Osservatorio sulla giurisprudenza del Consiglio di
Stato
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Giancarlo Montedoro [*]
(con la collaborazione della dott.ssa Vania Talienti) [**]
Sommario: 1. Beni culturali. - 2. Beni paesaggistici.
Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 93 - Pres. Montedoro, Est. Vitale - In tema di rilascio del certificato di avvenuta importazione.
Ai fini del rilascio del certificato ai sensi dell’art. 72 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il privato, che comunque deve provare la provenienza dell’opera da un Paese estero, deve essere chiamato a provare anche la legittima presenza all’estero della cosa o del bene (e, quindi, la legittimità della previa esportazione dall’Italia) solamente laddove l’amministrazione abbia elementi, anche di natura indiziaria, idonei a far ritenere che l’opera sia in precedenza uscita illegittimamente dal territorio italiano ovvero laddove - in assenza di tali elementi indiziari - la narrazione dei fatti del privato, volta a spiegare l’assenza della prova della lecita esportazione, abbia elementi di logica incongruità.
Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 60 - Pres. Volpe, Est. Gallone - Sull’interpretazione del provvedimento di imposizione del vincolo storico-artistico.
In tema di vincolo storico-artistico, ai fini dell’interpretazione di un provvedimento amministrativo, anche nell’ipotesi di apparente contrasto tra dispositivo e parte motiva, deve seguirsi la lettura più in linea con il canone fondamentale della lealtà e correttezza nei rapporti tra cittadino ed amministrazione (oggi scolpito al comma 2-bis dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241) che impone a quest’ultima l’obbligo del clare loqui e, nel dubbio, porta a prediligere l’ermeneusi meno sfavorevole per il privato.
L’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 c.c. e seguenti per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile, con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l’intento dell’amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell’atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla Pubblica Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.
Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2025, n. 9219 - Pres. De Felice, Est. Pascuzzi - Sui casi in cui è illegittimo l’atto di apposizione del vincolo di bene culturale non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
L’atto di apposizione del vincolo di bene culturale va annullato, per violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora il ricorrente non si limiti a dedurre la mera violazione formale derivante dall’omessa comunicazione di avvio del procedimento ma apporti anche elementi nuovi e specifici che, ove fosse stato correttamente attivato il contraddittorio procedimentale, avrebbero potuto condurre a diversa determinazione.
Le garanzie procedimentali non solo devono essere osservate ma devono essere offerte addirittura in tempo utile al soggetto interessato, così da permettergli di presentare le proprie osservazioni in una fase preparatoria, nella quale, cioè, siano potenzialmente aperte tutte le possibili opzioni.
Nell’ambito del procedimento amministrativo, le garanzie procedimentali sono poste a tutela di concreti interessi, non dovendo risolversi in inutili aggravi procedimentali e non potendo altresì ridursi a mero rituale formalistico; di conseguenza, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato deve indicare o allegare, in modo specifico, gli elementi, fattuali o valutativi, che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento, qualora fossero stati introdotti in fase procedimentale.
Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2025, n. 8654 - Pres. De Felice, Est. Satullo - Sul diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base vicina ad un bene per il quale è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dalla comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale si applicano, in via cautelare e fino alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, le disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del Titolo II del medesimo decreto legislativo. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alla vigilanza e alle ispezioni, alle autorizzazioni necessarie per gli interventi sul bene culturale previsti dall’art. 21 e all’alienazione e trasmissione dei beni culturali.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, nelle more dell’accertamento dell’interesse culturale, è prevista l’applicazione di una disciplina minima provvisoria a garanzia del bene, limitata solamente ad alcune disposizioni del Codice; pertanto, è illegittimo il diniego dell’autorizzazione all’istallazione di una stazione radio base perché sarebbe necessario tutelare la visuale da un bene per il quale la Soprintendenza ha avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale.
Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2025, n. 7637 - Pres. Simonetti, Est. Lamberti - Sulla non estensibilità automatica del vincolo di bene culturale, apposto su un immobile, alle parti interne dell’edificio.
Il vincolo di bene culturale apposto su un edificio, perché parte di un complesso architettonico omogeneo e unitario, non può essere automaticamente esteso anche alle parti interne del fabbricato, allorché l’amministrazione non indichi alcun elemento concreto atto a giustificare ragionevolmente la sussistenza di un interesse culturale riferibile agli interni.
