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La tutela del patrimonio culturale tra effettività, ragionevolezza e sviluppo. Atti del Convegno organizzato dal Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria. Perugia, 21-22 novembre 2025 / Tavola rotonda

La tutela del patrimonio culturale tra effettività, ragionevolezza e sviluppo [*]

di Paola Chirulli [**]

Il contributo assume l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili come banco di prova del bilanciamento tra tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, interessi ambientali qualificati ope legis come prevalenti e istanze di sviluppo economico. Ricostruito l’intreccio tra d.lg. n. 199/2021, linee guida ministeriali, leggi regionali e recenti interventi statali, e vagliata la giurisprudenza costituzionale e amministrativa sul divieto di preclusioni assolute, si prospetta il rischio che il progressivo irrigidimento dei criteri sterilizzi la discrezionalità e neutralizzi gli interessi sensibili, spostando il conflitto sul terreno del contenzioso.

Parole chiave: aree idonee; energie rinnovabili; tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; bilanciamento degli interessi; competenza legislativa regionale.

The protection of cultural heritage between effectiveness, reasonableness and development
This paper takes the identification of areas suitable for the installation of renewable energy plants as a test case for the balancing of cultural heritage and landscape protection, environmental interests qualified ope legis as overriding, and the demands of economic development. After reconstructing the interplay between Legislative Decree no. 199/2021, ministerial guidelines, regional laws and recent State measures, and reviewing constitutional and administrative case law on the prohibition of absolute bans, it argues that the progressive tightening of the criteria risks sterilising administrative discretion and neutralising sensitive interests, shifting the conflict onto the terrain of litigation.

Keywords: suitable areas (go-to areas); renewable energy sources; cultural heritage and landscape protection; balancing of interests; regional legislative powers.

Innanzitutto, grazie al Centro Studi Giuridici per l’invito e in particolare al Presidente Severini. Il tema che ho scelto, quello dell’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energie rinnovabili, si trova al crocevia dei profili che sono stati intercettati dalle due giornate di questo convegno: effettività, ragionevolezza e sviluppo nella tutela del patrimonio culturale. La vicenda delle aree idonee è emblematica della difficoltà di operare un bilanciamento tra interessi di protezione, riferiti al paesaggio e ai beni culturali, e interessi ambientali, oggi definiti ope legis superprimari, overriding, ossia necessariamente prevalenti [1] e che sono doppiati dall’interesse allo sviluppo economico, perché la produzione di energia da fonti rinnovabili è anche attività economica [2].

L’illusione, come dirò, è quella di trovare in una sede alta la scelta dei criteri per evitare di concentrare nel momento autorizzativo la ponderazione tra interessi. Del resto, la normativa di fonte europea ha più volte sollecitato drastiche semplificazioni dei procedimenti autorizzatori [3], al fine di evitare che si trasformino in colli di bottiglia, espressione che compare più volte nella normativa e nei programmi. Ora, sia i programmi che la successiva normativa di fonte europea, che è diventata sempre più cogente e direttamente precettiva, ci dicono che per snellire i procedimenti autorizzatori e per sbloccare la realizzazione degli impianti occorre pianificare, cioè individuare anticipatamente le cosiddette go-to areas. Ovviamente questo non esclude che vi sia una ponderazione di interessi, ma richiede che nella valutazione si debba considerare quello che viene chiaramente definito come un interesse prioritario, e che quindi assume un peso prevalente, operando come una presunzione che può essere ribaltata solo dimostrando che vi è una specifica incompatibilità [4]. Dunque, solo in casi eccezionali gli stati membri dovrebbero prevedere esclusioni o divieti assoluti, che però debbono essere debitamente giustificati.

Il nostro legislatore ha optato per una scelta di fondo, ossia quella di non puntare su strumenti di pianificazione flessibili, adattabili e demandati agli enti territoriali, ma di affidare l’individuazione delle aree idonee e non idonee a un meccanismo più rigido e tale da garantire regole uniformi.

