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Il nuovo “orizzonte” del patrimonio culturale

Il patrimonio culturale spaziale. Prevenire prima di tutelare?

di Ferdinando Angeletti [*]

Sommario: 1. Introduzione: lo spazio come nuovo orizzonte giuridico e culturale. - 2. I trattati internazionali applicabili allo spazio esterno. - 3. Le norme dei trattati internazionali potenzialmente applicabili alla tutela del patrimonio culturale nello spazio. - 4. Studi recenti e strumenti operativi per la tutela del patrimonio culturale nello spazio. - 5. Alcuni spunti di riflessione per un primo approccio alla tutela del patrimonio culturale spaziale. - 6. Conclusioni: verso un diritto del patrimonio culturale spaziale.

Il presente contributo vuole cercare di introdurre, nel panorama italiano, alcuni studi che, specialmente negli Stati Uniti, hanno cominciato a immaginare norme di tutela del patrimonio culturale spaziale. Appare infatti, almeno a livello puramente teorico, abbastanza semplice poter affidare ad alcuni luoghi lunari (es. luogo del primo sbarco sulla Luna) o ad alcuni beni nello spazio un contesto di tutela del patrimonio culturale, soprattutto in un’ottica di lungo periodo. In un contesto ancora quasi del tutto inesplorato, e con una branca del diritto, come quello aerospaziale, in fermento ed in evoluzione, si ha la possibilità, una volta tanto, di poter normare qualcosa prima che danni possano accadere.

Parole chiave: patrimonio culturale; spazio; prevenzione e tutela.

Space Cultural Heritage: Prevention Before Protection?
This paper aims to introduce, within the Italian context, a number of studies which, particularly in the United States, have begun to explore the development of regulations for the protection of space-based cultural heritage. Indeed, at least on a purely theoretical level, it seems fairly straightforward to establish a framework for the protection of cultural heritage in relation to certain lunar sites (e.g. the site of the first moon landing) or certain assets in space, particularly from a long-term perspective. In a context that remains almost entirely unexplored, and with a branch of law such as aerospace law in a state of flux and evolution, there is, for once, an opportunity to regulate something before any damage can occur.

Keywords: cultural heritage; space; prevention and protection.

1. Introduzione: lo spazio come nuovo orizzonte giuridico e culturale

L’espansione dell’attività umana nello spazio extra-atmosferico, a partire dal lancio dello Sputnik I nel 1957, ha inaugurato un’epoca in cui il diritto internazionale è stato chiamato a confrontarsi con una dimensione radicalmente nuova dell’agire umano. Il cosiddetto “diritto dello spazio” (space law) è nato, dunque, come un ramo del diritto internazionale pubblico volto a regolare l’uso pacifico e la cooperazione tra Stati nell’ambito delle attività spaziali. Tuttavia, negli ultimi decenni, accanto alla sua originaria funzione di governance tecnica e di prevenzione dei conflitti, il diritto dello spazio ha progressivamente assunto una valenza culturale, scientifica e, più recentemente, patrimoniale [1].

Non deve dimenticarsi poi la dottrina pubblicistica italiana più recente, ove l’impianto generale del diritto aerospaziale tende progressivamente a emanciparsi dalla tradizionale prospettiva internazionalistica, per essere ricondotto entro le categorie proprie del diritto pubblico e, in particolare, della teoria dei beni pubblici, della regolazione e dell’amministrazione globale [2]. Tale impostazione muove dalla constatazione che il diritto internazionale dello spazio, pur avendo fissato principi fondamentali quali il divieto di appropriazione sovrana, la libertà di esplorazione e l’impiego pacifico dello spazio extra-atmosferico, non è più sufficiente a governare le nuove dinamiche economiche e tecnologiche determinate dalla crescente partecipazione di operatori privati e dall’espansione della cosiddetta space economy.

In questa prospettiva si è evidenziato come l’emersione di nuovi beni globali richieda il superamento della tradizionale centralità della sovranità territoriale a favore di modelli di amministrazione fondati sulla cooperazione istituzionale, sulla regolazione multilivello e sulla costruzione di interessi pubblici comuni, capaci di operare anche oltre i confini dello Stato. L’aerospazio rappresenta, sotto questo profilo, uno dei terreni privilegiati nei quali sperimentare forme innovative di amministrazione globale, nelle quali il diritto pubblico assume una funzione ordinatrice e di composizione degli interessi collettivi [3] fino a giungere, come N. Bassi, addirittura a pensare lo spazio extra-atmosferico attraverso la categoria del “demanio planetario” [4].

La riflessione più recente sviluppa ulteriormente tale impostazione attraverso la rilettura dell’aerospazio come bene comune globale. In questa prospettiva, il richiamo al “patrimonio comune dell’umanità” non viene considerato una mera formula programmatica, ma il punto di partenza per costruire un sistema regolatorio orientato alla tutela degli interessi delle generazioni presenti e future, al bilanciamento tra iniziativa economica privata e finalità pubbliche e alla predisposizione di istituzioni amministrative capaci di governare fenomeni privi di un’effettiva sovranità territoriale. Il diritto aerospaziale diviene così un laboratorio privilegiato per l’evoluzione del diritto amministrativo contemporaneo, chiamato a sviluppare categorie nuove per disciplinare beni che, pur sottratti all’appartenenza statale, risultano funzionalmente destinati alla soddisfazione di interessi universali dell’umanità [5]. Top of FormBottom of Form

Con la prospettiva delle missioni di esplorazione umana su Marte e delle operazioni di estrazione di risorse lunari, si è cominciato a discutere della possibilità che anche nello spazio esistano o possano esistere beni di rilevanza culturale e scientifica universale. Tale concetto, inizialmente teorico, si è concretizzato con l’avvento di una sensibilità crescente verso la conservazione di tracce materiali delle attività umane nello spazio - come i siti di allunaggio, le sonde abbandonate, le impronte lasciate dagli astronauti o le stazioni orbitali dismesse - considerate da alcuni studiosi come testimonianze della storia dell’umanità fuori dalla Terra [6].

