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, una proposta di modifica, secondo le stesse modalità, di cui ai commi 2-ter e quater.

Si è altresì disposto che ogni Fondazione, laddove riscontri il venir meno del requisito della compatibilità economico-finanziaria, sia tenuta ad attivare, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al ministero per i Beni e le Attività culturali e al Ministero dell'economica e delle finanze [24]. Ciò si inserisce nell'ambito di quella razionalizzazione auspicata e perseguita nella conduzione dei piani di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

3. Il finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le Attività culturali

Il d.l. n. 59/2019 si occupa inoltre di stanziare risorse per il finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le Attività culturali. Trattasi, come specificato nella Relazione illustrativa all'A.S. 1374/2019 di risorse aggiuntive previste per soddisfare esigenze di carattere generale dell'Amministrazione.

L'art. 2 del d.l. n. 59/2019, dispone, al comma 1, che: "al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle strutture periferiche" sia "autorizzata la spesa di € 15.410.145,00 per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali" [25].

La relazione tecnica aggiornata sul testo del d.l. n. 59/2019 ha avuto modo di precisare che "la disposizione in parola, per la quale si conferma l'esistenza delle risorse, non pregiudica l'attuazione di altri impegni di spesa già perfezionati o in via di perfezionamento, né interferisce con la realizzazione di diverse previsioni e programmi" [26].

L'importo previsto dal comma 1, assicura dunque lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Mibac, effettuate attraverso le proprie direzioni generali e le strutture periferiche.

Il comma 2, autorizza, inoltre, la spesa di € 19.400.000 per le finalità di cui all'art. 3, comma 83, della legge n. 662/1996, per gli anni 2019 e 2020. Tale disposizione stabilisce una quota di riserva degli utili derivanti dal gioco dell'otto in favore del ministero per i Beni e le Attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali [27].

L'aver positivizzato l'adozione di misure urgenti non solo per i beni, ma anche per le attività culturali dimostra la presa di coscienza che per un rilancio delle Fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri soggetti finanziati dal FUS, in termini di programmazione e di sviluppo è indispensabile procedere ad uno stanziamento di maggiori risorse, così da porli in condizione di proseguire le loro attività istituzionali e al contempo di incentivare l'accrescimento dei settori economici connessi.

4. Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo

Il settore del cinema e dell'audiovisivo ha trovato una disciplina organica soltanto in tempi recenti con l'approvazione della legge 14 novembre 2016, n. 220, c.d. "legge cinema" [28]. Da tempo, infatti, si attendeva "una operazione sistematica di riordino e l'adozione di misure più consistenti e maggiormente incisive" per il sostegno del settore che "considerasse congiuntamente i profili istituzionali, culturali ed economico-finanziari" [29].

Nata sul modello francese del Code du cinéma et de l'image animée, la legge n. 221/2016, si snoda secondo le seguenti direttrici, concernenti: le risorse finanziarie [30], i profili organizzativi, le definizioni e i requisiti per accedere ai contributi, il finanziamento e la fiscalità, le misure a carattere straordinario.

Sulla base di tale disciplina generale sono stati adottati diciotto decreti attuativi e ulteriori sei decreti legislativi, tra cui il d.lg. 7 dicembre 2017, n. 204, recante la "Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi", il quale ha spostato l'asse del sostegno al cinema e all'audiovisivo dall'intervento diretto dello Stato, all'intermediazione di altri soggetti pubblici e privati, regolamentando, altresì, il ruolo delle televisioni con riguardo alla produzione e alla promozione della cinematografia nazionale [31].

Su tali aspetti interviene il d.l. n. 59/2019. Esso, novella gli artt. 44-bis, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies e 44-sexies, del d.lg. n. 177/2005 (c.d. T.U. della Radiotelevisione), sulla disciplina per la promozione delle opere europee [32] e italiane [33], modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media e audiovisivi lineari e non lineari [34] e prorogando l'applicazione della nuova disciplina al 1 gennaio 2020.