In presenza di interesse culturale modesto rispetto agli spazi interni, non si giustifica la compressione totale dei diritti del proprietario mediante la sottoposizione dell’intero edificio a vincolo monumentale.
La scelta di porre un vincolo esercitata dall’amministrazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in ipotesi di illogicità manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto.
La nozione di cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, risalente all’originario dettato dell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e riprodotta all’art. 10, comma 2, lett. a), del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, va riferita anche ai compendi ed ai comprensori che - nella loro estensione eccedente i luoghi interessati in via immediata dalla presenza delle cose che sono espressione dei valori storici, artistici ed archeologici - concorrono a qualificare la cornice storico ambientale in cui il bene stesso è inserito. In tale ipotesi è il compendio che, nella sua struttura organica e nel suo complesso, esprime gli interessi di rilievo pubblico presi in considerazione dalle norme di tutela, oltre la dimensione fisica delle singole cose elencate per categorie dall’art. 10 del d.lg. n. 42 del 2004.
Salvo che non sia diversamente stabilito, i palazzi storici - che usualmente identificano un complesso unitario, quand’anche formato da successive stratificazioni e addizioni - devono presumersi vincolati nel loro insieme, stante l’esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico e artistico delle loro singole parti. Diversamente, la storicità del vincolo - che si riferisce al valore testimoniale dell’unità complessiva del manufatto- perderebbe ragione.
Il fatto che una parte dell’immobile assoggettato a vincolo storico-artistico sia andata distrutta e sia stata ricostruita in un tempo del tutto diverso rispetto al periodo in cui fu originariamente realizzata non determina l’illegittimità del decreto impositivo del vincolo.
Cons. Stato, sez. II, 26 gennaio 2026, n. 633 - Pres. FF Franconiero, Est. Santini - In tema di accertamento della compatibilità paesaggistica.
L’art. 167, comma 4, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 vieta la sanatoria paesaggistica dei lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi aggiuntivi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, stabilendo che l’Autorità competente accerta la compatibilità paesaggistica solo per i lavori che non abbiano creato nuove superfici o volumi.
Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2026, n. 415 - Pres. FF Franconiero, Est. Tulumello - Sull’insanabilità dei cd. abusi maggiori e sull’inconfigurabilità del silenzio assenso.
La sussistenza di vincoli paesaggistici sull’area, a prescindere dalla natura assoluta o relativa, comporta ex lege l’insanabilità dei cd. abusi maggiori e l’inconfigurabilità del silenzio assenso. La non condonabilità ex lege dell’ampliamento di volumetria comporta perciò l’impossibilità che su un’istanza formalmente non corrispondente alla fattispecie legale tipica possa formarsi il titolo abilitativo tacito.
Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2026, n. 190 - Pres. Simonetti, Est. Cordì - Sul potere di sospensione o di inibizione dei lavori ai fini di tutela dei beni culturali e paesaggistici siti nei luoghi di intervento.
Il potere di sospensione o inibizione, a salvaguardia dal pregiudizio ai valori culturali e paesaggistici compendiati nei luoghi oggetto degli interventi, deve considerarsi un potere a carattere generale che non si limita alle singole fattispecie in cui è espressamente contemplato (artt. 28 e 150 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in sistema con l’art. 155 del medesimo Codice) le quali, lungi dal rappresentare ipotesi tassative e non ampliabili, costituiscono piuttosto il punto di emersione di tale generale principio.
Il riconoscimento della spettanza del potere di sospensione o inibizione al ministero competente e alle sue articolazioni periferiche è anche coerente con un’interpretazione del sistema costituzionalmente orientata; infatti, sarebbe del tutto incongruo supporre che, nel predisporre un quadro di specifica tutela di beni che godono di una particolare protezione costituzionale, il legislatore abbia poi inteso accordare una tutela avanzata ai soli beni culturali (art. 28 del d.lg. n. 42 del 2004) riservando invece ai beni paesaggistici, in linea di massima e salve specifiche eccezioni, la sola tutela ripristinatoria (art. 167 del d.lg. n. 42 del 2004), con una distinzione che, priva di qualsiasi comprensibile fondamento, sarebbe oltretutto di dubbia ragionevolezza.