È un meccanismo, già consacrato nell’art. 12 del d.lg. n. 387/03, che il legislatore è tornato a disciplinare con il d.lg. 8 novembre 2021, n. 199, prevedendo una competenza legislativa delle regioni, conformata da linee guida di fonte ministeriale, per quanto non già stabilito dai criteri fissati dall’articolo 20 del d.lg. richiamato. È stato previsto un insieme di fonti di rango differenziato che si incastrano tra loro e sulle quali poi si deve innestare la legislazione regionale. L’articolo 20 del d.lg. n. 199/21 ha dettato già dei primi criteri, richiamando il principio della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sulla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ma ribadendo il vincolo degli obiettivi e della sostenibilità dei costi.

Quindi, come è stato già detto in questo incontro, va individuato un difficile compromesso, un difficile equilibrio. La finalità, però, è quella di accelerare la realizzazione degli impianti e di prevedere aree disponibili a ospitarli. L’incastro di norme e criteri dovrebbe servire a questo. Tanto che lo stesso d.lg. n. 199 ha stilato una “graduatoria” di tipologie di aree da considerare idonee ex lege, e ha dettato alcune disposizioni dettagliate. Come si vedrà, recentemente il legislatore statale ha esteso il novero delle aree da considerare idonee, vincolando così l’ambito di scelta del legislatore regionale. È evidente, allora, e lo si evince come metacriterio, potremmo dire principio, che i divieti assoluti, sia spaziali sia temporali, dovrebbero essere pochissimi o potenzialmente nessuno.

Dunque, il meccanismo doveva partire al più presto, sotto l’egida dell’accelerazione. E in effetti è partito. Con le linee guida ministeriali, nel giugno 2024 sono stati dettati i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee [5]. Il decreto ha creato un quadruplo regime di aree, idonee, non idonee, ordinarie ed escluse (aree agricole in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra); quindi, già in queste tipologie di aree si rinviene una prima fonte di complessità. Il sistema si è complicato ulteriormente, successivamente, con un divieto specifico per gli impianti agrivoltaici, rispetto ai quali, a tutela del suolo agricolo è stato introdotto un divieto con una modifica del primo comma dell’articolo 20 del d.lg. n. 199/2021 [6]. I principi e criteri per il resto sono di buonsenso e sono stati declinati in senso discendente, iniziando dalle aree che hanno una maggior vocazione per gli impianti rinnovabili perché sono meno pregiate dal punto di vista ambientale, culturale e paesaggistico, per poi contemplare quelle da escludere.

Una importante ambiguità è stata inserita nel prevedere che le regioni avessero la possibilità di “fare salve” le aree idonee di cui all’articolo 20, comma 8, del d.lg. n. 199/21, e cioè quelle aree considerate idonee ex lege nelle more dell’individuazione da parte del legislatore regionale (art. 7 comma 2, lett. c) del decreto). Tale previsione facoltizzava dunque le regioni a confermare tali aree nella loro vocazione, ma anche a non confermarle, quindi anche a inserirle tra quelle non idonee, ovviamente motivando e argomentando. Poi il decreto ha menzionato un elenco di zone di minor pregio ambientale da privilegiare nella selezione delle aree idonee, espressamente considerando come non idonee le zone sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, ma consentendo alle regioni di estendere tale qualificazione anche ad aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42. Dunque, alle regioni è stato consentito di tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici.

Intanto siamo arrivati alla fine del 2024. Le regioni hanno iniziato a legiferare, e i primi dubbi di legittimità sul decreto aree idonee si sono presto tradotti in contenzioso, sia dinanzi ai giudici amministrativi sia, successivamente, dinanzi alla Corte costituzionale.