La finalità, come evidenziato dalla Relazione illustrativa all'A.S. 1374, è quella di superare l'impostazione relativa agli obblighi di investimento e di programmazione previsti dal d.lg. n. 177/2005, che appariva limitativa della libertà imprenditoriale degli operatori. Con riguardo agli obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, viene eliminata la previsione di innalzamento progressivo, a decorrere dal 1 luglio 2019. Ne deriva pertanto che detti obblighi continuano ad essere pari a regime alla maggior parte del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato ai notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite [35].

Il d.l. Cultura contempla, altresì, misure di sostegno a favore delle opere di espressione originale italiana, superando il sistema che limitava il sostegno alle sole opere cinematografiche e delle opere recenti. Si rivedono, inoltre, gli obblighi in capo agli operatori on demand con un maggior allineamento rispetto alle emittenti televisive tradizionali.

Non si può tuttavia non constatare che se pur il d.l. in commento contempli un rafforzamento del sistema di flessibilità, esso non delinea un nuovo e più efficace sistema sanzionatorio.

Relativamente alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (RAI), si dispone che: "nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte". La disposizione va a rafforzare quanto contenuto nel d.lg. n. 204/2017 [36], il quale, al fine di ovviare alle pratiche elusive poste in essere da parte dei fornitori di servizi e impedire che "quote o sotto quote vengano collocate in fasce invisibili di palinsesto" [37] ha previsto delle specifiche fasce orarie da destinare alla messa in onda di determinati prodotti [38].

Il d.l. n. 59/2019 ridisciplina inoltre la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (art. 3, comma 3), riducendo da cinquanta a quarantanove i membri complessivi, di cui uno con funzioni di Presidente. Esso introduce, altresì, elementi di maggiore flessibilità nella composizione dei rappresentanti dei soggetti che devono essere rappresentati nella Commissione medesima [39].

Con riguardo ai contributi per opere e attività di promozione cinematografiche e audiovisive, l'art. 3, comma 4, aumenta da cinque a quindici il numero degli esperti chiamati a valutare le richieste di accesso ai contributi selettivi per esse previsti. Si afferma infatti che spetta agli stessi esperti attribuire anche i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, specificando che la valutazione deve tener conto di una pluralità di componenti, tra cui la qualità artistica, il valore culturale e l'impatto economico del progetto. La richiamata disposizione normativa modifica, altresì, alcuni criteri di ripartizione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con riferimento alle medesime tipologie di contributi.

Si inseriscono infine i prodotti dell'editoria audiovisiva nell'ambito di quelli che possono essere acquistati da coloro che compiano diciotto anni nel 2019, tramite la c.d. Card cultura (art. 3, comma 4-bis) e si detta la disciplina concernente l'installazione di sistemi di videosorveglianza nei locali di pubblico spettacolo, per la quale si richiede l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di individuare se la registrazione di un'opera cinematografica o audiovisiva sia effettuata abusivamente o meno (art. 3, comma 4-ter).

5. Gli ulteriori interventi previsti dal Decreto cultura

Differentemente da quanto accade per la prima parte del d.l. n. 59/2019, connotata da misure dotate di una certa organicità, gli articoli da 3-bis a 5-bis introducono una serie di misure e di interventi, differenti per tipologia, finalità ed ambito di azione che vanno a toccare i diversi aspetti della cultura e dello sport (credito di imposta per gli investimenti incrementali, disciplina del secondary ticketing, interventi per UEFA Euro 2020, normativa antincendio per gli edifici scolastici e asili nido, Istituti musicali e Accademie di belle arti non statali, finanziati da enti locali). Non si può sottacere dunque la difficoltà da un lato di individuare un filo conduttore comune tra i vari interventi, dall'altro di raggiungere un'omogeneità nell'analisi.

L'art. 3-bis, rubricato "Modifiche all'art. 57-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50" [40], dispone che il credito di imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali, a decorrere dal 2019, è concesso ai medesimi soggetti nella misura del settantacinque per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati. Alla copertura degli oneri si provvede, sempre a decorrere dal 2019, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite complessivo determinato annualmente con il DPCM (da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno) che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza [41].

