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La Biennale di Venezia come società di cultura

di Girolamo Sciullo

 

La trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica di diritto privato denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia" ad opera del d.lg. 29 gennaio 1998, n. 19 , per più ragioni merita di essere segnalata.

Anzitutto per motivi di carattere generale, rappresentando una delle prime attuazioni della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b), della l. 59/97, relativa al riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza. Preceduta da quella del "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema" (d.lg. 18 novembre 1997, n. 426) e seguita da quella dell'"Istituto nazionale per il dramma antico" nell'omonima fondazione (d.lg. 29 gennaio 1998, n. 20), la trasformazione de La Biennale rappresenta il primo caso di mutamento ex lege di un ente pubblico nella inedita (ancorché felice) veste di società di cultura, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 cod. civ.

In secondo luogo per ragioni attinenti alla disciplina istituzionale in campo culturale, rivestendo tale trasformazione un indubbio rilievo, sia per l'importanza non solo nazionale dell'organismo coinvolto sia per la possibilità di fungere da modello per la ridefinizione di altre strutture operanti nel medesimo campo.

È da premettere che il decreto legislativo, che ha disposto la trasformazione, trae origine dal disegno di legge governativo presentato al Senato nel settembre 1996 (S. n. 1276), da questo approvato in prima lettura nel maggio 1997 (C. n. 3675) e quindi esaminato in sede referente dalla Commissione cultura della Camera, che aveva ultimato i lavori alla fine di ottobre.

Forse per pervenire in tempi rapidi alla trasformazione progettata - ma certo tradendo un qualche tratto di decisionismo - è intervenuto il decreto, recependo quasi integralmente il testo varato dal Senato, che peraltro, come si accennerà, aveva introdotto talune modifiche alla proposta governativa.

I capisaldi della disciplina dettata dal decreto possono essere riassunti nei seguenti termini. Oltre alla già accennata assunzione della veste giuridica di diritto privato, l'apertura alla partecipazione di soggetti non pubblici, il riordino degli organi e il potenziamento dell'attività culturale. Esaminiamoli nell'ordine.

La trasformazione de La Biennale in persona giuridica di diritto privato, come istituzione senza scopo di lucro, si sgrana nella disciplina privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente (art. 18, comma 1) e del coordinatore generale, vertice della struttura di gestione ( (art. 17, comma 1), nel vincolo di tenere i libri e le scritture contabili previsti dagli artt. 2423 ss. cod. civ. (art. 21, comma 2), nonché nella possibilità di esercitare in via accessoria, e comunque coerentemente con le finalità culturali che connotano l'istituzione, attività commerciale (art. 3, comma 3).

Quest'ultimo punto merita una sottolineatura. Nel disegno di legge governativo si prevedeva la possibilità di partecipare a società per la gestione commerciale delle attività e dei prodotti culturali (art. 7). Tale possibilità non compare più nel testo del decreto, ma è da ritenersi ugualmente ammessa, in quanto ricompresa nella legittimazione a svolgere attività commerciale, legittimazione a sua volta confermata dalla riserva in capo a La Biennale dello "sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta" (art. 20, comma 1). L'unica limitazione è costituita dal vincolo di destinare agli scopi istituzionali gli utili conseguiti (art. 3, comma 3).

L'apertura alla partecipazione dei soggetti privati, con la sola esclusione di quanti svolgano attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della società (art. 5, comma 2), si riflette nella presenza di uno o più loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione - presenza che a certe condizioni diventa paritaria (ove non si consideri il presidente) rispetto a quella dei rappresentanti della componente pubblica (art. 9, commi 5 e 6) - e di un membro del collegio dei revisori.

Dunque una Biennale privatizzata?

Non proprio. Nonostante infatti i dati di cui si è fatto cenno la sostanza dell'istituzione resta pubblica.
Sul piano dell'organizzazione, pubblici sono il presidente, di scelta governativa (art. 8, comma 1), almeno la metà degli altri membri del consiglio di amministrazione (sindaco di Venezia o un suo delegato; due componenti designati rispettivamente dal consiglio regionale del Veneto e dal consiglio provinciale di Venezia) (art. 9, comma 1), la maggioranza dei componenti il collegio dei revisori dei conti, in quanto di nuovo di scelta governativa (art. 12). Minoritaria (fino ad un massimo del 40% del patrimonio) deve poi restare la partecipazione dei privati (art. 9, comma 4).

Sul piano dell'attività, La Biennale, che continua a godere di contributi ordinari pubblici, statali e non (art. 19), resta soggetta al controllo della corte dei conti (art. 20, comma 2), come pure alla vigilanza del ministro per i beni culturali (art. 24). In caso di insolvenza nell'esercizio dell'attività commerciale è sottratta al fallimento ed è sottoposta alla liquidazione coatta amministrativa (art. 20, comma 3). Infine, è da ritenersi soggetta alla normativa comunitaria in tema di appalti, risultando, per molteplici profili, sicuramente qualificabile come "organismo di diritto pubblico".

In realtà, più che di istituzione privatizzata, pare corretto parlare di entità aperta alla presenza di partecipanti privati e alla disciplina del diritto privato. Con il che si evidenziano sì i dati di novità intervenuti, ma non si celano i limiti del riordino operato.

