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Archivi

Gli archivi come elementi costitutivi del patrimonio culturale: missione e organizzazione giuridica

di Girolamo Sciullo

Sommario: 1. Gli archivi come complessi documentali. Il percorso per la loro qualificazione come elemento del patrimonio culturale. Precisazioni e ricadute. - 2. Gli archivi come istituti che custodiscono complessi documentali. I profili organizzativi: gli elementi di continuità fino al d.p.c.m. n. 169/2019. - 3. (segue) quelli di discontinuità: in particolare l'inserimento degli archivi nel circuito della valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.

Archives as fundamental elements of the cultural heritage: mission and legal organisation
The paper discusses the archives under two aspects: as sets of documents and as entities that store sets of documents. With regard to the first aspect, the paper discusses the increasingly shared conception of archives as elements of cultural heritage. With regard to the second aspect, the paper examines the mission of the archives aimed at spreading culture, as well as their legal organisation, particularly according to the Decree of the President of the Council of Ministers (d.p.c.m.) n. 169/2019.

Keywords: Archives; Cultural Heritage; Mibact; Administrative Reforms.

1. Gli archivi come complessi documentali. Il percorso per la loro qualificazione come elemento del patrimonio culturale. Precisazioni e ricadute

Nel titolo di questo scritto il termine "archivi" compare in due delle accezioni presenti nel linguaggio giuridico, ossia come "complesso di documenti prodotti o acquisiti da un soggetto durante lo svolgimento della propria attività" e come "istituto nel quale vengono raccolti archivi di varia provenienza", accezioni che ambedue ricorrono nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in avanti Codice) [1], e che un'insigne studiosa di "cose d'archivio" propone di tenere distinte in modo sintetico ma efficace con l'uso della minuscola e della maiuscola [2]. La terza accezione (ossia di "locale in cui [l'archivio-istituto] conserva i propri [archivi-complessi documentali]" [3]), pur rilevando in altri contesti (ad es. nella Convenzione Unesco per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, Aja 1954, art. 1 lett. b), esula invece dall'esame che condurrò.

Iniziando dall'archivio-complesso documentale, può ricordarsi che nel 2004, a commento dell'appena emanato d.lgs. 42/2004 - che all'art. 10, co. 2 lett. b), aveva affermato in modo netto essere beni culturali "gli archivi e i singoli documenti" di enti pubblici [4] - G. D'Auria [5] considerava come "scontata la qualificazione dei beni archivistici come beni culturali (almeno a partire dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5 [6])", aggiungendo "anche perché gli archivi sono riconosciuti dall'Unione Europea come 'componente essenziale del patrimonio culturale di una nazione'" (Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura 14 novembre 1991, in GUCE 5 dicembre 1991, C 314). Oggi a supporto a posteriori si potrebbe invocare la recente qualificazione operata dalla Corte costituzionale della "memoria storica" come bene culturale immateriale [7], qualificazione che non può non connotare di 'culturalità' uno dei fattori principali da cui tale memoria trae alimento, ossia il dato documentale, specie quando faccia parte di archivi.

L'affermazione richiamata è senz'altro condivisibile, e consente alcune precisazioni, se è vero che al costituirsi del Regno d'Italia numerosi archivi dipendevano dal ministero per la Pubblica istruzione piuttosto che dal ministero dell'Interno e che la relazione redatta dalla Commissione Cibrario - istituita nel 1870 per formulare proposte di riordino dell'amministrazione archivistica (successivamente intervenuto con il r.d. 5 marzo 1874, n. 1852) - pur formulando l'auspicio di una unificazione delle competenze in capo al ministero dell'Interno, riconosceva la natura di istituti scientifici agli archivi e la loro idoneità a "servire agli studi" [8]. Elementi questi che deponevano per una valenza anche culturale del materiale archivistico in termini sia di disciplina positiva sia di consapevolezza degli addetti ai lavori.

Il fatto è che la qualificazione degli archivi come elementi del patrimonio culturale (o se si preferisce dei beni archivistici come beni culturali) richiede che si tenga distinto il piano storico da quello ontologico. Come ben mise in rilievo la Commissione Franceschini [9], per ragioni di tradizione storica la legislazione e l'organizzazione di tutela si erano in origine incentrate sulla protezione delle "cose d'arte" (concetto questo gradualmente esteso al patrimonio monumentale, ai beni di interesse archeologico e alle bellezze naturali). Altri beni "di documentazione storica o storico culturale", quali il patrimonio archivistico e librario, avevano trovato "il loro ambito di tutela e di valorizzazione in leggi e organismi diversi da quelli interessanti le cose di interesse artistico e storico e le bellezze naturali".