Con riguardo alla disciplina del secondary ticketing, il d.l. n. 59/2019 - modificando la disciplina di cui all'art. 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in seguito attuata con il d.m. 12 marzo 2018 "Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in secondary ticketing", volta ad arginare il fenomeno del bagarinaggio on line [42] - esclude lo spettacolo viaggiante dalla normativa in base alla quale dal 1 luglio 2019, i biglietti di accesso ad attività dello spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a cinquemila spettatori sono nominali.

Si rammenta, infatti, che l'art. 1, commi 1099 e 1100, della legge n. 154/2018 (Legge di bilancio 2019) [43] ha stabilito che dal 1 luglio 2019, i biglietti per le attività di spettacolo in impianti con più di cinquemila spettatori devono essere nominativi, riportando l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che fruisce del titolo di accesso. Tale disciplina, a legislazione vigente, non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, né alle manifestazioni sportive per le quali resta ferma la disciplina di settore. La novella apportata dal d.l. n. 59/2019 inserisce dunque tra le attività oggetto di esclusione anche lo spettacolo viaggiante in armonia con quanto previsto dal d.d.l. delega 28 febbraio del 2019 che, in continuità con la legge n. 175/2017 (c.d. Codice dello spettacolo), riconduce tale espressione artistica nell'alveo delle attività dello spettacolo dal vivo.

Il d.l. Cultura detta inoltre prescrizioni per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (art. 4-bis), affidando ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza unificata (il cui termine di approvazione non viene peraltro individuato), la definizione di un piano straordinario per il raggiungimento di tali fini. In attesa dell'adozione di detto piano si differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici, nei casi in cui non si sia già proceduto. Si rinvia (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre del 2019 il termine per l'adeguamento degli asili nido.

Con riguardo agli interventi per la manifestazione UEFA euro 2020, l'art. 5 prevede la facoltà da parte di Roma Capitale di nominare un commissario straordinario preposto alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio del 2020. Il commissario provvede, in qualità di stazione appaltante, allo svolgimento per la realizzazione dei lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture, nonché alla predisposizione e approvazione del piano degli interventi. Il comma 3, attribuisce, altresì, al commissario la facoltà di applicare riduzioni temporali previste dagli artt. 60, 61, 62, 74 e 79 e la riduzione fino ad un terzo dei termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188 e 189 del Codice dei contratti pubblici [44]. Si precisa infine che il piano degli interventi deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di Governo competente in materia di sport.

L'art. 5-bis del d.l. n. 59/2019 reca infine misure concernenti il processo (in atto) di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali [45], finanziati dagli enti locali [46].

In tempi recenti, il d.l. 22 febbraio 2019, n. 121 ha definito il procedimento volto a realizzare la statizzazione di tali enti, prevedendo che lo stesso sia avviato, su istanza delle singole istituzioni, da presentare al Miur, entro il termine di novanta giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze, secondo modalità definite dalla competente Direzione generale [47]. Il d.l. n. 59/2019 incrementa di 4 milioni di euro le risorse da destinare nel 2019 alla statizzazione dei suddetti istituti, per un totale di 32,5 milioni di euro. Le risorse aggiuntive [48] vengono, dunque, utilizzate per consentire allo Stato di assumere l'onere delle situazioni debitorie pregresse delle istituzioni medesime, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario tra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo del medesimo anno.

6. Conclusioni

Volendo tracciare un quadro di sintesi degli interventi contenuti nel d.l. n. 59/2019, anche al fine di dare una risposta all'interrogativo sollevato in premessa, è possibile riscontrare al contempo dati positivi e il permanere di alcune criticità.

Con riguardo al personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche il provvedimento normativo in commento ha in linea generale ottemperato alle richieste pervenute dall'Unione europea, stabilendo un limite ai rinnovi contrattuali per i contratti a tempo (possibili solo in presenza di "esigenze provvisorie" e dunque non utilizzabili per far fronte a carenze in organico) e alla durata massima degli stessi. Anche la previsione di misure sanzionatorie per i dirigenti che siano incorsi, con dolo o colpa grave, nella violazione di norme inderogabili relative alla costituzione, durata, proroga o rinnovi del contratto di lavoro subordinato (di cui al comma 3-bis) dimostra l'intenzione del legislatore di voler procedere (se pur tramite la via sanzionatoria) ad una responsabilizzazione degli organi di vertice.