Quanto agli organi, sicuramente il testo conferma la indicazione contenuta nella relazione al disegno di legge circa una "drastica riduzione" loro e dei loro componenti: per un verso, spariscono le preesistenti cinque commissioni di esperti, sostituite da un comitato scientifico, mentre i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale scendono rispettivamente da diciannove a cinque/sette e da sette a tre membri (artt. 9-12). Il riparto delle competenze riflette poi una precisa distinzione funzionale, essendo assegnate al consiglio di amministrazione la gestione amministrativa e finanziaria (art. 10) e al comitato scientifico quella culturale (art. 11), secondo un modello diarchico già presente in altre entità private e pubbliche (ad es. nelle Università). Da definirsi da parte dello statuto è, infine, il ruolo dell'"assemblea dei privati" partecipanti, oggetto di una mera previsione da parte del decreto (art. 7, comma 1).

Il potenziamento dell'attività culturale è realizzato soprattutto tramite la indicazione di sette settori di ricerca dell'istituzione, tra i quali spicca quello, permanente, costituito dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC) (art. 13). Favoriscono tale potenziamento le disposizioni fiscali di favore dettate dall'art. 22, che peraltro riproducono quelle previgenti. Al riguardo va segnalato che il decreto, al pari di quanto previsto nel testo licenziato dal Senato, non ha accolto l'idea contenuta nel disegno di legge (art. 27 e Relazione, 4) di promuovere erogazioni liberali a favore dell'istituzione tramite la previsione di esenzioni fiscali per chi le compisse.

Questi in breve i punti più significativi della nuova Biennale. Resta da chiedersi se l'intervento operato dal decreto, importante, ma pur sempre specifico, presenti una valenza più ampia, ossia possa fungere in qualche modo da paradigma per future operazioni di riordino istituzionale nel campo culturale.

La relazione al disegno di legge offre un'esplicita risposta affermativa, rilevando come "questo nuovo tipo di persona giuridica privata potrà verosimilmente essere utilizzata, stante la sua duttilità rispetto agli enti pubblici ma anche rispetto alle tradizionali persone giuridiche, per ulteriori applicazioni nel campo degli organismi culturali" (p. 2).

L'affermazione pare condivisibile alla luce delle osservazioni sopra formulate.

Con il decreto, e con quelli coevi, si è esteso al campo delle persone giuridiche senza fini di lucro, lo schema ampiamente ormai utilizzato in tema di società commerciali, specie società per azioni. Ha preso cioè consistenza il fenomeno, analogo a quello delle società ex lege, delle istituzioni (associazioni, fondazioni e altri organismi) senza fini di lucro, persone giuridiche di diritto privato ex lege. E come nel primo caso l'adozione del modello societario non ha implicato (automaticamente) l'assunzione della causa sociale lucrativa, ma solo l'impiego di un particolare schema organizzativo fondato sul possesso e la circolazione dei titoli azionari, così nel secondo l'adozione del modello persona giuridica privata senza fini di lucro non comporta l'adesione alla logica dell'autonomia privata, ma solo l'utilizzazione di una particolare forma ordinatrice della struttura e dell'attività dell'ente.

Questo è destinato a rapportarsi ai terzi e ai propri dipendenti e ad operare contabilmente secondo gli schemi del diritto privato. E secondo gli stessi schemi vede modellata la propria struttura, in particolare anche attraverso la previsione che soggetti non pubblici e non definiti a priori possano partecipare all'ente.
Ma il tutto nei limiti in cui la forma privata risulti compatibile con l'intrinseca sostanza che permane pubblica.
Se è così, il caso de La Biennale può fungere da schema di riferimento in tutti quei casi in cui, rispondendo alle esigenze (e alle contraddizioni) proprie delle fasi di transizione, si voglia coniugare la presenza pubblica, anzi di più soggetti pubblici, che si intende conservare come caratterizzante, con quella di soggetti privati, che si vuole peraltro significativa, comporre lo scopo culturale (fondamentale) con quello di lucro (accessorio), unire alla snellezza degli schemi operativi civilistici I controlli e la vigilanza pubblicistica, giustificati dall'impiego di risorse in prevalenza provenienti dalla collettività.

Un modello dunque per il legislatore statale e, forse, con gli opportuni adattamenti, anche per il legislatore regionale. L'attribuzione a quest'ultimo del potere di dettare norme in tema di organizzazione e funzionamento dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione verrà trasferita ai sensi dell'art. 150 del d.lg. 112/98, può essere una prima, significativa, occasione.


Postilla

Per completezza va ricordato che dalla regione Veneto è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8 e 9 del decreto in rapporto agli artt. 115 e 123 Cost., e agli artt. 1 e 2 dello statuto regionale (G.U. del 22-4-1998, 1° Serie spec., n. 16; si veda on line il testo del ricorso, pubblicato con la documentazione del numero 2/2000 di "Aedon").

È difficile esprimere una valutazione sul fondamento di un ricorso dalla forte caratura politica. Mi limito ad osservare che l'insistita "venezianità" de La Biennale, dato peraltro incontrovertibile, se riuscisse a scalzare il carattere di "preminente interesse nazionale" assegnato dal decreto all'istituzione (art. 2, comma 1) e sul quale si ancora e si giustifica l'intervento dello Stato, non parrebbe in grado di per sé di dare fondamento al rivendicato preminente ruolo della regione. Proprio per l'irriducibile peculiarità dell'istituzione, si badi, anche all'interno del panorama culturale veneto, la "venezianità" potrebbe semmai costituire la base per la rivendicazione di un ruolo più incisivo del comune o, al più, anche della provincia di Venezia, ma non di altro soggetto [1].



Nota

[1] NdR: per un'analisi della sentenza resa sul punto dalla Corte costituzionale, si veda G. Sciullo, La Biennale di Venezia resta nazionale, pubblicata in "Aedon" 2/2000.


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