In questa prospettiva, il diritto spaziale non può più essere analizzato esclusivamente alla luce delle norme di sicurezza e cooperazione internazionale, ma deve essere reinterpretato in chiave patrimoniale e culturale, analogamente a quanto avvenuto per il diritto del mare o dell’Antartide [7]. La questione, tuttavia, presenta complessità notevoli: mentre il diritto dei beni culturali “terrestre” trova fondamento in principi di sovranità nazionale, lo spazio extra-atmosferico è, per definizione, una dimensione priva di sovranità statale, regolata dal principio della non appropriation sancito dal trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

Questa tensione, tra assenza di sovranità e presenza di valori culturali universali, costituisce il nodo teorico e operativo di quello che oggi alcuni giuristi definiscono “space heritage law”, ossia il diritto del patrimonio culturale spaziale. Sebbene il termine non sia ancora formalmente codificato, esprime l’esigenza di estendere la logica della tutela culturale anche al di fuori della Terra, sulla base di un principio di responsabilità condivisa dell’umanità per la conservazione delle proprie tracce nello spazio.

Come osserva P.J. Blount, l’emersione di questa nuova sensibilità riflette una trasformazione più ampia del diritto internazionale contemporaneo, che da sistema di relazioni tra Stati tende progressivamente a divenire un ordine giuridico di valori comuni [8]. In questa prospettiva, il patrimonio culturale - anche se situato nello spazio - assume un significato di bene pubblico globale, la cui protezione richiede un’evoluzione normativa e interpretativa dei trattati esistenti.

2. I trattati internazionali applicabili allo spazio esterno

Il quadro giuridico fondamentale del diritto spaziale internazionale si articola in un corpus di cinque trattati principali adottati sotto l’egida delle Nazioni Unite tra il 1967 e il 1979, integrati da risoluzioni dell’Assemblea Generale e da principi consuetudinari emergenti [9].

Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, noto come Outer Space Treaty) rappresenta la pietra angolare di questa architettura normativa. Esso stabilisce i principi cardine: lo spazio è “provincia di tutta l’umanità”, l’esplorazione e l’uso devono avvenire “a beneficio di tutti i Paesi” e “nell’interesse di tutta l’umanità” [10]. L’articolo II vieta espressamente l’appropriazione nazionale dello spazio, mentre l’articolo IX impone agli Stati di evitare la contaminazione dannosa di corpi celesti e di cooperare in modo trasparente.

Il Trattato sulla responsabilità per i danni causati da oggetti spaziali del 1972 (Liability Convention) introduce un regime di responsabilità internazionale oggettiva per i danni causati dagli oggetti spaziali, sia sulla Terra che nello spazio. Sebbene non riguardi direttamente la tutela culturale, esso rappresenta un precedente rilevante per la definizione di obblighi positivi di cura e manutenzione di beni spaziali.

Il Trattato di registrazione del 1975 (Registration Convention) impone agli Stati il dovere di registrare presso le Nazioni Unite tutti gli oggetti lanciati nello spazio, creando un legame giuridico tra lo Stato e l’oggetto spaziale. Questo principio, come notato da Hobe, costituisce una sorta di “proprietà funzionale” [11], poiché, pur non implicando una sovranità territoriale, consente una forma di responsabilità continuativa.

Il Trattato sulla Luna del 1979 (Moon Agreement), pur ratificato da un numero limitato di Stati, è particolarmente significativo in chiave patrimoniale. L’articolo 11 qualifica la Luna e le sue risorse come “patrimonio comune dell’umanità” (common heritage of mankind), concetto che riecheggia l’elaborazione dottrinale sviluppata nel diritto del mare e nel diritto ambientale globale. Esso introduce anche il principio della gestione internazionale delle risorse lunari, con finalità che includono la conservazione scientifica e culturale [12].

A questi trattati si aggiungono gli strumenti non vincolanti come i Principi di Rio del 1992 sullo sviluppo sostenibile e la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1996 sull’uso pacifico dello spazio, che ribadiscono il carattere condiviso delle risorse spaziali e l’obbligo di cooperazione internazionale nella loro tutela.

In definitiva, il diritto internazionale dello spazio si fonda su un equilibrio tra libertà di esplorazione e uso condiviso. Tuttavia, nessuno di questi trattati prevede esplicitamente la protezione del patrimonio culturale spaziale. È proprio in questa lacuna che si inserisce la riflessione contemporanea sul possibile adattamento dei principi culturali e ambientali alla dimensione extraterrestre.

3. Le norme dei trattati internazionali potenzialmente applicabili alla tutela del patrimonio culturale nello spazio

L’assenza di disposizioni esplicite in materia di tutela del patrimonio culturale nello spazio non implica un vuoto normativo assoluto. Al contrario, un’interpretazione sistematica dei trattati internazionali in vigore, condotta secondo i criteri dell’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 [13], consente di individuare una serie di principi giuridici suscettibili di estensione alla dimensione culturale extraterrestre. Tali principi, benché concepiti per la regolamentazione tecnica e pacifica delle attività spaziali, possiedono una potenzialità “patrimoniale” implicita che si manifesta soprattutto nella protezione dei luoghi e degli oggetti di valore storico, scientifico e simbolico universale.

L’articolo I del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 stabilisce che l’esplorazione e l’uso dello spazio devono avvenire “a beneficio e nell’interesse di tutti i Paesi, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico o scientifico, e appartengono a tutta l’umanità”. Questo principio della “provincia di tutta l’umanità” (province of all mankind) rappresenta il nucleo etico e giuridico del diritto spaziale.

Sebbene formulato originariamente per garantire la non discriminazione nell’accesso allo spazio, esso implica una concezione universale e collettiva delle risorse spaziali che può essere estesa alla dimensione culturale. Come sottolinea Fabio Tronchetti, “la formula adottata nel 1967 non riguarda solo la fruizione delle risorse fisiche dello spazio, ma anche la condivisione dei suoi valori immateriali, inclusi quelli simbolici e culturali” [14].