Ciò che invece non appare satisfattiva per una piena tutela dei lavoratori è la previsione che non consente la conversione del rapporto precario in indeterminato, in caso di violazione delle richiamate norme inderogabili, prevedendo soltanto un generico diritto al risarcimento del danno. Vero è però che sulla redazione di tale disposizione ha, senz'altro, influito la situazione di indebitamento che ha interessato le Fondazioni lirico-sinfoniche, dovuto in misura prevalente al costo del personale e agli eccessivi oneri a cui esse sarebbero state esposte se si fosse positivizzato l'obbligo di procedere alla stabilizzazione del personale precario, in un periodo in cui i piani di risanamento in atto stanno dando i loro frutti. Non è un caso allora che l'approvazione del d.l. Cultura sia stata, sotto questo profilo, accolta con entusiasmo dalla categoria dei Sovrintendenti.

Va ritenuta poi di segno positivo la disciplina transitoria finalizzata all'assunzione con precedenza dei vincitori nell'ambito di graduatorie in corso di validità, nonché all'assunzione (sino al 31 dicembre 2021), in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili [49], mediante procedure selettive riservate di personale che abbia maturato esperienza professionale presso le Fondazioni, negli ultimi otto anni con rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 1 comma 2). Tuttavia non si può sottacere del fatto che la riduzione della quota di assunzione (dal settanta per cento al cinquanta per cento), vada ad incidere, in modo sensibile, sulle possibilità di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, rischiando di alimentare il contenzioso innanzi al giudice del lavoro.

Con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, pur evidenziando il merito del d.l. n. 59/2019 di aver previsto al suo interno uno stanziamento di risorse aggiuntive da destinare alle attività culturali (art. 2, comma 2), non si può non evidenziare i limiti di quella prassi invalsa nel settore volta ad operare attraverso micro interventi senza procedere ad una riforma di sistema. Soltanto attraverso un ripensamento dell'organizzazione e del sistema di finanziamento degli enti dello spettacolo dal vivo è infatti possibile realizzare un vero rilancio delle Fondazioni lirico-sinfoniche in termini di programmazione e di attività istituzionali.

Appropriate risultano, poi, le misure a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, tra cui la previsione di semplificazioni per facilitare i fornitori di servizi media nella promozione delle opere europee e italiane e la proroga al 1 gennaio 2020 dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi di programmazione e di investimento in produzioni italiane relative alle emittenti televisive, in una misura compatibile con le prospettive economiche degli operatori. Il d.l. n. 59/2019 ridimensiona, però, non senza far avanzare qualche perplessità, le percentuali di titoli italiani che le emittenti private sono obbligate a programmare e le aliquote relative agli obblighi di investimento sulla produzione italiana. Più che condivisibile appare, invece, la revisione degli obblighi degli operatori on demand, disciplinandone la presenza in Italia.

Contraddittoria si dimostra invece - giusta la sua collocazione in un provvedimento connotato dalla necessità e dalla urgenza - la disposizione sull'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido. Da un lato si afferma, infatti, la necessità di procedere all'adozione di un piano straordinario per realizzare detto fine, dall'altro si prevede che nelle more dell'attuazione di quest'ultimo il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici venga differito al 31 dicembre 2021, nei casi in cui a ciò si sia provveduto. Sarebbe stato senz'altro opportuno inserire un termine perentorio per l'adozione del piano straordinario ed abbreviare il termine di adeguamento al pari di quanto stabilito per gli asili nido, al 31 dicembre 2019.

Infine, con riguardo all'incremento di risorse da destinare al procedimento di statizzazione degli Istituti musicali e delle Accademie di belle arti non statali, finanziati dagli enti locali - consentendo, peraltro, allo Stato di farsi carico di situazioni debitorie pregresse, nel caso di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018 - non si può non evidenziare come il compimento del percorso di statizzazione contribuisca a conferire a tali istituzioni (da sempre considerate minori) pari dignità, rispetto ai Conservatori di musica e alle Accademie nazionali di belle arti, atteso che i primi svolgono nei confronti dei discenti le medesime attività formative/educative impartite dei secondi.

