Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti [*]
Sentenza 26 aprile-25 luglio 2022, n. 186
È costituzionalmente illegittima la disposizione che attribuisce un contributo extra-Fus di otto milioni di Euro in due anni al Teatro Eliseo di Roma.
In astratto, la scelta di elargire un contributo finanziario straordinario, una tantum, a un teatro, come l’Eliseo, che ha una lunga tradizione nel panorama culturale della città di Roma ed è stato storica fucina di produzioni artistiche, in occasione del centenario e per sostenere il rilancio delle sue attività, non è di per sé motivo di contrasto con la Costituzione.
In concreto, tuttavia, la misura si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Carta, giacché risulta incongrua e sproporzionata: incongrua, perché non vi è garanzia circa la coerenza tra la finalità del contributo - “garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione” - e l’impiego del contributo stesso, il quale non è legato alla realizzazione di programmi o eventi, con indicazioni o vincoli sull’utilizzo dei fondi; sproporzionata, perché l’ammontare si pone fuori scala rispetto alle modalità di sostegno allo spettacolo, ossia tanto le quote del Fus per i teatri in genere quanto le sovvenzioni extra-Fus per singole istituzioni in occasione di particolari occasioni o progetti.
Peraltro, l’irragionevolezza del contributo comporta pure in una violazione dell’articolo 41 della Costituzione, perché viene a mancare la giustificazione della differenziazione tra gli operatori del mercato del teatro di prosa, col che si determina una alterazione della concorrenza.
Sentenza 8 giugno-25 luglio 2022, n. 187
Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (della Campania) le quali nel regolamentare gli insediamenti commerciali fanno salvo il rispetto della normativa in vigore ivi compresa pertanto quella sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della medesima Regione le quali attribuiscono agli strumenti di pianificazione del commercio la competenza per una serie di temi (la determinazione degli insediamenti ammissibili per le attività commerciali, la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita, l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade) senza alcun richiamo alla disciplina sulla tutela del paesaggio.
Sentenza 21 giugno-25 luglio 2022, n. 192
È costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale (della Puglia) relativa al cd. “Piano casa” nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi straordinari oggetto della stessa legge debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia, e anzi adombra il contrario. Si realizza infatti una violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione all’articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sul principio di prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale.
Sentenza 3 settembre-27 ottobre 2022, n. 221
Quando un piano paesaggistico effettua un rinvio ad una disposizione di legge, di norma tale rinvio deve considerarsi fisso: la necessaria elaborazione congiunta del piano, infatti, impone di ritenere che le parti, nel momento in cui concordano di fare riferimento a una o più disposizioni, vogliano incorporare le norme nel testo in vigore in quel momento. Ne consegue che gli eventuali interventi sulla legislazione cui il piano rinvia non sono in grado di determinarne un’unilaterale modifica e non hanno dunque alcuna efficacia su quest’ultimo, il cui contenuto resta quello frutto della elaborazione congiunta. Tuttavia, ove l’accordo a conclusione del procedimento di elaborazione congiunta del piano paesaggistico effettui il richiamo di un atto precedente, il quale operi un rinvio ad una norma nel frattempo emendata, occorre riferirsi al testo della norma in vigore al momento non dell’accordo ma dell’atto precedente. Pertanto, non sussiste l’asserita illegittimità costituzionale della disposizione legislativa regionale (del Lazio) che si è conformata a tali regole.
Sentenza 5 ottobre-28 novembre 2022, n. 236
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Calabria) ove si contempla un meccanismo semplificato di liquidazione degli usi civici, poiché trascurano il regime di tutela derivante dalla regola secondo cui tutti i beni oggetto di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico, in forza dell’articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a sua volta norma interposta rispetto all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Peraltro tra le semplificazioni in questione si ha un meccanismo di silenzio-assenso il quale collide apertamente con l’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce l’esclusione di tale meccanismo per i procedimenti in cui vengono in rilievo il patrimonio culturale e paesaggistico o l’ambiente.
Sentenza 9-29 novembre 2022, n. 239
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni regionali (della Toscana) le quali prevedono che non occorra l’autorizzazione paesaggistica per taluni interventi di gestione forestale e in particolare per il taglio culturale. Infatti:
a) ancorché si trattasse dell’esplicitazione di una regola già implicita nell’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (e nel regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31), tuttavia si avrebbe l’invasione ad opera del legislatore regionale di una sfera viceversa propria del legislatore statale, pure sotto il profilo di un’eventuale “interpretazione autentica” oppure “novazione della fonte” (come da sentenze n. 139 del 2013, n. 178 del 2018, n. 144 del 2021);
b) nello specifico peraltro la disciplina regionale non ha lo stesso contenuto della disciplina statale;
c) dunque si determina sotto entrambi i profili una violazione dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e - quale norma interposta - dell’articolo 149 (nonché dell’articolo 146) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Sentenza 19 ottobre 2022-1 dicembre 2022, n. 240
In base all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione agli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
- sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali della Puglia le quali nel regolamentare talune attività edilizie fanno salvo il rispetto della disciplina paesaggistica;
- sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della medesima Regione secondo cui gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive “non costituiscono variante urbanistica”, con l’effetto di eludere la necessità della procedura di adeguamento “dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e loro varianti” al piano paesaggistico.
Sentenza 19 ottobre-9 dicembre 2022, n. 248
L’articolo 3 dello statuto di autonomia della Regione Sardegna attribuisce a quest’ultima la potestà legislativa primaria in materia di “edilizia ed urbanistica”, la quale deve intendersi come riferita non solo alle funzioni strettamente urbanistico-edilizie ma anche alle funzioni relative ai beni culturali e ambientali, ivi compresa la tutela paesaggistica, secondo la disciplina risultante dalle norme di attuazione dello statuto, tra cui specialmente l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (sentenze n. 51 del 2006 e n. 178 del 2018).
Il codice dei beni culturali e del paesaggio contiene “norme fondamentali di grande riforma economico-sociale”, che come tali hanno la capacità di limitare la potestà legislativa anche delle regioni ad autonomia speciale (sentenze n. 101 del 2021, n. 130 del 2020, n. 178 del 2018, n. 103 del 2017).
Sentenza 23 novembre-19 dicembre 2022, n. 251
La disciplina della regione in materia di interventi urbanistico-edilizi può omettere di esplicitare la necessità del rispetto del piano paesaggistico o del codice di settore soltanto se nella medesima regione sia operante un piano paesaggistico oggetto di codecisione con lo Stato (sentenze nn. 24 e 187 del 2022, nn. 54 e 124 del 2021), mentre in mancanza “occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con tale pianificazione”, e ciò “[n]on perché la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie competenze legislative, ma perché va evitato il rischio che esse [...] permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica” (sentenza n. 187 del 2022).
È costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale (della Lombardia) che consente interventi di ampliamento senza evidenziare la necessità di rispettare la disciplina paesaggistica.
Sentenza 22 novembre-19 dicembre 2022, n. 252
L’articolo 14, comma primo, lettere f) e n), dello statuto di autonomia della Regione Siciliana attribuisce a quest’ultima la competenza legislativa primaria nelle materie dell’urbanistica e della tutela del paesaggio.
Le disposizioni statali sul “terzo condono edilizio” che individuano tipologie di opere insuscettibili di sanatoria non possono essere derogate dal legislatore regionale, giacché costituiscono norme di grande riforma economico-sociale, anche in relazione alle competenze dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” a norma dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.
[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it