Agli interpreti e agli operatori non è sfuggita infatti l’aleatorietà del meccanismo che ha facoltizzato le regioni a legiferare in modo estremamente diversificato e a poter anche considerare non idonee aree a cui la legge ha già riconosciuto una vocazione a ospitare impianti di rinnovabili. Il decreto è stato impugnato con vari ricorsi che hanno contestato tra l’altro proprio l’ampiezza e la genericità dei poteri demandati alle regioni. Inoltre, nel frattempo le regioni si sono attivate e lo hanno fatto con leggi di tenore molto diverso. La Sardegna, ad esempio, ha adottato misure di salvaguardia a tutela dei beni ambientali e paesaggistici, pur consentite dalla disciplina vigente, ma, contravvenendo alla disposizione che vietava moratorie dei procedimenti di autorizzazione in pendenza dell’adozione delle leggi regionali, ha bloccato per 18 mesi la realizzazione di nuovi impianti includendovi quelli per cui erano stati già avviati ed erano in corso le procedure di autorizzazione. La Corte costituzionale, da una parte ha riconosciuto la finalità della legge regionale di individuare aree di particolare pregio ambientale da salvaguardare, anche in attuazione del regolamento sul ripristino della natura. Dall’altra, ha dichiarato illegittima la norma, per contrasto con la normativa statale che reca i principi fondamentali e segnatamente esclude la possibilità di porre dei divieti assoluti [7].

Le leggi regionali hanno dato luogo a un quadro disomogeneo: ad esempio la regione Friuli-Venezia Giulia ha previsto i criteri e i procedimenti per individuare le aree idonee e non idonee, demandandole a decisioni della giunta regionale, quindi prevedendo un procedimento articolato. Altre regioni hanno attribuito ai comuni - titolari del potere di pianificazione del territorio - qualche potere in più. Il quadro della legislazione regionale continuerà ad essere inevitabilmente frammentato, pur non mancando esempi che correttamente operano uno stretto coinvolgimento degli enti titolari della funzione di governo del territorio nella individuazione delle aree idonee [8].

La tentazione di interpretare creativamente le competenze legislative regionali ha spinto talora il legislatore regionale ad andare oltre i limiti perimetrati dal legislatore statale e precisati dalle linee guida.

La regione Calabria, ad esempio, ha introdotto un divieto assoluto per la produzione di fonti alimentate da biomasse nei parchi nazionali e regionali, ordinando anche la diminuzione della potenza degli impianti già esistenti, individuando quindi un duplice ordine di divieti assoluti. Anche in questo caso le questioni sono state ritenute fondate dalla Corte [9]. Si dice che un conto è qualificare un’area come non idonea, demandando al successivo procedimento autorizzatorio la scelta sull’eventuale divieto, un conto invece è vietare ex ante la realizzazione di una determinata tipologia di impianto. La sentenza ha affermato che “la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.”

Successivamente, i ricorsi al Tar proposti da operatori del settore contro le linee guida ministeriali, e indirettamente contro la disciplina contenuta nel d.lg. n. 199/21 sono stati in parte dichiarati inammissibili e in parte accolti [10]. E ciò in quanto il Tar ha reputato che dalle Linee Guida non nascesse un espresso divieto e dunque un effetto immediatamente lesivo: in quanto la previsione di aree presuntivamente considerate non idonee non solo faceva salvo il potere di valutazione del legislatore regionale, ma anche il potere dell’amministrazione di bilanciare gli interessi in sede di pronuncia sulla domanda autorizzatoria [11].

Dalle sentenze della Corte costituzionale e da quelle dei giudici amministrativi è emerso questo principio guida: la necessità di fare salvo il bilanciamento degli interessi in sede di procedimento autorizzatorio, affidando alla legalità sostanziale l’esercizio del potere discrezionale. Ciò significa che la qualificazione di alcune aree come non idonee è soltanto un indice rivelatore di esigenze di carattere paesaggistico ambientale che le amministrazioni sono poi tenute a gestire in maniera più articolata e ponderata. E allora ben si possono preventivamente individuare aree non idonee, e non è di per sé immediatamente e concretamente lesivo il fatto di averlo previsto.