 

 

Note

[1] In materia di credito di imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici, di istituti superiori musicali e di Accademia

[2] Che utilizzano il contratto collettivo nazionale delle fondazioni medesime.

[3] Non applicandosi, dunque, le norme del T.U. 30 marzo 2001, n. 165, che derogano alla disciplina di diritto comune Sul punto cfr. S. Mainardi, D. Casale, Il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche dopo la conversione del decreto legge n. 64/2010, in Aedon, 2010, 3, laddove si evidenzia che: "Per la trasformazione degli enti lirico-sinfonici in fondazioni non si è trattato dunque solo di una privatizzazione dei rapporti di lavoro, come era invece avvenuto per larga parte del personale pubblico, bensì di una vera e propria privatizzazione del datore di lavoro, con l'effetto di rendere inapplicabile ai dipendenti degli enti lirici, da quel momento, la speciale disciplina di adattamento delle regole privatistiche appositamente prevista per il pubblico impiego dal d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, prima e dal d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, poi, trovando qui applicazione in via diretta il diritto privato del lavoro, nella sua più ampia e generale dimensione".

[4] V. Cerulli Irelli, Le fondazioni lirico-sinfoniche, in Aedon, 2012, 3, pag. 5.

[5] Tar Lazio, sez. III, 18 giugno 2003, n. 5414, in Foro amm.-Tar, 2003, pag. 1983; Cons. St., sez. VI, 16 settembre 2002, n. 4639, in Foro amm.-Cds, 2002, pag. 2140; Cons. St., sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2521, in Foro amm.-Cds, 2002, pag. 1295; Tar Sardegna 11 dicembre 2003, n. 1667, in Foro amm.-Tar, 2003, pag. 3657; Cons. St., sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1950, in Foro amm.-Cds, 2003, pag. 1392; Cons St., sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4117, in Foro amm.- Cds, 2002, pag. 1811.

[6] Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso all'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[7] Si affermava inoltre che "Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368" e che "Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368" (comma 6). In argomento cfr. S. Mainardi, D. Casale, Il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche dopo la conversione del decreto legge n. 64/2010, cit.

[8] In tal senso P. Carpentieri, Il diritto amministrativo dell'eccellenza musicale italiana: l'organizzazione e il finanziamento delle fondazioni lirico-musicali, in Aedon, 2018, 3, 17.

[9] A tal riguardo si rammenta che la Corte di giustizia, con riguardo ai lavoratori dello spettacolo (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri) ha valorizzato il ruolo della "ragione obiettiva" come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell'impiego e le irriducibili peculiarità del settore.

[10] "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

[11] Cioè il termine di durata non superiore a dodici mesi o di ventiquattro mesi in presenza di almeno una delle condizioni ivi stabilite; il limite complessivo di ventiquattro mesi della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro) e 21 (sulle proroghe e i rinnovi). Si applica invece il limite posto dall'art. 23 sul numero complessivo di contratti a tempo determinato, che non può essere superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salva l'esenzione da tale limite (comma 2, lettera d) dei rapporti instaurati per specifici spettacoli.

[12] Modificando l'art. 2, comma 2, del jobs act, in tema di collaborazioni organizzate dal committente.

[13] A tal riguardo si rammenta che con ordinanza 15 maggio 2017, la Corte d'Appello di Roma aveva proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea domanda di pronuncia pregiudiziale circa la conformità della normativa nazionale alla clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, concluso dall'UNCE, dal CEP e dal CES. In particolare il riferimento era all'art. 3, comma 6, del d.l. 64/2010, nella parte in cui stabiliva che non si applicavano alle fondazioni lirico sinfoniche le disposizioni in materia di limiti ai contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del d.lg. n. 368/2001.