In questa prospettiva, i siti di rilevanza storica nello spazio - come il luogo dell’allunaggio dell’Apollo 11 nel 1969 - potrebbero essere qualificati come beni comuni dell’umanità, analogamente ai beni del patrimonio mondiale individuati dall’Unesco sulla Terra. Tale interpretazione si fonda sul parallelo concettuale con l’art. 1 della Convenzione di Parigi del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale, che definisce come “patrimonio mondiale” quei beni che “presentano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell’arte o della scienza”. La trasposizione di questo principio nello spazio non è solo possibile, ma coerente con la ratio del Trattato del 1967, che prevede che ogni attività spaziale debba essere condotta “nell’interesse dell’intera umanità”.

Per altro verso l’articolo II del Trattato del 1967 dispone che “lo spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, non può essere oggetto di appropriazione nazionale per rivendicazione di sovranità, uso o occupazione, o con qualsiasi altro mezzo”. Questo divieto di appropriazione, concepito come strumento di equilibrio geopolitico, assume un significato peculiare se reinterpretato alla luce della tutela del patrimonio culturale.

L’assenza di sovranità non comporta infatti assenza di responsabilità [15]. Anzi, il principio della non appropriazione genera una forma di responsabilità collettiva che obbliga gli Stati e i soggetti privati a preservare i beni di valore comune. È lo stesso paradigma che regola la protezione dell’ambiente antartico: il Protocollo di Madrid del 1991 vieta attività dannose per l’ecosistema antartico, proprio perché l’Antartide è considerato “patrimonio dell’umanità” [16]. In modo analogo, la logica della non appropriation nello spazio suggerisce l’esistenza di una tutela erga omnes verso le testimonianze materiali dell’attività umana extraterrestre.

L’assenza di un titolo di sovranità non impedisce necessariamente la creazione di un regime di tutela condiviso. Infatti il fatto che nessuno Stato possa rivendicare la proprietà di un sito lunare non significa che tale sito non possa essere protetto; anzi, l’assenza di titolarità rafforza la necessità di una protezione collettiva. Da questa prospettiva, il sito dell’Apollo 11, o i resti delle sonde sovietiche Luna, possono essere considerati beni culturali universali, la cui distruzione o alterazione violerebbe non solo principi etici, ma anche obblighi derivanti dal diritto internazionale generale.

Un ulteriore punto di contatto con la tutela culturale emerge dall’articolo IX del Trattato del 1967, che impone agli Stati di evitare la contaminazione dannosa di corpi celesti e di adottare misure appropriate per evitare danni alle condizioni dell’ambiente terrestre e spaziale. Tale disposizione, tipicamente interpretata in chiave ambientale [17], può essere estesa anche alla protezione fisica e scientifica dei siti culturali spaziali.

La nozione di “contaminazione dannosa” (harmful contamination) può infatti comprendere non solo l’introduzione di agenti biologici o chimici, ma anche la modifica irreversibile di luoghi di valore storico o simbolico. In questa direzione si muovono alcune proposte dottrinali, come quella elaborata da Michelle Hanlon dell’Università del Mississipi e dell’associazione da lei diretta “For All Mankind”, che suggeriscono di interpretare l’art. IX come base normativa per una “Heritage Preservation Zone” attorno ai siti di rilevanza storica sulla Luna e su Marte [18].

Questa interpretazione estensiva trova un precedente metodologico nella giurisprudenza internazionale relativa alla tutela del patrimonio ambientale globale: la Corte internazionale di giustizia, nel caso Pulp Mills on the River Uruguay (2010) [19], ha riconosciuto che l’obbligo di prevenzione del danno ambientale è un principio generale del diritto internazionale. Nulla impedisce di estendere analoga logica di precauzione ai beni culturali nello spazio, qualificandoli come parte integrante dell’ambiente umano extraterrestre.

Il Trattato sulla Luna del 1979 introduce esplicitamente la nozione di “patrimonio comune dell’umanità” (common heritage of mankind) [20], che rappresenta l’evoluzione concettuale del principio di province of all mankind. Sebbene il Trattato non abbia ricevuto ampia ratifica, la sua influenza dottrinale è comunque da considerarsi profonda.

L’articolo 11, comma 1, dispone che “la Luna e le sue risorse naturali sono patrimonio comune dell’umanità”. Da questa definizione deriva un principio di gestione collettiva e conservazione sostenibile, che può essere agevolmente esteso alla protezione dei beni culturali spaziali [21].

L’adozione di un concetto di “patrimonio comune” nello spazio apre la strada alla formulazione di regimi giuridici analoghi a quelli già operativi nel diritto del mare per la protezione dei fondali oceanici o nel diritto dell’Antartide per la conservazione scientifica dei siti. Tali regimi si fondano su un modello di governance internazionale condivisa, che potrebbe essere riprodotto anche per la salvaguardia dei luoghi e manufatti di rilevanza storica nello spazio.

Sebbene i trattati spaziali non menzionino espressamente il patrimonio culturale, è possibile individuare un’interconnessione sostanziale tra il diritto spaziale e il diritto internazionale dei beni culturali. La Convenzione dell’Aia del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e la Convenzione di Parigi del 1972 sul patrimonio mondiale forniscono infatti strumenti interpretativi utili anche al contesto extraterrestre.

Entrambe le Convenzioni si fondano sul principio del valore universale eccezionale dei beni culturali e sull’obbligo collettivo di tutela. Tale obbligo, se letto alla luce dei principi dello Outer Space Treaty, implica che anche i beni situati nello spazio - come stazioni orbitali storiche, veicoli spaziali o siti di esplorazione - possano essere soggetti a una forma di protezione internazionale. L’art. 4 della Convenzione del 1972, che prevede la cooperazione tra Stati per la conservazione dei beni, può essere considerato un precedente normativo utile per definire un analogo meccanismo di cooperazione multilaterale nello spazio.