Sussiste il potere di emanare ordini di inibizione dei lavori da parte della Soprintendenza sia per l’insussistenza di un valido titolo abilitativo che per la necessità di apprestare, comunque (e, quindi, indipendentemente dalla questione relativa al titolo), una tutela cautelare e preventiva-interinale, da riferire con riconoscibile evidenza alle disposizioni circa i poteri cautelari generali in materia, e, quindi, alle disposizioni di cui agli artt. 28 (misure cautelari e preventive, per i beni culturali) e 150 (inibizione o sospensione dei lavori, per il paesaggio) del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, a salvaguardia dal pregiudizio ai valori culturali e paesaggistici.
La previsione di cui all’art. 150, comma 2, del d.lg. n. 42 del 2004 (la quale prevede il termine di cessazione dell’efficacia dei provvedimenti di inibizione o di sospensione, collegandolo all’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo) non esclude che il potere possa essere esercitato per la tutela di beni già vincolati (o, per l’effetto del cd. irradiamento, su beni ad essi contermini), considerato che una diversa interpretazione: i) per un verso, e paradossalmente, offrirebbe una tutela maggiore a beni non ancora vincolati, tralasciando invece ogni tutela preventiva per i beni già oggetto di vincolo; ii) per altro verso, limitando la tutela dei beni paesaggistici alla sola tutela ripristinatoria, si porrebbe inevitabilmente in contrasto con l’art. 9 della Costituzione, il quale, espressivo di un principio fondamentale della Carta costituzionale, impone di assicurare adeguatamente la tutela del vincolo, mediante l’esercizio, ove occorra, di poteri anche interdittivi.
I limiti di stretta necessità, proporzionalità e adeguatezza, presidiano ogni potere pubblico e, in particolare, i poteri di carattere straordinario che - proprio in quanto esercitati extra ordinem - richiedono particolare attenzione e cura e sono limitati a quanto, effettivamente, necessario per assicurare la tutela del bene che ne giustifica l’esercizio. L’agire del Sindaco quale ufficiale del Governo o quale Autorità di protezione civile non lo esonera dal rispetto di questi fondamentali principi dell’azione amministrativa ma, al contrario, impone - a fortiori - peculiare responsabilità e attenzione nel modulare tale azione e nel non ledere, per il tramite di essa, beni e valori costituzionalmente tutelati. Allo stesso modo, l’intento di preservare la pubblica incolumità non legittima qualsiasi azione anche ulteriore alle misure strettamente necessarie, ragionevoli e proporzionate alla finalità che si intende perseguire, utilizzando - se indispensabili - solo per tali misure i poteri straordinari e affidando alle procedure ordinarie quanto non sia immediatamente indispensabile e richieda, per la complessità dell’intervento e per il rilievo dei valori coinvolti adeguata istruttoria e attenta ponderazione dell’azione amministrativa, nonché il coinvolgimento di tutti gli Enti deputati alla cura dei vari interessi che vengono in rilievo.
In relazione alle esigenze di tutela ambientale poste a fondamento degli interventi dell’Ente Parco, vige il principio di integrazione delle tutele - riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del T.F.U.E.), sia nazionale (art. 3-quater del d.lg. n. 152 del 2006) - in virtù del quale le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche. Omologhe considerazioni valgono per il diverso bene, costituito dal paesaggio, atteso che, negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi; così come per i “diritti” (Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013), anche per gli “interessi” di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) viene ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere “sistemica” e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca. La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell’ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici.
La tutela del patrimonio culturale (comprensivo sia dei beni culturali che dei beni paesaggistici che hanno nel loro valore culturale la ragione fondante, il parametro e la causa del sistema di tutela) trova realizzazione mediante poteri che si nutrono di un sapere tecnico, ed è solo la dimensione tecnica (e neutrale) della tutela che invera il principio fondamentale dell’art. 9 della Costituzione e consente una salvaguardia che prescinda dal cedimento per opportunità rispetto ad altri interessi. Il corretto esercizio della discrezionalità tecnica nella cura del patrimonio culturale è, quindi, essenziale per concretare il precetto dell’art. 9, secondo comma, della Costituzione; realizza l’indefettibile funzione pubblica richiesta da questa eredità collettiva (il “patrimonio”) e ne assicura la rispondenza al suo “valore primario e assoluto”.
Il percorso normativo in tema di tutela dei beni paesaggistici ha preso avvio da una concezione relazionale delle ragioni del valore culturale, cui la tutela è funzionale. Il paesaggio non è, infatti, considerato nella sua dimensione strettamente territoriale e indifferenziata, ma, dando continuità alla matrice dell’accezione storicistica di paesaggio, nell’essere “rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali” (art. 131, comma 2, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42).
