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Organizzazione ministeriale

Il ruolo del Ministero della cultura nella gestione separata dei Fondi speciali del nuovo Istituto per il credito sportivo e culturale Spa

di Massimiliano Atelli [*]

Sommario: 1. Evoluzione dell’Istituto per il credito sportivo e gestione separata dei fondi di garanzia. - 2. Istituzione del Fondo cultura e ampliamento della mission della banca. - 3. Separatezza delle gestioni ed esercizio del credito agevolato. - 4. Potere di indirizzo ministeriale e ambito di esplicazione. - 5. Conclusioni.

L’articolo analizza il ruolo del Ministero della Cultura e del Ministero dello Sport nella gestione separata dei Fondi speciali del nuovo Istituto per il credito sportivo e culturale Spa.

Parole chiave: Ministero della Cultura; Gestione Separata; Fondi Speciali; Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

The role of the Ministry of Culture in the separate management of the special funds of the new Sports and Cultural Credit Institute Spa
The paper analyzes the role of the Culture and Sport Ministers in the separate management of the special funds of the new Institute for Sports and Cultural Credit Spa.

Keywords: Ministry of Culture; separate management; special funds; Sports and Cultural Credit Institute.

1. Evoluzione dell’Istituto per il credito sportivo e gestione separata dei fondi di garanzia

Fra sport e cultura, il passo è breve, idealmente. Se ne trova conferma anche nel percorso evolutivo conosciuto negli anni più recenti dall’ultima banca pubblica, l’Istituto per il credito sportivo. Nato nel 1959 come istituto di credito al servizio dello sviluppo e della manutenzione delle infrastrutture sportive del nostro Paese, negli ultimi anni ha ampliato il suo raggio di azione, estendendolo al mondo della cultura.

In particolare, con l’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato istituito, nello stato di previsione del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale [1], e si è devoluto ad un decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, non solo di stabilire modalità e condizioni di funzionamento del fondo, ma anche la possibilità di destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale [2].

Per quanto qui soprattutto rileva, il comma 4 del ridetto art. 184 ha stabilito che questo fondo di garanzia è gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo modalità definite con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.

Dunque, nell’ambito dell’Istituto per il credito sportivo, quale ente pubblico economico (sino alla trasformazione in spa intervenuta nel corso del 2024 [3]), all’attività ordinaria si è venuta così affiancando la gestione del fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Una gestione, questa, da attuarsi in ogni caso in forma separata.

2. Istituzione del Fondo cultura e ampliamento della mission della banca

Per effetto dei commi da 619 a 626 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stata disposta la trasformazione dell’Istituto per il Credito sportivo in società per azioni di diritto singolare, superando il precedente assetto di ente pubblico economico.

Al Credito sportivo quale società per azioni di diritto singolare [4], la legge n. 197/2022 ha assegnato la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall’articolo 184, comma 4, del d.l. n. 34/2020, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 [5].

In particolare, il comma 623 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, ha previsto che “Alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa è assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall’articolo 184, comma 4, del d.l. n. 34/2020, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attività comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali”.

Dal canto suo, il comma 624 dell’articolo 1 della medesima legge n. 197/2022, dispone che “per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma”.

È in tal modo tracciata la cornice all’interno della quale sono destinate a svolgersi le plurime linee di attività della nuova società di diritto singolare, che anche attraverso la ampliata ragione sociale sancisce appieno uno spettro di operatività divenuto a tutti gli effetti istituzionalmente trilatero, con pari dignità per i due ambiti sport e cultura.

3. Separatezza delle gestioni ed esercizio del credito agevolato

Per quanto qui interessa, il primo precipitato del comma 624 dell’articolo 1 della medesima legge n. 197/2022, sta nella circostanza che per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, “istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza”. Ne consegue, in primo luogo, che le gestioni dei fondi speciali di cui al comma 623 devono svolgersi separatamente fra loro: una, dunque, relativa allo sport, l’altra riguardante invece l’ambito della cultura.