Nemmeno è illegittimo aver previsto che le regioni possano ampliare il novero delle aree non idonee includendovi anche beni contemplati dall’art. 136, comma 2, lett. c) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In parte, tuttavia, le censure sono state accolte. In primo luogo, le leggi regionali non potrebbero individuare fasce di rispetto che arrivano fino a 7 km dai beni oggetto di tutela, perché già la legge ha fissato dei limiti inferiori.

In secondo luogo, è stata ritenuta illegittima la previsione della facoltà di fare salve le aree idonee ex lege perché non salvaguarderebbe i procedimenti autorizzatori in corso. Infine, le linee guida sono risultate illegittime perché hanno introdotto criteri troppo generici e tali dunque da non circoscrivere sufficientemente il potere legislativo delle regioni.

Una coeva e connessa sentenza [12], chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del divieto di posizionamento a terra degli impianti agrivoltaici, previsto dal d.l. n. 63/24 e inserito nelle linee guida ministeriali, pur ritenendo tale preclusione giustificata dalla necessità di contrastare la riduzione del territorio a vocazione agricola, ne ha censurato l’assolutezza ritenendo che illegittimamente il d.m. ha imposto al legislatore regionale un divieto che non lascia spazio ad alcuna forma di possibile bilanciamento tra i valori in gioco.

Il vizio lamentato, derivando da una previsione legislativa che ha condizionato il contenuto delle linee guida, si è tradotto in una questione di legittimità costituzionale, perché in questo caso il possibile bilanciamento tra i valori in gioco è stato neutralizzato ex ante da un divieto assoluto e dunque ha frustrato irragionevolmente l’obiettivo di massimizzare la disponibilità di aree per lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile.

La sorte delle questioni di legittimità costituzionale non è ancora nota, ma dalla giurisprudenza richiamata si delinea un sistema a progressiva consumazione della discrezionalità: legge statale, linee guida, legge regionale, e infine provvedimenti autorizzativi, a loro volta con procedure accelerate, non accelerate, con o senza neutralizzazione dei poteri delle sovrintendenze. Dunque, un regime molto articolato. Margini di valutazione resterebbero comunque in capo all’autorità titolare del potere di autorizzare gli impianti, anche tenendo conto di quanto precisato dai giudici amministrativi, allorché hanno avuto modo di chiarire che la caratterizzazione di un’area come non idonea da parte della legge regionale non è sufficiente a giustificare la ritenuta incompatibilità del progetto, in quanto non si traduce in un divieto assoluto di installazione di impianti FER, dal momento che il concetto di aree non idonee è un istituto a geometrie variabili che non può determinare una aprioristica e radicale sottrazione dell’area non idonea alla realizzazione degli impianti Fer [13].

In teoria, viene fatto salvo il principio del bilanciamento. Emerge chiaramente, sia dalla lettera delle linee guida, sia dalle successive interpretazioni della Corte costituzionale e del giudice amministrativo, che il procedimento si conferma come strumento di strutturazione della discrezionalità [14]. Si conferma, ma viene in gran parte neutralizzato dal meccanismo precettivo, innanzitutto perché il legislatore ha spostato verso l’alto il momento dell’individuazione dei criteri. Qui c’è già una prima differenza di fondo, perché una cosa è una legge regionale, una cosa è un atto di pianificazione, che può essere cambiato nel tempo, che viene adottato dagli enti locali, e che è preceduto da ampia partecipazione delle collettività locali [15].

Inoltre, ci sono dei limiti quantitativi da rispettare e il divieto di realizzazione degli impianti non può assumere mai carattere di assolutezza e di priorità. Tutto questo però subordinato all’adozione di leggi che in alcuni casi sono inevitabilmente leggi provvedimento, ce lo dice l’esempio della legge della regione Calabria. Quindi l’autovincolo della discrezionalità viene consumato in gran parte dalla legge regionale. Il livello del conflitto sale e approda sempre più spesso alla Corte costituzionale. La tutela degli operatori è affidata a un percorso molto complesso e lungo che passerà verosimilmente più spesso per possibili questioni di legittimità costituzionale e poi approderà anche davanti al giudice amministrativo. E allora il risultato potrebbe essere simile a quello ormai collaudato nel nostro sistema di giustizia amministrativa da quando si è pensato di creare l’organo nomofilattico, e così l’Adunanza plenaria ha finito per pronunciarsi su questioni molto puntuali e molto specifiche come quella degli oneri della sicurezza negli appalti.

