Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti [*]
Sentenza 21 giugno-27 ottobre 2023, n. 193
La legge 15 luglio 2022, n. 106, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, costituisce il primo intervento di sistema in materia di spettacolo successivamente alla riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, intervento che la giurisprudenza della Corte aveva da tempo inquadrato come “necessità ineludibile” al fine di adeguare la disciplina statale al mutato assetto costituzionale, che vede indubbiamente un esteso coinvolgimento regionale nelle attività di promozione e sostegno delle dello spettacolo (sentenza n. 255 del 2004).
La disciplina dello spettacolo va ricondotta alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni concernente la “promozione e organizzazione di attività culturali”, di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, e non alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui al comma quarto della stessa disposizione, così come non rileva la circostanza che da tempo alcune regioni abbiano legiferato in argomento (sentenza n. 255 del 2004).
Dalla riconducibilità dello spettacolo ad una materia di competenza legislativa concorrente deriva che lo Stato può introdurre norme che abbiano natura di principi fondamentali oppure che realizzino una chiamata in sussidiarietà. In quest’ultima ipotesi, occorre che l’intervento dello Stato risulti conforme alle regole sostanziali e procedurali che sono state individuate dalla giurisprudenza della Corte per le chiamate in sussidiarietà (a partire dalle sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004). Con specifico riguardo agli aspetti procedurali, occorre riferirsi al principio di leale collaborazione declinato mediante lo strumento dell’intesa tra lo Stato e le regioni, da prevedersi non già rispetto alla fase di adozione della legge statale bensì rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima (tra le altre, sentenze n. 114 del 2022, n. 179 del 2022, n. 6 del 2023).
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione delle suddette regole, le disposizioni della legge n. 106 del 2022 che, per quanto riguarda il neoistituito Osservatorio dello spettacolo presso il ministero della Cultura, demandano la disciplina della composizione e del funzionamento a decreti ministeriali da adottarsi previo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in forma di parere invece che di intesa.
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione delle suddette regole, le disposizioni della legge n. 106 del 2022 che prefigurano le modalità in cui le regioni dovranno organizzare le proprie funzioni amministrative in materia di spettacolo.
La legge n. 106 del 2022 non comporta l’invasione delle competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di “istituzioni culturali”, sotto il profilo della funzione legislativa primaria (articolo 4, comma 1, numero 14, dello Statuto di autonomia) così come della connessa funzione amministrativa (art. 8 dello statuto speciale). Infatti il concetto di “istituzione culturale” è riferibile soprattutto alla dimensione soggettiva di quegli enti che operano nel settore della cultura sulla base di un collegamento, più o meno intenso, con il settore pubblico, in termini di direzione, vigilanza, o mero finanziamento. Invece la “promozione e organizzazione di attività culturali”, in cui rientra lo spettacolo, concerne una dimensione oggettivo-funzionale e si riferisce alle attività che possono essere realizzate da una pluralità di soggetti, non necessariamente riconducibili al perimetro delle istituzioni culturali.
[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it