Il paesaggio ha un immanente valore culturale che emerge, del resto, dalla stessa disposizione di cui all’art. 9, secondo comma, della Costituzione, ove l’espressione “della Nazione”, figura come specificazione speculare, connotativa sia in relazione al patrimonio storico e artistico che al paesaggio.
La concezione relazionale del valore culturale del paesaggio che permea il sistema normativo vigente si articola in plurime direzioni, con diversità di intensità e di sfumature; in sostanza, i beni paesaggistici, pur nell’unitaria valenza culturale e identitaria che l’ordinamento riconosce loro, possono esprimere peculiari valori in ragione, ad esempio, delle particolari qualità naturalistiche del luogo, del costituire lo stesso oggetto di rappresentazione pittorica o letteraria, o teatro di vicende storiche o di un determinato ambiente socio-economico e del suo evolversi nel tempo. In simili situazioni, l’esigenza di giuridificazione del valore da preservare risulta, chiaramente, più accentuata e, conseguentemente, le concrete misure di tutela risultano particolarmente stringenti. In altri casi, al contrario, le caratteristiche del concreto paesaggio potrebbero risultare tali da richiedere una tutela meno intensa.
Il paesaggio attiene alla sfera della percezione umana e dell’elaborazione concettuale, ed è questo l’oggetto proprio della tutela, non le matrici fisiche e naturalistiche oggetto di percezione.
Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2026, n. 2395 - Pres. Forlenza, Est. Manzione - Sulla vigilanza in ambito paesaggistico e sulla valenza esemplificativa dei casi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica.
Nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 - riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 - permane in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall’art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che concorre con l’omologo potere sanzionatorio dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall’art. 155 del d.lg. n. 42 del 2004. Il comune, tuttavia, può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa».
Il legislatore ha inteso garantire un coinvolgimento diretto dell’amministrazione portatrice di interessi specifici e di una competenza qualificata anche nella fase demolitoria. Solo ove la stessa rimanga inerte, evidentemente, il suo silenzio, non diversamente qualificato dalla norma, non può risolversi in un pregiudizio o impedimento all’assolvimento dell’obbligo a procedere posto dalla legge in capo al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale. Ciò conferma l’assunto in forza del quale non è corretto affermare che quest’ultimo è privo in toto di competenza ripristinatoria in presenza di illeciti (anche) paesaggistici. Il generico riferimento alle opere eseguite senza titolo contenuto nell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, ben si attaglia a qualsivoglia tipo di titolo, sicché il comune può procedere sia che manchi il titolo edilizio, sia che manchi (anche o solo) l’autorizzazione paesaggistica, ma sempre previo coinvolgimento informativo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
I casi riportati all’art. 149 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un’elencazione esemplificativa e non esaustiva, come dimostrato dall’uso dell’avverbio «comunque» che figura nell’alinea della norma, che sta a significare - in stretto legame logico con le disposizioni dell’art. 146, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo - che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall’autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. La norma dell’art. 149, in tal senso, assume natura di norma descrittiva di “chiusura” logica del sistema, rispetto ai primi due commi dell’art. 146, piuttosto che di norma costitutiva di eccezioni tassative.
Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all’ambito dell’art. 149 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, e casi in cui l’autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa.
Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso comune, non ne giustifica la contraddittorietà. La necessità che l’amministrazione si esprima con una sola voce costituisce il diretto precipitato di qualsivoglia scelta di semplificazione procedimentale. Di fatto, cioè, essa è sempre destinata a fallire laddove la gestione dei procedimenti avvenga in maniera parcellizzata, atomistica e addirittura contraddittoria. A nulla vale la creazione degli sportelli unici per le attività produttive o per l’edilizia, se in mancata osservanza dei più elementari principi di leale collaborazione e trasparenza dell’azione amministrativa il Comune palesi la sua capacità di mettere a sistema le diverse istanze, non soltanto duplicando i procedimenti, ma addirittura non preoccupandosi della coerenza tra loro dei rispettivi esiti. A ciò consegue che suddetta intrinseca contraddittorietà può risolversi nella violazione degli artt. 1, 6 e 17 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione.
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione consultiva, 21 novembre 2025, n. 282 - Pres. Carlotti, Est. Martines - Sull’orientamento interpretativo relativo all’efficacia del vincolo paesaggistico precedente e successivo alla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 maggio 1976, n. 3.