Nel campo delle rinnovabili, dunque, e con specifico riferimento alla localizzazione degli impianti, è prevedibile che i conflitti di fronte alla Corte costituzionale aumenteranno mentre il giudice amministrativo continuerà a fare il giudice del provvedimento e del procedimento, a garanzia della legittimità sostanziale che dovrà sorreggere le decisioni autorizzative. Alla fine, come è stato già ricordato, il giudice si troverà davanti il dilemma dell’interesse prevalente, cioè si troverà a valutare la compatibilizzazione degli interessi, perché qui abbiamo comunque un interesse che è per legge prioritario [16]. Aumenteranno anche i rischi di judicial overreach, ma questo, del resto, è inevitabile.

Ma la sofferta storia delle aree idonee non è finita, e il suo nuovo capitolo è stato recentemente scritto dal legislatore, da una parte con l’intento di attualizzare la disciplina vigente alla Direttiva Red III, dall’altra con la necessità di stabilizzare la disciplina incerta e controversa delle aree idonee, parzialmente recependo gli approdi della giurisprudenza ma volendone anche prevenire ulteriori futuri interventi.

Ciò è avvenuto con una ulteriore chiamata in sussidiarietà, effettuata dal legislatore con il d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha riscritto l’art. 20 del d.lg. n. 199 del 2021, così come a sua volta modificato dal d.lg. n. 190/2024.

La legge contiene disposizioni puntuali sulle aree da considerare idonee, sia sulla terraferma che a mare, sostituendo così le linee guida ministeriali. Il margine di autonomia delle regioni si è ulteriormente ristretto, e ancor di più quello degli enti locali in sede di pianificazione (che sono contemplati solo di riflesso dalla disciplina in esame).

Il meccanismo delle linee guida ministeriali è saltato e il potere è stato avocato dal legislatore.

L’art. 11-bis, inserito nel d.lg. n. 190/24, per quanto riguarda l’individuazione delle aree idonee a terra, restringe e conforma l’ambito della potestà legislativa regionale, non soltanto prevedendo categorie di aree da considerare ex lege idonee, che le regioni dovranno fare salve come tali (semmai potendo individuare aree idonee “ulteriori”), ma anche riscrivendo i criteri dettati dalle precedenti linee guida ministeriali.

In luogo dei precedenti criteri, dichiarati eccessivamente generici e per questo censurati dal giudice amministrativo, la legge, pur prevedendo la necessità di tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché le aree agricole e le altre aree naturali protette, e di tenere conto della fattispecie tecnologica del singolo impianto o della sua potenza, ha stabilito “l’impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall’articolo 11-quinquies del presente decreto” (relativo ai siti UNESCO).

Il decreto ha altresì fissato talune priorità, con riferimento alle superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo; le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi; le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Uno specifico criterio preferenziale è stato previsto in materia di aree agricole, ai fini della cui idoneità le regioni sono chiamate a valutare la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, con particolare riferimento alla finalità di favorire l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche.

Infine, limiti massimi sono stati fissati per le fasce di rispetto da prevedere per i beni sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, in tre chilometri per gli impianti eolici e in 500 mt per gli impianti fotovoltaici, con il divieto di identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

Questo naturalmente non significa aver affrontato e risolto una volta per tutte il tema di fondo, ossia raccordare la disciplina della localizzazione degli impianti di rinnovabili con la funzione ordinaria di governo del territorio, prevedendo un ampio coinvolgimento degli enti locali e delle comunità, e con la tutela degli interessi sensibili, in particolare con la tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Saranno gli ultimi interventi normativi in grado di restituire al sistema delle aree idonee certezza e ordine, consentendo un’”accelerazione illuminata”?

