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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti [*]

 

Sentenza 8 ottobre-16 dicembre 2025, n. 184

È costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) che per la realizzazione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee prevede un procedimento autorizzatorio unificato che non si conforma alla normativa dello Stato sull’autorizzazione paesaggistica, in violazione degli articoli 3 e 4, lettera e), dello Statuto di autonomia e dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in riferimento agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Sentenza 23 febbraio-14 aprile 2026, n. 51

In riferimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sulle “cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500”:

- è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3, primo comma, 41 e 42 della Costituzione, l’articolo 72, comma 1, del Codice, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l’ingresso nel territorio nazionale dei beni in questione. Infatti, il certificato di ingresso serve a consentire il ri-trasferimento all’estero dell’opera che ne è oggetto, in via agevolata, tramite una autorizzazione a scarico, rilasciata in esito al solo riscontro della identità dell’opera certificata in entrata e di quella in uscita e, dunque, con un provvedimento vincolato che prescinde dalla valutazione discrezionale sull’interesse culturale della cosa. Pertanto, è palese l’irragionevole disparità di trattamento determinata dalla norma censurata tra le cose sotto-soglia, per le quali non è prevista la facoltà di richiedere la certificazione di ingresso, e le cose sopra-soglia, cui quella facoltà è riconosciuta. Le stesse considerazioni portano alla fondatezza delle doglianze di sproporzionata e irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà;

- è costituzionalmente legittimo, e in specie non contrasta con gli articoli 9, secondo comma, e 97 della Costituzione, il combinato disposto degli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del Codice, ove non estende ai beni in questione il potere del dicastero di settore di acquistare le cose di rilievo culturale, stabilmente presenti sul territorio italiano, per le quali sia stata presentata la richiesta di autorizzazione all’esportazione. La scelta legislativa di limitare il potere di acquisto coattivo ai soli oggetti d’arte antica di importo superiore a euro 13.500 opera un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà, non pregiudicando al contempo il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.

Sentenza 10 marzo-27 aprile 2026, n. 57

È costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale (del Piemonte) che riduce l’estensione di alcuni parchi naturali regionali in maniera unilaterale anziché nel rispetto della co-pianificazione paesaggistica, in violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in riferimento agli articoli 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Sentenza 25 marzo-9 giugno 2026, n. 100

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) quale norma interposta rispetto agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) secondo la quale le sanzioni di cui al citato articolo 167 non si applicano alle opere realizzate in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica quando si tratta di opere pubbliche.

È costituzionalmente legittima, e in specie non contrasta con l’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) quale norma interposta rispetto agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) secondo la quale le sanzioni di cui al citato articolo 167 non si applicano alle opere realizzate in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica quando si tratta di opere anteriori all’apposizione del vincolo paesaggistico.

È costituzionalmente legittima, e in specie non contrasta con l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in riferimento al principio di co-pianificazione paesaggistica stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) che, nel dettare l’interpretazione autentica di una norma del piano paesaggistico in materia di “zone umide […] in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”, prescinde dalla condivisione dello Stato. Infatti l’articolo 135 del Codice (tramite rinvio all’articolo 143, comma 1, lettera c), che a sua volta richiama l’articolo 142, comma 1, lettera i)) riferisce il principio della co-pianificazione non a qualsiasi zona umida ma soltanto alle “zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448” di esecuzione della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale. Al proposito valgono le stesse considerazioni della sentenza 10-17 dicembre 2013, n. 308.

È costituzionalmente legittima, e in specie non contrasta con l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in riferimento all’assetto delle competenze risultanti dagli articoli 16, terzo comma, e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) che attribuisce all’amministrazione della Regione senza coinvolgimenti dello Stato la competenza per la valutazione paesaggistica dei piani urbanistici attuativi. Infatti si tratta di una scelta coerente con l’avvenuto trasferimento delle relative funzioni dallo Stato alla Regione tramite l’articolo 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), mentre non si può evocare l’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sul parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, poiché quest’ultimo si riferisce a singoli interventi edilizi e non a strumenti urbanistici.

Sentenza 6 maggio-6 luglio 2026, n. 121

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), introdotto dall’articolo 18, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR - PNC, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune) risulta costituzionalmente illegittimo per violazione dell’articolo 9 della Costituzione nella parte in cui prevede che, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il citato articolo 54-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche non è in contrasto con l’articolo 9 della Costituzione nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di cui all’articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (sul riordinamento degli usi civici).

 

[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it



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