Infine, la Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo fornisce un modello concettuale particolarmente pertinente: anch’essa tutela beni situati in aree prive di sovranità nazionale, qualificandoli come “testimonianze dell’esistenza umana di carattere culturale, storico o archeologico”. Il parallelismo con il patrimonio spaziale è evidente: anche in questo caso, la tutela non deriva dalla sovranità territoriale, ma dal valore universale del bene. Anche principi cardine di quella convenzione, come la tutela in situ quale condizione prediletta si adatterebbe particolarmente alle circostanze spaziali [22].

4. Studi recenti e strumenti operativi per la tutela del patrimonio culturale nello spazio

La crescente attività spaziale degli ultimi due decenni sta rendendo sempre più evidente la necessità di dotarsi di strumenti giuridici e tecnici volti alla salvaguardia dei manufatti, dei luoghi e delle tracce lasciate dall’uomo nello spazio extra-atmosferico. Mentre le missioni spaziali del XX secolo avevano un carattere prevalentemente scientifico e simbolico, la nuova fase dell’esplorazione - che vede una presenza importante di attori privati, con progetti sempre più concreti di turismo spaziale e di estrazione di risorse - impone una riflessione sulla dimensione culturale e memoriale dello spazio. In questo contesto, si è sviluppato un corpo sempre più articolato di studi interdisciplinari, che unisce il diritto internazionale, la heritage law, la cosiddetta “archeologia dello spazio” [23] e l’etica della memoria [24].

L’idea di considerare lo spazio come un ambito di interesse patrimoniale nasce nel corso degli anni Duemila, in parallelo alla maturazione dell’archeologia spaziale come disciplina autonoma. Secondo Alice Gorman, una delle studiose più autorevoli in materia, “ogni oggetto lasciato nello spazio o su corpi celesti rappresenta una traccia materiale della cultura tecnologica umana, e come tale merita un regime di tutela analogo a quello riconosciuto ai siti archeologici terrestri” [25].

Questa impostazione, nota come “space heritage theory”, si fonda su tre presupposti: la storicità dell’espansione umana nello spazio, la vulnerabilità dei siti e dei manufatti extraterrestri e la necessità di conservarne la memoria come parte integrante della storia dell’umanità.

A partire da queste premesse, si è affermata l’idea che il diritto internazionale dello spazio debba incorporare, accanto alla sua dimensione tecnico-scientifica, anche una dimensione culturale e identitaria, volta a garantire la continuità simbolica tra la Terra e lo spazio. Questa prospettiva è coerente con l’evoluzione del diritto internazionale generale, che negli ultimi decenni ha riconosciuto la tutela del patrimonio culturale come un valore universale erga omnes, alla stregua dell’ambiente e dei diritti umani.

La prima iniziativa strutturata a livello internazionale volta alla protezione del patrimonio culturale nello spazio è rappresentata dal progetto “For All Moonkind”, fondato nel 2017 da Michelle Hanlon e Tim Hanlon presso l’Università del Mississippi. L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, promuovere il riconoscimento dei siti lunari e orbitali come beni culturali dell’umanità; dall’altro, sollecitare la comunità internazionale alla definizione di un trattato o protocollo Unesco specifico per lo spazio extra-atmosferico [26].

“For All Moonkind”, nei fatti un’organizzazione non governativa, si ispira al modello della Convenzione del 1972 sul Patrimonio Mondiale, proponendo la creazione di un registro dei “siti di rilevanza storica universale nello spazio”. Tale registro comprenderebbe, in prima istanza, i siti delle missioni Apollo, le sonde sovietiche Luna e Venera, e le prime stazioni orbitali come Salyut 1 e Skylab. L’approccio del progetto si fonda su un’interpretazione estensiva del principio di “common heritage of mankind” del Trattato sulla Luna del 1979 e su una lettura culturale dell’art. I dello Outer Space Treaty.

Nel 2018, peraltro, la stessa organizzazione è divenuta osservatore permanente presso l’Uncopuos (United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) [27].

Nel frattempo l’International Council on Monuments and Sites (Icomos), ha istituito un gruppo di lavoro (Icomos International Scientific Committee on AeroSpace Heritage - Iscah) che studia l’applicabilità del concetto di outstanding universal value a beni situati nello spazio [28].

Ma probabilmente la migliore e più profonda novità in materia è stata data dagli Artemis Accords del 2020. Questi accordi (Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes), nati sotto l’egida della Nasa statunitense e, ad oggi, firmati da più di 60 paesi (tra cui l’Italia), pur essendo un set di norme non vincolanti [29], costituiscono il primo apparato paranormativo sul diritto dello spazio in cui la tutela del patrimonio culturale spaziale viene esplicitamente menzionata [30]. Infatti “The Signatories intend to preserve outer space heritage, which they consider to comprise historically significant human or robotic landing sites, artifacts, spacecraft, and other evidence of activity on celestial bodies in accordance with mutually developed standards and practices. The Signatories intend to use their experience under the Accords to contribute to multilateral efforts to further develop international practices and rules applicable to preserving outer space heritage” [31].

5. Alcuni spunti di riflessione per un primo approccio alla tutela del patrimonio culturale spaziale

Alla luce della recente dottrina [32], la tutela del patrimonio culturale spaziale richiederebbe il superamento di approcci frammentari e simbolici, per approdare alla costruzione di un vero regime internazionale integrato, capace di coniugare diritto dello spazio, diritto del patrimonio culturale e principi di sostenibilità. Un primo spunto di riflessione concerne la necessità di definire in modo condiviso l’oggetto stesso della protezione. Come evidenziato proprio da Su e Li, l’assenza di una nozione giuridicamente consolidata di outer space heritage rappresenta ancora oggi uno dei principali ostacoli all’elaborazione di strumenti efficaci, poiché impedisce di distinguere con chiarezza tra meri residui tecnologici, beni di interesse documentale e siti dotati di eccezionale valore universale [33]. Occorrerebbe pertanto adottare una definizione ampia e funzionale, comprensiva tanto dei beni materiali - quali moduli di atterraggio, rover, satelliti storici, basi dismesse e luoghi di allunaggio - quanto delle componenti immateriali legate alla memoria dell’esplorazione, ai linguaggi tecnici, ai rituali collettivi e all’immaginario culturale generato dalla presenza umana nello spazio [34]. In tale prospettiva, l’esperienza maturata nell’ambito della Convenzione Unesco del 1972 e della Convenzione sul patrimonio culturale immateriale del 2003 offre un modello concettuale utile, pur da adattare a un contesto privo di sovranità territoriale [35].