In secondo luogo, la separatezza di queste due gestioni deve essere tale anche, anzi soprattutto, in rapporto all’attività bancaria ordinaria della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa [6]. Applicativamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 624, della legge n. 197/2022, questa separatezza deve declinarsi “sotto il profilo di governo societario, organizzativo, amministrativo e contabile, autonome e distinte rispetto alla struttura deputata alla gestione dell’attività bancaria ordinaria, ispirate a criteri di trasparenza”. È cioè necessario che siano enucleate strutture interne deputate a svolgere in autonomia - rispetto alla gestione dell’attività bancaria ordinaria - dette gestioni, secondo procedure distinte.

In forza della previsione di cui al comma 624, le gestioni separate di che trattasi non sono istituite direttamente dalla legge, ma è invece imposto alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa di provvedere alla loro istituzione. Tuttavia, se è dunque lasciato alla banca di organizzare lo svolgimento di queste gestioni separate, ciò deve aver luogo nei limiti e nei modi derivanti dalla riconducibilità dell’attività in tal modo svolta al genere del “credito agevolato” [7] (oggi, non più riservato alle sole banche [8]).

Si tratta di un punto importante. L’esercizio del credito nella specifica forma dell’erogazione di “finanziamenti agevolati” (in quanto tali, “finalizzati alla realizzazione di scopi di particolare rilevanza” [9]) sul piano ordinamentale affonda infatti le sue radici nell’art. 47 d.lg. 385/1993, tanto per le banche quanto - per effetto del rinvio ad esso operato ai fini della disciplina degli intermediari finanziari dall’art. 107, comma 4, d.p.r. n. 385/1993, come modificato dall’art. 21 d.lg. n. 342/1999 (e, poi, dall’art. 110, come modificato dal d.lg. n. 141/2010) - con riferimento a detti ultimi soggetti abilitati.

La gestione separata affidata ex lege alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa attiene dunque allo svolgimento di attività bancaria, seppur diversa da quella ordinaria, consistendo, piuttosto, nell’erogazione di “finanziamenti agevolati”, ovvero operazioni di concessione del credito contraddistinte da una peculiare matrice causale, in quanto finalizzate “alla realizzazione di scopi di particolare rilevanza”. Più nello specifico, dal lato cultura, con l’articolo 184 del d.l. n. 34/2020, si sono individuati tanto la declinazione del credito agevolato da esercitare (concessione di contributi in conto interessi e di mutui), quanto gli scopi di particolare rilevanza perseguiti (interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale).

4. Potere di indirizzo ministeriale e ambito di esplicazione

Così definiti modi e scopi del credito agevolato da esercitarsi a mezzo della peculiare gestione separata di che trattasi, degno di attenzione, per quanto qui interessa, appare il passaggio, nell’ambito del ridetto comma 624, a tenore del quale “Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma”.

La disposizione istituzionalizza un punto di convivenza fra potere ministeriale di indirizzo ed esercizio di un’attività, quale l’erogazione di finanziamenti agevolati, che resta pur sempre attività bancaria, seppur differente da quella ordinaria [10].

Non vi sono elementi, tanto meno di carattere testuale, che conducono a pensare che si tratti, in questo caso, di un potere di indirizzo ministeriale con caratteristiche diverse da quello tradizionale. Laddove per “tradizionale” si tende a intendere quel potere apicale di orientamento dell’azione amministrativa che si estrinseca attraverso, più spesso, l’adozione di atti aventi forme e sostanza di direttiva [11].

Come infatti noto, per risalente insegnamento, le direttive sono espressione del potere di direzione degli organi amministrativi che si esplica attraverso atti di indirizzo in materie nelle quali i destinatari hanno una data possibilità di scelta delle azioni da intraprendere riguardo a modalità, strumenti e tempi con i quali raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Differenziandosi, in questo, dagli ordini, atteso che atti di indirizzo e direttive non impartiscono disposizioni puntuali e concrete ma piuttosto fissano obiettivi e compiti da realizzare, senza indicare in modo tassativo e minuto i mezzi ed i tempi, residuando così in capo ai destinatari un ampio margine di autonomia.

