Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti [*]
Sentenza 20 dicembre 2022-10 febbraio 2023, n. 17
Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (della Puglia) che prevedono la proroga dei termini per la realizzazione di interventi edilizi straordinari nell’ambito del cd. “piano casa”. Infatti, in presenza nella regione in esame di una pianificazione paesaggistica, la mancanza di richiami alle regole di tutela del paesaggio non permettere di ritenere che venga stabilita una deroga rispetto a queste ultime. Dunque non sussiste il contrasto con gli articoli 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
Sentenza 20 dicembre 2022-14 febbraio 2023, n. 19
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Calabria) che prevedono la proroga dei termini per la realizzazione di interventi edilizi straordinari nell’ambito del cd. “piano casa”. Infatti, in mancanza nella regione in esame di una pianificazione paesaggistica, la reiterata e potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si pone in conflitto con la necessità di un’organica pianificazione, che è funzionale all’ordinato sviluppo del territorio e alle connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del paesaggio e dell’ambiente, presidiate dagli articoli 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
Sentenza 8 febbraio-17 marzo 2023, n. 44
È costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale (del Veneto) che, senza un obbligo di predisporre appositi piani estrattivi, aumenta sensibilmente la quantità di materiale litoide estraibile dai corsi d’acqua di competenza della regione rispetto al più rigoroso limite precedentemente previsto dallo stesso legislatore. Infatti, dal momento che i corsi d’acqua costituiscono beni vincolati ex lege a fini di tutela paesaggistica, e senza trascurare che per tale regione non si è ancora addivenuti al completamento del percorso concertato di pianificazione paesaggistica, la scelta in questione si pone in contrasto sia con il principio di ragionevolezza, di cui all’articolo 3 della Costituzione, sia con il principio della tutela del paesaggio, di cui all’articolo 9 della Costituzione.
È costituzionalmente legittima la disposizione legislativa regionale (del Veneto) che consente all’amministrazione una serie di interventi di ripristino lungo i corsi d’acqua senza prevedere l’obbligo di munirsi di autorizzazione paesaggistica, poiché gli interventi in questione corrispondono a quelli per cui il d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 già contempla l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica. Dunque non sussiste il contrasto con gli articoli 146 e 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 quali norme interposte rispetto all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
Sentenza 20 febbraio-30 marzo 2023, n. 53
È costituzionalmente legittima la disposizione legislativa regionale (della Puglia) che consente variazioni agli strumenti urbanistici generali, specificamente per la realizzazione di nuovi fabbricati in zona agricola, senza necessità di approvazione della regione e senza verifica di compatibilità regionale, provinciale, metropolitana. Infatti, in presenza nella regione in esame di una pianificazione paesaggistica, la mancanza di richiami alle regole di tutela del paesaggio non permettere di ritenere che venga stabilita una deroga rispetto a queste ultime. Dunque non sussiste il contrasto con gli articoli 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
Sentenza 7 febbraio-4 aprile 2023, n. 59
È costituzionalmente legittima la disposizione legislativa regionale (della Puglia) che configura una procedura semplificata per le varianti urbanistiche in materia incremento di volume o superficie dei locali per attività produttive. Infatti, in presenza nella regione in esame di una pianificazione paesaggistica, la mancanza di richiami alle regole di tutela del paesaggio non permettere di ritenere che venga stabilita una deroga rispetto a queste ultime. Dunque non sussiste il contrasto con gli articoli 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it