Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti [*]
Sentenza 8 marzo-28 aprile 2022, n. 106
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (dell’Abruzzo) in base a cui, per gli impianti di smaltimento rifiuti già oggetto di autorizzazione con esclusione di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, la variazione non sostanziale non comporta alcuna nuova autorizzazione regionale e non può essere subordinata ad ulteriori pareri. Infatti la disposizione in esame finisce col riferirsi anche ad interventi di per sé bisognevoli di parere paesaggistico e non compresi nei casi di esonero di cui all’articolo 149 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 o all’allegato A al d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, le quali costituiscono norme interposte rispetto all’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.
Sentenza 5 aprile-5 maggio 2022, n. 108
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) in base a cui tutte le istanze di concessione demaniale marittima che sono state presentate entro una certa data possono essere approvate nonostante la non conformità ai Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pudm) che la disciplina della regione prevede da oltre un quindicennio.
Infatti la giurisprudenza amministrativa ritiene che i piani in parola costituiscano strumenti settoriali “destinat[i] ad assolvere, nella prospettiva della migliore gestione del demanio marittimo d’interesse turistico-ricreativo, ad una funzione schiettamente programmatoria» delle concessioni, al fine di «rendere compatibile l’offerta dei servizi turistici con le esigenze della salvaguardia e della valorizzazione di tutte le componenti ambientali dei siti costieri, onde consentirne uno sfruttamento equilibrato ed ecosostenibile” (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 21 giugno 2005, n. 3267), e aggiunge che la valutazione ambientale strategica, cui i piani stessi vanno preventivamente sottoposti, svolge anche la funzione di ponderare gli effetti sul paesaggio (Tar Toscana, Sez. I, 28 dicembre 2016, n. 1874; Tar Marche, Sez. I, 6 marzo 2014, n. 291). Dunque i Pudm svolgono un’essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione del litorale, ma anche di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Di conseguenza le disposizioni di cui trattasi determinano un irragionevole abbassamento del livello di protezione dell’ambiente e del paesaggio nei comuni costieri, in violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione.
Sentenza 26 aprile-3 giugno 2022, n. 135
Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) tramite cui la Regione, che in precedenza aveva previsto il vincolo paesaggistico ex lege per tipologie di aree non oggetto di corrispondente tutela secondo la disciplina dello Stato, stabilisce il ridimensionamento di tali aree. Infatti, nell’ordinamento della Repubblica non sussiste un principio generale di “irrevocabilità” dei vincoli paesaggistici ex lege.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Sicilia) che dispongono l’abrogazione di una normativa che assicurava una tutela di base a boschi e foreste, sia perché applicabile nelle parti del territorio non ancora oggetto di pianificazione paesaggistica, sia perché richiamata dalla pianificazione paesaggistica per le parti del territorio ivi prese in esame. Infatti, dagli articoli 135 e 143 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 si ricava un obbligo di tutela del paesaggio anche nelle more dell’approvazione della relativa pianificazione (sentenze n. 182 del 2006, n. 74 del 2021, n. 219 del 2021), obbligo che costituisce norma di grande riforma economico-sociale, dunque valevole pure per le autonomie speciali.
[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it