In ogni caso, laddove è previsto un potere di indirizzo, da esplicarsi con corrispondenti atti, allo scopo di indicare anzitutto gli obiettivi da perseguire, vi sono anche conseguenti atti di gestione degli uffici sottordinati, volti a dare concretezza a siffatto indirizzo [12].

Un potere pubblico di indirizzo presuppone infatti un’allocazione, da un lato, e, dall’altro lato, un destinatario. Se nel caso che qui interessa la prima è chiara, maggiore attenzione richiede il secondo aspetto.

Come già evidenziato, per la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali, il gestore, ai sensi dell’articolo 1, comma 624, della legge n. 197/2022, deve assicurare gestioni separate sotto il profilo di governo societario, organizzativo, amministrativo e contabile, autonome e distinte rispetto alla struttura deputata alla gestione dell’attività bancaria ordinaria. Allo scopo, è stato previsto dal decreto attuativo che il gestore istituisce il Comitato sport (al quale è demandata l’amministrazione del fondo contributi negli interessi sport e del fondo di garanzia sport, nonché dei relativi comparti istituiti dall’articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) e il Comitato cultura (al quale è demandata l’amministrazione del fondo per la cultura).

Con riguardo a quest’ultimo, il decreto attuativo dispone che è composto da tre membri nominati dal gestore sulla base del decreto di designazione adottato di concerto tra il ministro della Cultura ed il ministro dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di nomine pubbliche a tutti gli effetti [13], con riguardo alle quali il potere di nomina intestato alla società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in quanto gestore, è puramente formale.

Questa così ridotta valenza, rende l’allocazione in capo al gestore di siffatto potere di nomina circostanza insufficiente a escludere che il destinatario del potere di indirizzo ministeriale - per quanto qui interessa, con riguardo all’ambito cultura - sia il Comitato cultura, quale organismo cui è demandata l’amministrazione del fondo per la cultura. È dunque nei suoi confronti (meglio, nei confronti dei suoi componenti, in quanto espressione diretta delle amministrazioni ministeriali competenti alle relative designazioni), che il ministero della Cultura esplicherà il potere di indirizzo che il già citato comma 624 gli intesta.

La conferma la offre l’art. 7 del decreto attuativo, laddove si prevede che il Comitato cultura è competente a deliberare in materia di concessione, sospensione, decadenza, revoca ed escussione delle garanzie e dei contributi in conto interessi a valere sul relativo fondo speciale, sulle modifiche, rinunzie, archiviazioni e transazioni relative alle singole operazioni approvate, nonché sulle modalità di verifica della corretta destinazione ed utilizzo delle agevolazioni concesse a valere sullo stesso, nel rispetto dei criteri e delle linee di indirizzo definiti, sulla base della normativa vigente, dal ministro della Cultura [14].

Peraltro, in considerazione del peculiare tipo di attività svolta, divenire componenti del Comitato cultura non è cosa alla portata di chiunque [15]. I prescelti devono necessariamente avere un profilo attestante esperienza nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, giacché l’attività che sono chiamati a svolgere nella gestione del Fondo è pur sempre di stampo creditizio, ancorché non esercitata secondo metriche neutralmente creditizie (o, se si preferisce, meramente creditizie).

Detta attività è infatti allo stesso tempo orientata e condizionata dal potere di indirizzo ministeriale, che la informa e la permea, in certo qual senso ibridandola. Al punto che, nel caso che i componenti del Comitato contravvenissero alle direttive impartite attraverso l’esercizio del potere di indirizzo, ne potrebbe legittimamente seguire financo la revoca della designazione originaria [16]. Del resto, non v’è motivo di dubitare che, soggiacendo all’esplicazione di un potere ministeriale di indirizzo intestato al solo ministero della Cultura, il componente da quest’ultimo designato risponderà del merito del suo operato - ancorché la designazione abbia luogo di concerto tra il ministro della Cultura ed il ministro dell’Economia e delle Finanze - esclusivamente al ministro della Cultura [17].