L’originario orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (anni ’60), secondo cui il vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 acquistava efficacia solo con l’approvazione ministeriale dell’elenco e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, giustifica, sino alla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 maggio 1976, n. 3, l’assenza del nulla osta paesaggistico nei titoli edilizi rilasciati dai Comuni nel periodo intercorrente tra la pubblicazione degli elenchi comunali e il decreto ministeriale. Ne consegue che, per gli interventi edilizi anteriori al 7 maggio 1976, non può configurarsi illecito paesaggistico, salva la verifica caso per caso dell’insussistenza dell’affidamento legittimo. Per gli interventi successivi, l’efficacia del vincolo decorre dalla pubblicazione dell’elenco ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1497 del 1939, risultando necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
Cons. Stato, sez. VII, 13 novembre 2025, n. 8902 - Pres. Contessa, Est. Tecchia - Sulle nozioni di superficie utile e volume ai fini dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica.
Il procedimento di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, è sostanzialmente bifasico: dal momento che il parere può essere rilasciato solo in presenza di abusi di “minore consistenza”, la Soprintendenza deve dapprima verificare l’ammissibilità dell’istanza, accertando l’assenza di qualsiasi incremento di superfici e volumi utili; successivamente, soltanto in caso di esito positivo, l’Autorità preposta alla tutela del paesaggio potrà scrutinare la fondatezza dell’istanza, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, pronunciandosi sulla concreta coerenza tra l’abuso segnalato e il contesto paesaggistico circostante.
Il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, di cui all’art. 167, comma 4, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, per cui l’autorità preposta alla gestione del vincolo nei casi indicati accerta la compatibilità paesaggistica, deve interpretarsi nel senso di un rinvio, in via primaria, al significato tecnico-giuridico che tali concetti hanno in materia urbanistico-edilizia, in quanto si tratta di nozioni tecniche non specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì dalla normativa urbanistico-edilizia. In tema di compatibilità paesaggistica, anche ai fini di certezza del diritto, non può ritenersi ammissibile che, in ambito paesaggistico ex art. 167 del citato decreto legislativo, il concetto di superficie utile possa avere un significato diverso e più ampio rispetto a quello utilizzato nella materia urbanistico-edilizia, tale da ricomprendervi sempre e comunque superfici calpestabili esterne. Ad esempio, il mero ampliamento di superfici esterne accessorie, qualificabili come balconi, ballatoi o terrazze, non costituisce da sé solo motivo ostativo all’avvio del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma, atteso che l’art. 167 del d.lg. n. 42 del 2004 annovera - tra le cause ostative alla sanatoria - la creazione delle sole superfici utili e non anche delle superfici accessorie.
Ai fini dell’art. 167, commi 4 e 5, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, la nozione di superficie utile paesaggisticamente rilevante - il cui incremento è di per sé ostativo al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica postuma - coincide con quella tecnico-giuridica propria della disciplina urbanistico-edilizia e consiste in una superficie autonomamente utilizzabile di tipo abitativo, residenziale o commerciale, la quale non abbia una funzione meramente accessoria o pertinenziale. Si tratta di una nozione oggettiva e funzionale, sicché la superficie utile di un edificio non può dirsi mutata se non muta anche la sua consistenza volumetrica e/o funzione, a nulla rilevando il fatto che tale consistenza/funzione sia stata prima “occulta” e sia poi divenuta “visibile” all’esterno.
Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1341 - Pres. FF Lopilato, Est. Tagliasacchi - Sulla collocazione di pannelli fotovoltaici in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Ai fini della collocazione di pannelli fotovoltaici su di un immobile sito in una zona ricompresa nel perimetro del P.U.T. dell’area sorrentino-amalfitana e vincolata per effetto del D.M. 16 febbraio 1957 e del D.M. 16 giugno 1966, che hanno imposto il vincolo paesaggistico sul territorio del comune di Ravello, sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, sia quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo, occorre il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione paesaggistica non occorre con riferimento ai vincoli di cui all’art. 136, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
[*] Giancarlo Montedoro, Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro 13, 00186 Roma, g.montedoro@giustizia-amministrativa.it.
[**] Vania Talienti, dottore di ricerca in Diritto dell'economia presso l’Università degli Studi di Foggia e funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Piazza Colonna 370, 00187 Roma, vaniatalienti@gmail.com.