Un secondo profilo riguarda la necessità di predisporre meccanismi di identificazione e catalogazione internazionale. La storia del diritto dei beni culturali dimostra che nessuna tutela effettiva è possibile senza preliminari attività di inventariazione, classificazione e riconoscimento pubblico del valore dei beni [36]. Gli autori più recenti propongono, non a caso, l’istituzione di un’“Outer Space Heritage List”, ispirata alle liste Unesco ma calibrata sulle peculiarità del diritto spaziale, nella quale possano essere iscritti beni e siti selezionati secondo criteri di autenticità, integrità, rarità e significato storico-scientifico. Un simile registro avrebbe una funzione non soltanto conoscitiva, ma anche preventiva, poiché renderebbe immediatamente conoscibili agli operatori privati e statali le aree sensibili da preservare in sede di pianificazione delle missioni.

Questo aspetto merita un approfondimento ulteriore. La storia della tutela dei beni culturali dimostra con particolare evidenza che nessun sistema di protezione può svilupparsi in assenza di preliminari attività conoscitive. Prima ancora della conservazione materiale, del vincolo giuridico o della valorizzazione pubblica, ogni ordinamento è chiamato a rispondere a una domanda essenziale: che cosa merita di essere tutelato? La risposta a tale interrogativo si traduce, sul piano tecnico e normativo, in pratiche di identificazione, inventariazione, classificazione e riconoscimento del valore culturale. Ancorché, spesso, soprattutto nella giurisprudenza italiana, si consideri un bene “culturale” e quindi da tutelare non in senso formale ma sostanziale, è evidente che la catalogazione rende il bene visibile all’ordinamento e lo sottrae alla condizione di mera cosa materiale priva di qualificazione giuridica [37]. Tale dinamica, consolidatasi nei sistemi nazionali e nel diritto internazionale del patrimonio culturale, appare oggi di straordinaria attualità nel contesto dello spazio extra-atmosferico, ove l’assenza di strumenti classificatori condivisi rappresenta uno dei principali ostacoli alla protezione delle testimonianze storiche dell’esplorazione umana.

Nel diritto interno, e segnatamente nella tradizione italiana, il rapporto tra conoscenza e tutela è da tempo acquisito. La stessa evoluzione delle discipline di settore, dalle prime legislazioni di protezione monumentale sino all’attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio, evidenzia come l’intervento pubblico presupponga attività di censimento, schedatura, dichiarazione di interesse e inserimento in sistemi informativi organizzati. La dottrina amministrativistica ha chiarito che il bene culturale non coincide con l’oggetto materiale in sé considerato, ma con la cosa cui l’ordinamento riconosce uno speciale interesse pubblico, attraverso procedimenti tecnici e giuridici di qualificazione [38]. Analogamente, sul piano internazionale, il sistema Unesco del 1972 si fonda sulla predisposizione di liste, inventari e dossier di candidatura, strumenti mediante i quali il valore universale eccezionale dei beni viene formalmente accertato e reso opponibile nella comunità internazionale.

Tale paradigma classificatorio dovrebbe poter conservare piena validità anche nello spazio extra-atmosferico, pur richiedendo profonde trasformazioni metodologiche. La questione non è soltanto teorica: il ritorno di missioni pubbliche e private verso la Luna rende ormai concreta la possibilità di interferenze materiali con siti iconici quali Tranquility Base o con i luoghi di atterraggio delle missioni [39].

Da ciò deriva la necessità di elaborare una vera e propria mappatura del patrimonio culturale lunare e, più in generale, extraterrestre. Tale mappatura (se del caso con tecnologie di tracciamento digitale, una specie di blockchain heritage registry, per documentare e certificare l’autenticità dei reperti extraterrestri) dovrebbe costituire il primo livello di una futura architettura di tutela e comprendere almeno tre dimensioni tra loro integrate. La prima è quella topografica, relativa alla precisa localizzazione dei siti e degli oggetti presenti sulla superficie lunare o in orbita. La seconda è quella storico-documentale, volta a ricostruire contesto, funzione, datazione e rilevanza scientifica di ciascun bene. La terza è quella assiologica, concernente il grado di significato culturale attribuibile al bene in termini di unicità, autenticità, rappresentatività o impatto sulla memoria collettiva globale. Senza tale triplice operazione conoscitiva, qualsiasi discorso sulla protezione giuridica resterebbe inevitabilmente generico.

La trasposizione del modello terrestre nello spazio non può tuttavia essere meccanica. A differenza dei beni situati entro territori statali, i beni spaziali insistono in un ambiente sottratto alla sovranità nazionale e disciplinato dal principio di non appropriazione sancito dall’art. II dell’Outer Space Treaty del 1967. Ne consegue che la classificazione non può tradursi in una rivendicazione dominicale né nell’attribuzione di competenze esclusive territoriali. Essa deve piuttosto assumere la forma di un riconoscimento funzionale, orientato alla protezione di interessi comuni dell’umanità. In questo senso, l’eventuale iscrizione di un sito lunare in un registro internazionale non conferirebbe diritti di proprietà, ma renderebbe operanti obblighi di due regard, consultazione preventiva e cautela operativa nei confronti degli altri attori spaziali [40].