5. Conclusioni

Attraverso la gestione del relativo Fondo speciale, il Comitato cultura della società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa realizza, dunque, un’esperienza che, sul piano del metodo, si ispira essenzialmente a quella bancaria [18], mentre per ciò che attiene agli obiettivi di fondo resta, con le relative implicazioni, espressione - attraverso il potere di indirizzo - della sfera pubblica, da cui proviene la massa patrimoniale allo scopo amministrata.

Queste due componenti, lungi dal potersi combinare in modo meccanico fra loro (restando, cioè, separate, e in qualche modo distinguibili nei loro rispettivi contorni), tendono invece a fondersi in concreto, giacché la restituzione, quando prevista, delle risorse assegnate al beneficiario, al termine dell’operazione, non risulta meno importante della loro effettiva funzionalizzazione, medio tempore, agli obiettivi stabiliti dai pubblici poteri.

La possibilità di realizzare in concreto questo equilibrio dipenderà quindi dalla capacità del congegno, così come complessivamente ordinato, di riuscire a fare sintesi, più ancora che tra interessi differenti, fra “culture” di ambiti almeno in apparenza distanti.

 

Note

[*] Massimiliano Atelli, Magistrato della Corte dei conti, Capo di gabinetto del Ministero per lo Sport e i Giovani, m.atelli@governo.it.

[1] Si v. A. Averardi, C. Cataldi, A.L. Crucitti, C. Di Seri, V. Ferraro, M. Giusti, M. Macchia, L. Saltari, G. Sciascia, V. Turchini, G. Vesperini e S. Vinci, L’intervento pubblico a sostegno dell’economia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2021, pag. 1191.

[2] Per completezza, va evidenziato che il comma 5 del citato articolo 184, ha stabilito che “Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del Cipe volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere Cipe n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”.

[3] L’Istituto per il credito sportivo ha infatti attraversato, restando di fondo immutato, e saldamente ancorato al perimetro pubblico, l’epocale trasformazione del sistema bancario realizzata nella prima metà degli anni Novanta del secolo scorso, dapprima, nel 1990, con la c.d. riforma Amato, indi con l’avvento del d.lg. n. 385/1993 (Tub).

In particolare, la legge 30 luglio 1990, n. 218 ed il d.lg. 20 novembre 1990, n. 356 avviarono il processo di privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, prevedendo il conferimento delle aziende bancarie esistenti e detenute da enti pubblici in società per azioni appositamente create (peraltro, nel caso degli istituti creditizi di tipo fondazionale, si dispose anche la separazione tra l’ente conferente, che conservava la tensione verso finalità di carattere generale, e la spa conferitaria dell’impresa bancaria).

