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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti [*]

 

Sentenza 20 marzo-10 maggio 2024, n. 82

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio in relazione all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, la disposizione legislativa regionale (della Puglia) secondo cui “la realizzazione di parcheggi a uso pubblico e temporaneo per non più di centoventi giorni” è esclusa dalle procedure di valutazione paesaggistica.

Il legislatore regionale, infatti, non può introdurre disposizioni che esentino talune opere dall’autorizzazione paesaggistica, perché si sostituirebbe in tal modo all’apprezzamento che compete solo al legislatore statale, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente.

Sentenza 7 maggio-4 luglio 2024, n. 119

Sono conformi agli artt. 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio e - di conseguenza - agli articoli 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione le disposizioni legislative regionali (del Piemonte) che consentono deroghe e semplificazioni in materia urbanistico-edilizia senza fare menzione degli adempimenti relativi al profilo paesaggistico. Infatti la regione de qua ha deliberato il piano paesaggistico e, anzi, ha approvato un apposito regolamento regionale attuativo. E, come la Corte ha più volte evidenziato (ex plurimis, sentenze n. 17 del 2023, n. 240, n. 187 e n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021), la normativa dettata da una regione dotata di piano paesaggistico va interpretata, in assenza di deroghe esplicite alla disciplina paesaggistica, in conformità al piano stesso e a tale disciplina.

Sentenza 8 maggio-23 luglio 2024, n. 142

Sono conformi al codice dei beni culturali e del paesaggio e - di conseguenza - agli articoli 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione le disposizioni legislative regionali (della Sardegna) che consentono interventi di recupero dei sottotetti per scopo abitativo con incremento volumetrico. Infatti la disciplina de qua non contempla alcuna deroga al suddetto codice nonché al piano paesaggistico regionale e, al contrario, contiene regole ad hoc per assicurare il rispetto del codice e del piano.

Sentenza 8 maggio-26 luglio 2024, n. 151

È costituzionalmente illegittima, per violazione di un giudicato costituzionale e dunque dell’articolo 136 della Costituzione, la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) che riproduce seppur con formulazione differente una norma già dichiarata incostituzionale (tramite sentenza n. 24 del 2022) per violazione della disciplina sulla tutela del paesaggio e con essa dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

 

[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it

 

 

 



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