La costruzione di un inventario internazionale del patrimonio spaziale appare dunque una prospettiva non soltanto auspicabile, ma logicamente necessaria. Come nel sistema Unesco, la lista non esaurirebbe la tutela, ma ne costituirebbe il presupposto istituzionale. Essa renderebbe conoscibili i beni sensibili, favorirebbe la standardizzazione dei criteri valutativi, agevolerebbe il coordinamento tra Stati e operatori privati e costituirebbe un parametro di riferimento per le procedure autorizzative nazionali previste dall’art. VI dell’Outer Space Treaty. In tale contesto, gli Stati potrebbero subordinare il rilascio delle licenze di missione al rispetto di protocolli di salvaguardia relativi ai siti iscritti, integrando la protezione culturale nei meccanismi ordinari di supervisione delle attività spaziali in modo analogo a quanto, ancorché solo con una clausola generale, si è fatto con gli Artemis Accords.

Sotto altro profilo, la mappatura del patrimonio lunare produrrebbe un effetto culturale non secondario: contribuirebbe a consolidare la percezione dello spazio come luogo di memoria umana e non soltanto come spazio economico o tecnologico. La classificazione giuridica ha infatti anche una funzione simbolica. Dichiarare che un determinato sito lunare possiede valore culturale significa riconoscere che l’esplorazione spaziale appartiene alla storia comune dell’umanità e che le sue testimonianze meritano rispetto intergenerazionale. In tal senso, la catalogazione non è un mero strumento tecnico, ma un atto di civiltà giuridica.Top of FormBottom of Form

Un terzo ambito di intervento concerne la protezione in situ dei siti storici, oggi particolarmente urgente in relazione alla Luna. Il ritorno di missioni governative e commerciali verso il suolo lunare espone luoghi emblematici, come Tranquility Base, al rischio di danneggiamento materiale provocato da plume effects, vibrazioni, dispersione di regolite o prelievi non autorizzati di reperti [41]. In questo quadro, la proposta di istituire zone di rispetto o protected zones attorno ai siti di particolare rilevanza appare una delle soluzioni più realistiche, purché tali aree non si traducano in surrettizie pretese sovrane vietate dall’art. II dell’Outer Space Treaty del 1967.

Come osservano Su e Li, il conflitto apparente tra protezione e libertà di uso dello spazio può essere ricomposto attraverso il principio di due regard di cui all’art. IX Ost, che impone un bilanciamento ragionevole tra interessi concorrenti e obblighi di consultazione preventiva [42]. In altri termini, non si tratterebbe di “chiudere” porzioni di Luna, bensì di disciplinarne l’accesso in funzione conservativa.

Un quarto spunto riguarda il rapporto tra tutela del patrimonio e responsabilità degli operatori privati. La nuova economia spaziale rischia di rendere insufficiente un modello fondato esclusivamente sugli Stati, poiché molte missioni future saranno condotte da soggetti commerciali. Ne consegue l’esigenza che gli ordinamenti nazionali, nel rilasciare autorizzazioni ai sensi dell’art. VI Ost, impongano obblighi specifici di heritage due diligence, analoghi a quelli ambientali [43]: valutazioni preventive di impatto culturale, piani di mitigazione, obblighi di tracciabilità delle operazioni e procedure di emergenza in caso di rischio per siti storici. In questo senso, la tutela del patrimonio culturale spaziale dovrebbe essere incorporata nei regimi autorizzatori interni, trasformando un principio internazionale ancora embrionale in un vincolo amministrativo concreto.

Un quinto e decisivo elemento concerne la governance istituzionale. La sola Unoosa o il solo Copuos difficilmente potrebbero sostenere da soli una disciplina specialistica di carattere culturale. Appare quindi convincente la proposta di una cooperazione strutturata tra organismi spaziali e istituzioni del patrimonio, quali Unesco, Icomos e reti scientifiche dedicate all’archeologia spaziale. L’esperienza antartica dimostra che la tutela di beni culturali in aree oltre la sovranità nazionale è possibile mediante modelli cooperativi flessibili, basati su consenso, standard tecnici e gestione condivisa. Un assetto analogo, adattato al contesto extraterrestre, potrebbe costituire il laboratorio giuridico più realistico per il futuro.

E ancora, sotto un sesto profilo, non apparirebbe del tutto illogico pensare, alla luce del concetto di tutela del patrimonio spaziale come espressione della responsabilità dell’umanità nei confronti della propria memoria collettiva, un’integrazione del principio di due diligence nel diritto spaziale, in modo da rendere gli Stati responsabili per danni arrecati a siti di rilevanza storica, anche in assenza di sovranità. Questo potrebbe avvenire, in assenza di norme cogenti di diritto internazionale, mediante strumenti di soft law, basata su codici di condotta e linee guida adottate volontariamente dagli operatori spaziali. Questa strategia, già utilizzata nel campo della sostenibilità orbitale, consentirebbe di istituire un sistema di protezione graduale e pragmatico.

6. Conclusioni: verso un diritto del patrimonio culturale spaziale

Il percorso evolutivo del diritto dello spazio, dalle prime formulazioni del 1967 fino alle più recenti iniziative accademiche e istituzionali, mostra chiaramente una progressiva apertura verso l’inclusione di valori non più soltanto tecnici o geopolitici, ma culturali, simbolici e identitari. L’espansione dell’attività umana nello spazio - un tempo prerogativa di pochi Stati, oggi campo di azione di un pluralismo di attori pubblici e privati - ha reso urgente una riflessione sulla memoria collettiva dell’umanità extraterrestre. In questa prospettiva, lo spazio non rappresenta più soltanto una frontiera tecnologica, ma anche una dimensione della cultura materiale e immateriale, un nuovo ambito in cui si manifesta l’identità dell’Homo technologicus contemporaneo.

Il quadro normativo vigente, pur concepito in epoca pre-digitale e pre-commerciale, contiene principi di straordinaria attualità che, se reinterpretati, possono costituire il fondamento di un regime internazionale di tutela del patrimonio culturale nello spazio.

L’articolo I dello Outer Space Treaty del 1967, con la sua formula della “provincia di tutta l’umanità”, offre la base assiologica di questa reinterpretazione: la fruizione collettiva e pacifica dello spazio implica necessariamente anche la conservazione della sua dimensione culturale.