In materia, la letteratura, tanto fra gli studiosi del diritto pubblico quanto fra i civilisti e i commercialisti, è sterminata. Sulla c.d. riforma Amato, restano in ogni caso essenziali gli scritti di S. Cassese, La disciplina delle fondazioni: situazione e prospettive, in Studi in onore di P. Rescigno, Milano, Giuffrè, 1999, pag. 161 ss.; A. Police, Fondazioni bancarie, imprese strumentali e diritto amministrativo, in Aedon, 2009, 1; G. Minervini, Divieto di gestione e diritto all’informazione nei rapporti tra fondazioni bancarie e banche partecipate, in Riv. soc., 1995, pag. 27 ss.; B. Libonati, Ai margini della teoria dell’impresa: la “impresa strumentale” della fondazione bancaria, in Riv. dir. comm., 2005, pag. 177 ss.; B. Caravita Di Toritto, Le fondazioni di origine bancaria come formazioni sociali, in federalismi.it, 2008; F. Merusi, La difficile vita delle fondazioni bancarie: la Corte Costituzionale fa chiarezza e la Cassazione confusione, in Fondazioni e Attività Amministrativa, Atti del Convegno - Palermo 13 maggio 2005, (a cura di) S. Raimondi e R. Ursi, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 84 ss.; F. Merusi, Gli enti fondazione atto terzo: verso la privatizzazione per decreto ministeriale, in Dir. amm., 1995, pag. 155; F. Merusi, Sulla natura giuridica dei cd. enti fondazione, ivi, 1993, pag. 484 ss.; Id., Dalla banca pubblica alla fondazione privata. Cronache di una riforma decennale, Torino, Giappichelli, 2000; F. Bassanini, Fondazioni bancarie e ammodernamento dello Stato, riforma, controriforma, o il trionfo di Penelope, in www.astrid.it, 2003; M. Clarich e A. Pisaneschi, Le fondazioni bancarie. Dalla holding creditizia all’ente non-profit, Bologna, Il Mulino, 2001; G. Ponzanelli, Le fondazioni bancarie, Torino, 2005; A. Zoppini, L’autonomia statutaria delle fondazioni di origine bancaria, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 2000, pag. 399 ss.; E. Del Prato, Fondazioni bancarie e categorie civilistiche, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 2002, I, pag. 739 ss.; S. Amorosino, La vigilanza del ministero dell’economia sugli enti e società strumentali delle fondazioni bancarie, in Dir. banc., 2004, I, pag. 351 ss.; Id., Le fondazioni di origine bancaria tra dirigismo amministrativo, controllo politico ed autonomia privata, in Foro amm. Tar, 2003, 5, pag. 1684 ss.; AA.VV., Le fondazioni Bancarie - Dalla legge n. 281/1990 al d.lg. n. 153/1999, (a cura di) S. Amorosino e F. Capriglione, Padova, 1999; G.B. Portale, Fondazioni “bancarie” e diritto societario, in Riv. soc., 2005, pag. 23 ss.; F. Belli e F. Mazzini, voce Fondazioni bancarie, in Dig. disc. priv., Agg., 2000, pag. 296 ss. Per la giurisprudenza, su tutte, si vedano le due decisioni con le quali Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina delle fondazioni bancarie alla materia dell’“ordinamento civile”, sancendo la loro estraneità alla sfera, per quanto in accezione ampia, della pubblica amministrazione in senso oggettivo e soggettivo (sentenze 29 settembre 2003, nn. 300 e n. 301, in https://giurcost.org, con commenti di E. Balboni, D. Bolognino, C. Rampolla e M. Cosulich; al riguardo, si v. anche, se si vuole, il mio Credito e risparmio nella Costituzione riformata, in Giur. cost., 2003, pag. 3949 ss.). Di riflesso, si v. anche Cons. St., VI, 3 marzo 2010, n. 1255, che, nel porsi in continuità con questo indirizzo, ha escluso l’applicabilità nei loro confronti della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi.

Quanto al Tub, si rinvia, fra i tantissimi, a R. Costi, L’ordinamento bancario, Bologna, 2012; AA.VV., Commento al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, (a cura di) F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio e V. Santoro, I, Bologna, 2003; AA.VV., Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di Capriglione, Padova, 2018; M. Clarich, La disciplina del settore bancario in Italia: dalla legge bancaria del 1936 all’Unione bancaria europea, in Giur. comm., 2019, I, pag. 40 ss.

[4] Ex multis, si v. in tema C. Ibba, “Generale” e “speciale” nel diritto dell’iniziativa economica, nel pensiero di Giorgio Oppo, in Riv. dir. civ., 2010, I, pag. 494 ss. e A. Police, Dai concessionari di opere pubbliche alle società per azioni di «diritto speciale»: problemi di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 1996, pag. 147 ss.