[14] Ha affermato che la clausola 5, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 relativa all'accordo quadro CES UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

[15] L'Italia ha recepito la suddetta direttiva per mezzo del d.lg. n. 368/2001 oggi sostituto dal d.lg. n. 81/2015. Come è noto, la disciplina vigente fissa la durata massima del contratto a tempo determinato in trentasei mesi, ne disciplina la proroga e ne dispone, in caso di violazione dei vincoli di tempo previsti, la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

[16] Così viene evidenziato nella Determinazione della Corte dei conti del 6 giugno 2019, n. 67 sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, reperibile in http://www.corteconti.it.

[17] Di cui si richiese la forma scritta a pena di nullità.

[18] I contratti stipulati non rispettando tale iter procedurale sono nulli, fatto salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione per l'attività prestata.

[19] Tale percentuale è stata inserita dopo un complesso dibattito all'interno delle Commissioni di Senato e Camera, conclusasi con la formulazione della VII Commissione della Camera che ha ricondotto la misura massima al cinquanta per cento (riducendo quella proposta dal Senato pari al settanta per cento), uniformandosi agli orientamenti della Corte Costituzionale nelle sent. nn. 81 e 205 del 2006, 255 del 2010 e 90 del 2012.

[20] Cioè negli ultimi otto anni.

[21] Art. 5, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2014, n. 106.

[22] La proposta deve essere corredata da: a) una relazione illustrativa e tecnica (contenente il parere del Collegio dei revisori dei conti), che attesti la sostenibilità economico finanziaria della dotazione medesima; b) un documento di programmazione che illustri come la dotazione organica sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle FLS; c) Indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio e di quelli in essere alla data della proposta, nonché il numero dei posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo.

[23] Dei ministri del Mibac e del Mef.

[24] Sul punto cfr. Dossier del 2 agosto 2019, al d.l. 59/2019 - A.S. n. 1374 B.

[25] La relazione tecnica A.S. 1374 specificava che sono istituiti nuovi capitoli di parte corrente nello stato di previsione della spesa, riferita al Mibac. Si tratta di capitoli riguardanti tutte le direzioni generali.

[26] Relazione tecnica aggiornata al d.l. n. 59/2019 pervenuta al Mibac alla Ragioneria dello Stato.

[27] Detto importo è individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Mibac.

[28] In argomento cfr. P. Caretti, Diritto dell'informazione e della comunicazione. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema, Bologna, 2013; M. Cucco e G. Manzoli (a cura di), Il cinema di Stato. Finanziamento pubblico ed economia simbolica nel cinema contemporaneo, Bologna, 2017.

[29] Così L. Casini, "Il nastro dei sogni?" Il diritto (pubblico) del cinema e dell'audiovisivo, in Aedon, 2017, 3.

[30] In tema di risorse si rammenta che la legge cinema ha istituito al fine di incrementare lo sviluppo e gli investimenti per il settore in esame un Fondo ad hoc scorporando dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) le risorse destinate al cinema.

[31] In tal senso G. Manzoli, Molto rumore per nulla? Il decreto legislativo in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, in Aedon, 2018, 1.

[32] La definizione di opere europee si rinviene nell'art. 2, co. 1, lett. c), del d.lg. 177/2005 del medesimo. In particolare, possono essere considerate tali: le opere originarie di Stati membri; le opere originarie di Stati terzi che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall'Italia con legge 327/1991 (a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato); le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'UE e paesi terzi (anche in tal caso, a condizione che le opere originarie di Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato).

Con riguardo alle opere originarie di Stati membri e di Stati terzi parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, si precisa, inoltre, che devono trattarsi di opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri o terzi, parti della medesima Convenzione europea, e devono rispondere a una delle seguenti condizioni: essere realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati; la produzione deve avvenire sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati; il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

[33] In tal senso la Relazione illustrativa all'A.S. 1374, la quale sottolinea che le modifiche tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di categoria dei produttori audiovisivi e cinematografici, con le emittenti televisive nazionali e con i più importanti fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari.