Analogamente, il principio di non appropriazione dell’articolo II impone una responsabilità universale, che trascende le logiche di sovranità e si traduce in un obbligo morale e giuridico di custodia condivisa.

Infine, l’articolo IX - attraverso la sua prescrizione di prevenire la “contaminazione dannosa” - può essere letto come un precetto di non deterioramento dei luoghi di valore storico e simbolico, anticipando in qualche modo la nozione di cultural impact assessment oggi discussa nella dottrina più avanzata [44].

A partire da tali premesse, la tutela del patrimonio culturale nello spazio emerge come una forma nuova di diritto comune globale, fondata sul riconoscimento del valore universale delle tracce materiali dell’umanità. L’approccio giuridico non può limitarsi alla protezione fisica dei manufatti - veicoli, sonde, habitat, moduli di atterraggio - ma deve comprendere anche la loro valenza immateriale, in quanto testimonianze della creatività, della cooperazione scientifica e della capacità simbolica dell’uomo. I pochi studi esistenti in materia, da Alice Gorman a Michelle Hanlon convergono nel riconoscere la necessità di integrare il diritto spaziale con il diritto internazionale dei beni culturali, seguendo un modello di cross-fertilization tra settori giuridici contigui. In tal modo, la tutela del patrimonio nello spazio potrebbe divenire il terreno di sperimentazione di un nuovo paradigma di governance culturale, nel quale la dimensione tecnico-scientifica e quella etico-identitaria si sostengano a vicenda.

Ciò nondimeno, la piena realizzazione di tale obiettivo richiederà un’evoluzione sia concettuale che istituzionale. Da un lato, sarà necessario superare la tradizionale distinzione tra beni culturali “naturali” e “artificiali”, riconoscendo che nello spazio questi due ambiti si fondono in un unico continuum di significati. Dall’altro, occorrerà costruire meccanismi di cooperazione multilivello, capaci di coinvolgere non solo gli Stati, ma anche le agenzie spaziali, le imprese private, i musei scientifici e le università.

In prospettiva, il diritto spaziale del patrimonio culturale potrebbe costituire il primo laboratorio di un “diritto cosmopolitico dei beni comuni”, fondato sull’idea che la memoria materiale dell’umanità non conosce confini terrestri. La protezione dei siti lunari, dei relitti orbitali e delle tracce lasciate dalle missioni pionieristiche non rappresenta solo un atto di conservazione storica, ma anche una riaffermazione della dignità culturale dell’uomo come specie esploratrice e creatrice di significati. La Luna, Marte, le stazioni orbitali e gli oggetti in orbita non sono soltanto testimonianze tecnologiche: sono i segni di una transizione epocale che unisce il sapere scientifico alla responsabilità etica.

 

Note

[*] Ferdinando Angeletti, Dottore di ricerca in Storia d’Europa presso l’Università La Sapienza di Roma, ferdinando.angeletti@yahoo.it.

[1] Solo per rimanere nell’ambito italiano, si vedano G. Catalano Sgrosso, Diritto internazionale dello spazio, Firenze, LoGisma Editore, 2011; AA.VV., Manuale di diritto aereo e aerospaziale, Torino, Giappichelli, 2025 e Space Economy, Space Industry, Space Law. Un rapporto, (a cura di) S. Di Pippo, S. Marchisio e L. Violante, Bologna, Il Mulino, 2023.

[2] S. Valaguzza, Aerospazio: capitalismo stellare o paternalismo cosmico, in Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo, Annuario 2024 I beni pubblici Tradizione e innovazione, Atti del Convegno Annuale, Genova 4-5 ottobre 2024, Napoli, Editoriale scientifica, 2025, 377 ss.

[3] G. Sanna, New space economy, ambiente, sviluppo sostenibile, Torino, Giappichelli, 2021, pag. 2 ss.

[4] N. Bassi, Il demanio planetario: una categoria in via di affermazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011. N. Bassi, Modelli di servizi pubblici planetari: i casi di Intelsat e del Global Navigation Satellite System, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, nonché D.U. Galetta, Nicola Bassi e il diritto globale, in Riv. reg. mercati, 2017.

[5] G. Sanna, New Space economy, cit., pag. 43.

[6] A. Gorman, Dr Space Junk vs the Universe: Archaeology and the Future, Cambridge, MIT Press, 2019.

[7] P. Vigni, Il regime giuridico dell’Antartide nel contesto globale, Milano, Giuffrè, 2005, E. Sciso, Le risorse dell’Antartide e il diritto internazionale, Padova, Cedam, 2005, Salute e sicurezza in Antartide: profili di giurisdizione, responsabilità e organizzazione della prevenzione, (a cura di) V. Maio, M. Mongillo e N. Napoletano, Bologna, Il Mulino, 2017 e, per quanto qui di interesse, P. Tincani, Common Heritage of Mankind: Il caso dell’Antartide”, in Diritto e Questioni Pubbliche, 2013, 13, pagg. 751-778.

[8] P.J. Blount, Renovating Space: The Future of International Space Law, in The Denver Journal of International Law & Policy, 2011, vol. 40, pagg. 515-532.

[9] A questi, per mera completezza, si può aggiungere il Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei firmato a Mosca nel 1963 da Usa, Urss e Regno Unito. Per questo paragrafo oltre alla bibliografia citata in nota 1 si possono vedere sia i classici B. Cheng, Studies in International Space Law, Oxford, Clarendon, 1997 e Id. General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals Cambridge, Cambridge University Press 2007.

[10] Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, United Nations, 1967, art. I-II.

[11] Stephan Hobe, Space Law, 2 ed., Nomos/Hart 2023.

[12] Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, United Nations, 1979, art. 11.

[13] M. Bos, Theory and Practice of Treaty Interpretation, in Netherlands International Law Review, 1980, 27.1, pagg. 3-38 e R.K. Gardiner, Treaty Interpretation. 2 ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.

[14] F. Tronchetti, The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies, Leiden, Martinus Nijhoff, 2009, pagg. 62-65.