Più verosimile pensare che l’irrigidimento dei criteri produrrà una sterilizzazione del margine residuo di discrezionalità del legislatore regionale e dell’amministrazione, con un’ulteriore neutralizzazione degli interessi sensibili, quali quelli alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Il che, a sua volta, condurrà a una inevitabile giurisdizionalizzazione dei conflitti tra interessi e a una rafforzata centralità del contenzioso, in sede giurisdizionale costituzionale e amministrativa.

 

Note

[*] Valutato dalla Direzione.

[**] Paola Chirulli, professoressa ordinaria di Diritto amministrativo e pubblico presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Roma La Sapienza, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma, paola.chirulli@uniroma1.it.

[1] V. art. 3, Reg. (UE) 2022/2577, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, trasposto nell’art. 3 del d.lg. 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

[2] Sia consentito un rinvio a P. Chirulli, Energie rinnovabili e tutela degli interessi sensibili, tra Repower EU e Direttiva RED III, in Riv. giur. Urb., 2024, 2, pag. 196.

[3] Sulla necessità di semplificare i procedimenti autorizzatori insiste anche la Direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. Red III), considerando (20) e ss.

[4] V. il considerando (8) del Regolemento UE 2022/2577 cit.

[5] Decreto Mase 21 giugno 2024, pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2024.

[6] Art. 5 d.l. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

[7] Corte cost. n. 28/2025.

[8] Proposta legge Toscana: 1. Ciascun comune valuta la ricaduta sui propri territori delle aree idonee di cui all’articolo 4 ed apporta i correttivi strettamente necessari a conciliare tali ricadute con le caratteristiche paesaggistiche e naturali, la conformazione del proprio territorio e le relative caratteristiche ambientali.

2. Nell’ambito della valutazione di cui al comma 1, i comuni tengono conto della necessità di rispettare il raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica in equilibrio con le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, della preservazione di aree a basso inquinamento luminoso, privilegiando l’utilizzo:

a) di superfici di strutture edificate;

b) di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;

c) di aree prossime alle infrastrutture di rete e della domanda elettrica;

d) di aree che assicurino la prossimità della dislocazione della domanda di energia, avvicinando il più possibile produzione e consumo.

3. Nel rispetto dei termini indicati al comma 8 ed agli esiti delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni possono:

a) individuare ulteriori aree idonee rispetto a quelle elencate dall’articolo 4 e dall’articolo 7.

b) rideterminare le aree idonee di cui all’articolo 4 nei limiti della superficie disponibile all’installazione di impianti fotovoltaici e degli obiettivi di aree idonee minime come determinate dall’allegato 1 della presente legge.

[9] Corte cost. n. 134/2025.

[10] V. in particolare Tar Lazio, sez. III, 13 maggio 2025, n. 9155.

[11] Sulla comparazione degli interessi in sede di procedimento autorizzatorio, v. S. Spuntarelli, Le rinnovabili per la transizione energetica: discrezionalità e gerarchia degli interessi a fronte della semplificazione dei procedimenti autorizzatori nel PNRR, in Dir. amm., 2023, 1, pag. 56.

[12] Tar Lazio, sez. III, 13 maggio 2025, n. 9156.

[13] Tar Lazio, n. 9155/2025, cit., parr. 1.2.12. e 13.

[14] In tema, v. M. Ramajoli - B. Tonoletti, Fonti energetiche rinnovabili e paesaggio: criteri di composizione, in Rivista della Regolazione dei Mercati, 2025, 2, pag. 386.

[15] Sia consentito un rinvio a P. Chirulli, Il patrimonio culturale urbanistico nel prisma della transizione ecologica, in Riv. Giur. Urb., 2025, 1, pag. 12.

[16] P. Marzaro, Paesaggio vs rinnovabili. Le pressioni di un sistema in continua espansione: verso l’irrilevanza paesaggistica, in Riv. Giur. Urb., 2023, 2, pag. 248.

 

 

 



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