[5] Quest’ultimo, denominato Fondo per la cultura, è il Fondo per il riconoscimento di garanzie e la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale di cui all’articolo 184, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

Il Fondo, in forza del d.m. 30 novembre 2020, n. 546, è sorto con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, ripartiti come segue:

a) 30 milioni di euro destinati alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;

b) 20 milioni di euro destinati al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Le misure agevolative sono erogate dal MiBACT mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di un bando per la selezione dei progetti da finanziare. Le domande sono presentate al Segretariato generale del MiBACT, il quale, previa istruttoria, secondo criteri prestabiliti, ad opera di una Commissione tecnica, composta da tre a cinque membri designati dal MiBACT stesso tra esperti di adeguata professionalità nel settore del patrimonio culturale, procede all’adozione del provvedimento finale di ammissione al beneficio, nel limite delle risorse disponibili.

[6] Sulla circostanza che la gestione separata non rappresenti una vera segregazione patrimoniale che protegge i relativi assets dalle pretese degli altri creditori, si v. F.M. Mucciarelli, Ma cos’è diventata la Cassa Depositi e Prestiti?, in Merc. conc. reg., 2004, pag. 355 ss.

[7] In tema, si v. R. Natoli e G. Mattarella, Il principio dell’insindacabilità della valutazione del merito creditizio alla prova dei miniprestiti emergenziali integralmente coperti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m, d.l. 23/2020, in Giur. comm., 2022, I, pag. 643 ss.

[8] Come noto, infatti, il Testo unico bancario di cui al d.lg. n. 385/1993 (cfr. l’art. 106, comma 1) ha incluso nel novero dei soggetti abilitati all’attività di “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (previa relativa iscrizione in apposito “elenco speciale”, divenuto successivamente “Albo” a seguito delle innovazioni di cui al d.lg. n. 141/2010) anche gli “intermediari finanziari”: soggetti, diversi dalle “banche”, e, pur tuttavia, qualificati da adeguati requisiti professionali e patrimoniali nonché dall’assoggettamento ad incisivi controlli. Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 342/1999 (in particolare: dai relativi artt. 21, comma 1, e 9) al t.u.l.b. di cui al d.lg. 385/1993 (in particolare ai relativi artt. 47 e 107), gli intermediari suddetti sono stati, altresì, ammessi all’esercizio del credito “agevolato” (in precedenza indistintamente aperto a “tutte le banche”).

In forza dell’endiadi di cui alla previsione del sopra riportato comma 1 dell’art. 10 d.lg. n. 385/1993, e della riserva, di cui al comma 2 della medesima disposizione - soltanto alle “banche” (o, secondo la terminologia comunitaria, agli “enti creditizi”) è riservato l’esercizio di attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, congiunto all’esercizio del credito. Mentre agli “intermediari finanziari” è consentito esclusivamente l’esercizio del credito disgiunto dall’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. Ciò almeno tendenzialmente, atteso che, per la presenza di varie eccezioni alla regola (cfr. l’art. 11, comma 4 lett. c, d, e, f Testo unico bancario), sempre preclusa agli “intermediari finanziari” (anche in ossequio a normativa comunitaria: v. la dir. 89/646/Ce) è solo la raccolta di fondi “a vista” o “rimborsabili”; non anche quella di fondi destinati a fini speculativi, soggetti al rischio d’investimento (c.d. “risparmio di rischio”). In tema, si v. ex multis Corte cass., sez. un. civ., ord. 24 marzo-3 giugno 2015, n. 11373.

[9] Così, Corte cass., sez. un. civ, ord. n. 11373/2015.