[15] C.Q. Christol, International Liability for Damage Caused by Space Objects, in American journal of International law, 1980, 74, 2, pagg. 346-371 nonché A. Kerrest e C. Thro, Liability for Damage Caused by Space Activities, in Routledge Handbook of Space Law, (a cura di) R.S. Jakhu e P.S. Dempsey, London, Routledge, 2017, pagg. 59-72.

[16] Vedasi nota 3.

[17] A. Bianchi, Environmental Harm Resulting from the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space: Some Remarks on State Responsibility and Liability, in International Responsibility for Environmental Harm, (a cura di) F. Francioni e T. Scovazzi, London, Graham & Trotman, 1991, pagg. 231-272.

[18] M.L.D. Hanlon, “Space Heritage” in Elgar Concise Encyclopedia of Space Law, Edward Elgar Publishing, 2025, pagg. 276-279.

[19] Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) in https://www.icj-cij.org/case/135 (URL consultata il 05.05.2026).

[20] Z. Lu, Common Heritage of Mankind: the Rise of Balancing Interests between the Developed and the Developing Countries and the Need to revisit the Moon Agreement, in Proceedings of the International Institute of Space Law, 2011, 53, pagg. 569-575 e S. Freeland, Common Heritage, not Common Law: How International Law will Regulate Proposals to Exploit Space Resources, in QIL: Questions of International Law, 2017, January, pagg. 19-33.

[21] S. Cabrera Alvarado e S.M. Langston, Establishing a New International Space Cooperation Mechanism for Protecting World Heritage Sites, in Annals of Air and Space Law, 2014, 39, pagg. 379-408.

[22] Vedasi, a riguardo, G. Le Gurun, La métamorphose encore inachevée du statut des biens culturels sous-marins, Parigi, 2002, pag. 358, che fa risalire questo principio al più generale principio di precauzione tipico del diritto internazionale dell’ambiente.

[23] A. Gorman, The cultural landscape of interplanetary space, in Journal of Social Archaeology, 2005, 5(1), pagg. 85-107 nonché Id., The Archaeology of Orbital Space, in Australian Space Science Conference”, 2005, pagg. 338-357.

[24] Per dare un’idea di quanto il concetto di turismo basato sull’archeologia spaziale sia risalente nel tempo si può vedere oppure D. Spennemann Out of this World: Issues of Managing Tourism and Humanity’s Heritage on the Moon, in International Journal of Heritage Studies, 2006, 12 (4), pagg. 356-371 oppure P.J. Capelotti. Space: The Final [Archaeological] Frontier, in Archaeology, 57 (6) November-December 2004, rintracciabile online alla Url https://web.archive.org/web/20121104023058/http:/www.archaeology.org/0411/etc/space.html (Url consultata il 28.04.2026).

[25] A. Gorman, Dr Space Junk vs The Universe”, cit., pagg. 45-62.

[26] Ex plurimis, Jinyuan Su, Jinxuan Li, “Toward an international legal framework for the protection of outer space heritage, in “Space Policy”, Volume 71, 2025.

[27] https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_1052018crp/aac_1052018crp_12_0_html/AC105_2018_CRP12E.pdf (Url consultata il 24.04.2026).

[28] https://iscah.icomos.org/wp-content/uploads/2026/03/ISCoAH.-Draft-By-Laws.-2022_2.pdf (Url consultata il 24.04.2026).

[29] https://spacenews.com/eight-countries-sign-artemis-accords/ (Url consultata il 24.04.2026).

[30] https://spacewatch.global/2020/10/spacewatchgl-opinion-in-a-historic-first-eight-nations-formally-recognize-the-need-to-preserve-heritage-in-space/ (Url consultata il 24.04.2026).

[31] https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2022/11/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf?emrc=69eb4c5c0dbfd (Url consultata il 24.04.2026).

[32] J. Su e J. Li, Toward an International Legal Framework for the Protection of Outer Space Heritage, cit.

[33] Ibidem nonché anche B.L. O’Leary, The cultural heritage of space, the Moon and other celestial bodies” in “Antiquity Project Gallery”, 2006, 80 (307), rintracciabile online in https://antiquity.ac.uk/projgall/oleary307 (Url consultata il 28.04.2026).

[34] L. Lixinski et al., Outer Space Cultural Heritage, in Journal of Space Law, 2021, 45, 1: spec. sez. V-VI.

[35] Unesco, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972; Unesco, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003, richiamate in Lixinski et al.

[36] Ex plurimis, The 1972 World Heritage Convention: A Commentary, (a cura di) F. Francioni, Oxford: Oxford University Press, 2008, pagg. 23-31; C. Forrest, International Law and the Protection of Cultural Heritage London: Routledge, 2010, pagg. 45-52; L. Lixinski, International Heritage Law for Communities Oxford: Oxford University Press, 2019, pagg. 67-74 e lo storico M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim dir. pubbl., 1976, pagg. 3-38.

[37] F. Francioni, The 1972 World Heritage Convention, cit.

[38] Così l’ancora valido M.S. Giannini, I beni culturali, cit.

[39] G. Fewer, “Conserving space heritage: The case of Tranquility Base”, in Journal of the British Interplanetary Society, 60 (2007), pagg. 3-8.

[40] J. Su e J. Li, Toward an International Legal Framework for the Protection of Outer Space Heritage, cit.

[41] D. Spennemann. The ethics of treading on Neil Armstrong’s footprints, in “Space Policy”, 2004, 20 (4), pagg. 279-290.

[42] J. Su e J. Li, Toward an International Legal Framework for the Protection of Outer Space Heritage, cit.

[43] D.P. Glavin, J.P. Dworkin, M. Lupisellam G. Kminek, J.D. Rummel, Biological contamination studies of lunar landing sites: Implications for future planetary protection and life detection on the Moon and Mars, in International Journal of Astrobiology, 2004, 3, pagg. 265-271.

[44] J.S.P. Walsh, Protection of humanity’s cultural and historic heritage in space, in Space Policy, 2012, 28.4, pagg. 234-243.

 

 

 



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