[34] Pare sul punto opportuno rammentare che per "servizio di media audiovisivo" si intende un servizio, (così come stabilito dagli artt. 56 e 57 del TFUE), riconducibile alla responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media, il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi volti ad informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche (art. 2, co. 1, lett. a), del d.lg. 177/2005). Nello specifico, con tale espressione si intende o la radiodiffusione televisiva, o servizio di media audiovisivo lineare, definito dalla lett. i) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) - e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand.o un servizio di media audiovisivo a richiesta, o un servizio di media audiovisivo non lineare, definito dalla lett. m) del medesimo art. 3, commi 1 e 2, o un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e, su sua richiesta, in base ad un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.

[35] Viene inoltre prorogata al 1 gennaio 2020 la decorrenza dell'obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana (anche cinematografiche) una sotto quota minima di quella prevista per la programmazione delle opere europee.

[36] E in precedenza il d.lg. n. 177/2005 e le successive modificazioni, intervenute nel 2013, che individuavano gli obblighi minimi delle televisioni nei confronti della produzione e della programmazione di film europei e italiani. Questi ultimi seguirono la Direttiva europea 2010/13, nella quale si afferma che: "Le emittenti televisive devono riservare almeno il dieci per cento del loro tempo di trasmissione o almeno il dieci per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, a opere realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse".

[37] G. Manzoli, ult. op. cit.

[38] opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana

[39] Si rammenta a tal riguardo che la Relazione illustrativa all'A.S. 1374 evidenziava le difficoltà riscontrate dalla commissione con riferimento alla professionalità di sociologi. Si è così eliminata la previsione secondo cui nelle sottocommissioni deve essere assicurata la presenza di tutte le professionalità.

[40] Recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure di sviluppo".

[41] Per l'anno 2019 le comunicazioni di accesso al credito di imposta sono presentate dal 1 al 31 ottobre.

[42] A tal riguardo si rammenta che in materia è di recente intervenuta la Direttiva dell'Unione Europea c.d. Direttiva consumatori 2019, con la quale il legislatore europeo si prefigge di ammodernare gli strumenti giuridici esistenti all'interno dell'Unione per la tutela dei consumatori. L'intento è quello di impedire l'utilizzo di programmi informatici grazie ai quali alcune società fanno incetta di biglietti per eventi e concerti per poi rivenderli a prezzo maggiorato.

[43] Modificando la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 545 e 546, della legge n. 232/2016.

[44] Gli artt. 60, 61 e del Codice disciplinano infatti i termini per l'effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio, per la ricezione delle offerte) nell'ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione, fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l'adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L'art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica della gara, mentre l'art. 78 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione delle offerte.

[45] Si tratta delle cinque Accademie di belle arti non statali (c.d. Accademie storiche: Bergamo "Carrara", Genova "Linguistica", Perugia "Vannucci", Ravenna, Verona "Cignaroli") e diciotto Istituti superiori musicali non statali (Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate, Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Terinese, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia e Castelnovo Né Monti, Ribera, Rimini, Siena, Trento, Terni).

[46] Si rammenta a tal riguardo che il d.l. n. 50/2017 (conv. nella legge n. 96/2017) ha disposto a decorrere dall'anno 2017, l'avvio di un processo graduale di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di una parte degli Istituti superiori statali (art. 22-bis). Si è altresì disposto che gli enti locali devono continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e farsi carico delle situazioni pregresse debitorie alla statalizzazione

[47] Il d.l. 121/2019 precisa altresì che le domande sono valutate da una Commissione formata da cinque componenti e che in caso di esito positivo la Commissione propone entro il termine di novanta giorni: gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare; la dotazione organica delle istituzioni da statizzare.

[48] Attribuite su richiesta dell'istituzione interessata e previa verifica da parte del Miur.

[49] Tale percentuale è stata inserita dopo un complesso dibattito all'interno delle Commissioni di Senato e Camera, conclusasi con la formulazione della VII Commissione della Camera che ha ricondotto la misura massima al cinquanta per cento (riducendo quella proposta dal Senato pari al settanta per cento), uniformandosi agli orientamenti della Corte Costituzionale nelle sent. n. 81 e 205 del 2006, 255 del 2010 e 90 del 2012.

 

 

 



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