[10] Tra gli altri, sul tema del potere di indirizzo dell’autorità politica, e più in generale sui rapporti fra politica e amministrazione, L. Casini, Politica e amministrazione: «The italian style», in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, pag. 13 ss.; S. Battini, Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilancio, in Riv. trim. dir. pubbl. 2012, pag. 39 ss.; S. Cassese, La dirigenza di vertice tra politica e amministrazione: un contributo alla riflessione, in Ragiusan, 2006, pag. 438 ss.; G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, Il Mulino, 1996; E. Follieri, Politica e amministrazione nella Costituzione, in Costituzione e ordinamento giuridico, S. Lorusso, Milano 2009, pag. 64 ss.; A. Massera, Il difficile rapporto tra politica e amministrazione: la corte costituzionale alla ricerca di un punto di equilibrio, in Giorn. dir. amm., 2007, pag. 1307 ss.; B.G. Mattarella, Politica e amministrazione negli enti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2010, pag. 207 ss. e S. Amorosino, Note in tema di impugnabilità degli atti di indirizzo e programmazione, in Dir. proc. amm., 2009, pag. 650 ss.

[11] Anche il potere di indirizzo è all’evidenza funzionalizzato alla creazione di scenari di prevedibilità della decisione pubblica, tema sul quale resta essenziale la lettura di A. Police, Prevedibilità delle scelte e certezza dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 1996, pag. 697 ss.

[12] Da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 22 ottobre 2024, n. 8460.

[13] Sull’ampio tema delle nomine pubbliche, si v., se si vuole, M. Atelli, Indipendenza di giudizio e autovincolo nelle nomine pubbliche fiduciarie, Roma 2023.

[14] Cfr. Tar Sardegna, sez. I, 4 maggio 2018, n. 405, che ha ritenuto legittima la revoca di un atto a rilevanza esterna già adottato (nel caso di specie, si trattava della indizione della procedura di gara) “effettuata sulla base di una direttiva adottata con delibera di giunta comunale nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico, qualora la medesima direttiva muova dall’esame di profili che attengono a valutazioni di natura politico amministrativa, come la valutazione dei bisogni della comunità di riferimento, in relazione ad un servizio pubblico essenziale ...”.

[15] Ai sensi dell’art. 7 del decreto attuativo, infatti, essi vanno scelti tra soggetti che abbiano esercitato, per almeno un quinquennio, anche alternativamente:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b) attività di insegnamento universitario, quali docenti di prima o seconda fascia, in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) libera professione svolta in materie giuridiche o economiche nell’ambito del settore creditizio e finanziario;

d) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario.

[16] Al potere di indirizzo è associato, naturaliter, un potere di vigilanza esplicabile in forme varie - a seconda del tipo di criticità che abbia nei singoli casi a inverarsi - nell’ipotesi di comportamenti devianti. In tema, fra gli altri, L. Enriques e F.M. Mucciarelli, Governance pubblica e privata delle politiche pubbliche per obiettivi: una proposta di riforma della governance della Cassa Depositi e Prestiti, in Giur. comm., 2019, I, pag. 1014 ss., con ampi approfondimenti sugli importanti poteri di indirizzo del MEF sulla gestione separata della Cassa, comprese le partecipazioni azionarie (contabilizzate, esse pure, nella gestione separata), relativamente alle quali le decisioni della CDP devono essere concordate con il MEF stesso.

[17] Il ruolo del Ministro dell’economia e delle finanze tenderà, anche in questa occasione, ad essere, piuttosto, quello esplicato nella Direttiva ministeriale del 31.1.2023, ovvero orientato alla verifica, ex ante, dell’adeguatezza del profilo dei soggetti che ci si accinge a nominare, e, tanto ex ante quanto ex post, al monitoraggio sul possesso e sulla conservazione (in corso di mandato) dei requisiti richiesti dal quadro regolatorio di riferimento.

[18] Cfr., da ultimo, R. Natoli e G. Mattarella, Il principio dell’insindacabilità della valutazione del merito creditizio alla prova dei miniprestiti emergenziali integralmente coperti da garanzia pubblica (art. 13, comma 1, lett. m, d.l. 23/2020, cit., pag. 640 ss.

 

 

 



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