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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti [*]

 

Sentenza 20 febbraio-9 maggio 2023, n. 90

Sono conformi alla Costituzione e allo Statuto di autonomia le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) che per la realizzazione di “sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici” anche in aree oggetto di tutela paesaggistica rimandano ad apposite linee-guida dell’Assessorato di competenza. Infatti tali disposizioni fanno salve “le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio” e - di conseguenza - non comportano una diminuzione del livello della tutela paesaggistica.

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) secondo cui risultano ammessi degli interventi edilizi di recupero volumetrico a fini abitativi “in deroga alle norme vigenti”, dicitura che impedisce di ritenere che venga fatto salvo il rispetto della disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici, la quale rientra nelle “norme fondamentali di riforma economico-sociale” di cui all’art. 14 dello Statuto regionale siciliano.

Sono conformi alla Costituzione e allo Statuto di autonomia le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) che per taluni particolari interventi di recupero volumetrico a fini abitativi non esplicitano un richiamo alla disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Infatti tali disposizioni non stabiliscono una possibilità di deroga alla disciplina in questione, che pertanto risulta pienamente applicabile.

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) che per gli interventi di demolizione e ricostruzione nonché per gli interventi di ripristino di edifici crollati, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedono un regime meno rigoroso di quello risultante dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico dell’edilizia, previsione che rientra nelle “norme fondamentali di riforma economico-sociale” di cui all’art. 14 dello Statuto regionale siciliano.

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) che dilatano le ipotesi eccezionali di sanatoria paesaggistica postuma risultanti dagli articoli 146 e 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previsioni che rientrano nelle “norme fondamentali di riforma economico-sociale” di cui all’art. 14 dello Statuto regionale siciliano.

Sentenza 18 aprile-8 giugno 2023. n. 115

Sono conformi a Costituzione le disposizioni legislative regionali (della Liguria) tramite cui la Regione effettua una riperimetrazione - e segnatamente una diminuzione dell’estensione - delle aree protette di sua competenza. Infatti nell’ordinamento della Repubblica non sussiste un principio generale di “irrevocabilità” dei vincoli paesaggistici ex lege. A tutto ciò non è di ostacolo che non sia giunto a conclusione il procedimento di formazione di un piano paesaggistico condiviso, a norma dell’articolo 135 del Codice dei beni culturali e dei paesaggio.

Sentenza 8 marzo-18 luglio 2023, n. 147

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) che dilatano le ipotesi eccezionali di sanatoria paesaggistica postuma risultanti dagli articoli 146 e 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, previsioni che rientrano nelle “norme fondamentali di riforma economico-sociale” di cui all’art. 14 dello Statuto regionale siciliano. Per giunta trattasi di questione pressoché identica a quella di recente decisa dalla Corte (sentenza n. 90 del 2003).

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) consentono l’edificazione di opere entro 150 metri dalla battigia nonostante la contemporanea mancanza sia del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pudm) sia del piano paesaggistico. Infatti la tutela del paesaggio e dell’ambiente, a norma dell’articolo 9 della Costituzione, non consente interventi parcellizzati senza visione d’insieme (sentenza n. 187 del 2022).

Sentenza 19 aprile-27 luglio 2023, n. 163

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (del Molise) le quali introducono la proroga del termine entro cui sono transitoriamente ammesse le modifiche esteriori di stabili ubicati in aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonostante la perdurante assenza di un piano paesaggistico oggetto di condivisione tra la Regione e lo Stato. Infatti si determina la violazione del principio della copianificazione paesaggistica, risultante dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a loro volta frutto della competenza dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, a norma dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (del Molise) che estendono la portata degli interventi edilizi straordinari di cui al cd. “Piano casa”, nonostante la perdurante assenza di un piano paesaggistico oggetto di condivisione tra la Regione e lo Stato. Di nuovo si determina la violazione del principio della copianificazione paesaggistica, risultante dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a loro volta frutto della competenza dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, a norma dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Sono conformi a Costituzione le disposizioni legislative regionali (del Molise) che prefigurano la sclassificazione e alienazione dei tratturi (i quali costituiscono beni demaniali in forza del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 nonché beni culturali per effetto del decreto ministeriale del 15 giugno 1976). Infatti tali disposizioni non comportano una deroga all’articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ammette la sclassificazione e alienazione di beni demaniali con natura di beni culturali, previa valutazione degli uffici di competenza del ministero della Cultura. Siffatte conclusioni peraltro si pongono in continuità con la precedente giurisprudenza della Corte (sentenza n. 388 del 2005).

Sono conformi a Costituzione le disposizioni legislative regionali (del Molise) che rimettono ai comuni la redazione piani di recupero, ripristino, conservazione e costruzione dei “trabucchi” o “trabocchi” (macchine da pesca in legno, costituite da una piattaforma su pali infissi nel fondale e protesa verso il mare, collegata alla riva da una passerella, dotata di una grande rete rettangolare “a bilancia”). Infatti tali disposizioni fanno salva esplicitamente l’applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sicché non si verificano i vizi già oggetto di precedente giurisprudenza della Corte (sentenza n. 45 del 2022).

 

[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it.

 

 

 



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