La pluralità delle concezioni normative e degli apparati preposti alla loro attuazione avevano peraltro gravemente ostacolato l'azione di salvaguardia e più in generale una visione organica di tale azione. Di qui la proposta della Commissione di una reductio ad unum sul piano concettuale, tramite la nozione di "bene culturale", comprensiva di tutte le testimonianze della storia della civiltà, insieme all'auspicio che per tutti i beni inquadrabili nella nozione intervenisse una "disciplina ispirata a principi comuni e attuata da organismi armonizzati, pur nella varietà dei compiti e degli strumenti operativi" ad essi affidati [10].

Assumendo tale impostazione si può quindi affermare che i beni documentali (singoli o raccolti in archivi), sul piano della vicenda storica, appaiono qualificabili come beni culturali, in termini concettuali a partire dalla relazione della Commissione Franceschini, in termini organizzativi dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5 (con l'attribuzione dei relativi apparati al ministero per i Beni culturali e ambientali contestualmente istituito) e, in termini di disciplina sostanziale per effetto del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (che considerò i "beni archivistici" (archivi e singoli documenti) come specie dei beni culturali (cfr. art. 2, co. 1 lett. d), e co. 4).

Viceversa, da un punto di vista ontologico, la qualificazione dei beni documentali come beni presentanti un interesse culturale e come tali da salvaguardare è risalente nel tempo: dopo l'unificazione affonda le sue radici già nel r.d. 26 marzo 1974, n. 1861 (che rappresentò il primo ordinamento degli archivi del Regno) e trova il suo percorso normativo, parallelo rispetto a quelli seguiti dalle "cose d'arte" e dai beni ambientali, segnato in particolare dal r.d. 25 gennaio 1900, n. 35, dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006 e dal d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 (per talune parti ancora in vigore).

Tre precisazioni peraltro si impongono. La prima è che i beni documentali erano suscettibili di essere sottoposti alla disciplina della legge n. 1089/1939 relativa alle "cose d'arte", tanto come "documenti notevoli" se aventi caratteri di rarità e di pregio (ex art. 1, co. 1 lett. c) [11], quanto come "raccolte" (ossia archivi) se presentanti come complesso un eccezionale interesse artistico o storico (ex art. 5) [12].

La seconda precisazione concerne i tipi di archivi (e documenti) pubblici considerati dall'art. 10, co. 2 lett. b) del Codice beni culturali ex lege. Il tema non si pone per gli archivi e i documenti privati perché, in forza al successivo comma 3 lett. b), essi acquistano la qualità di beni culturali una volta che intervenga la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'art. 13.

Secondo un'impostazione - che pare trovare spunto dalla Dichiarazione LI della Commissione Franceschini secondo la quale "compiuto lo scarto, le fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri sono considerate beni culturali dichiarati" [13] - gli archivi correnti non costituirebbero beni culturali [14]. Più in generale secondo tale impostazione si dovrebbe ritenere che, essendo rimesso all'operazione di scarto l'accertamento della sussistenza dell'interesse storico nel materiale documentale, prima della sua effettuazione tale materiale, facente parte di un archivio corrente e poi di deposito, sarebbe privo della qualità di bene culturale e rileverebbe solo a fini amministrativi, mentre ad operazione di scarto superata esso acquisterebbe la connotazione di bene culturale. Conseguentemente solo l'archivio deputato a contenerlo, ossia l'archivio storico, dovrebbe considerarsi bene culturale.

Tale impostazione non pare persuasiva per più motivi. Anzitutto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che pur conosce la distinzione fra archivio corrente, di deposito e storico (cfr. artt. 21, co. 3, 30, co. 4, 35, co. 2, 41, co. 4 e 42) non ne ha fatto impiego nell'art. 10, co. 2 lett. b), sicché riferendosi genericamente ad "archivi", parrebbe averli ricompresi tutti [15]. Al di là del dato testuale, va rilevato poi che il Codice pone una disciplina vincolistica esplicitamente anche per gli archivi correnti e di deposito (cfr. artt. 21, co. 1 lett. d), e co. 3; 30, co. 1, prima proposizione; 32, co. 2 e 41, co. 5) [16], disciplina questa che non si giustificherebbe per cose non considerate dal Codice come beni culturali. Del resto la sottoposizione degli archivi pubblici, anche correnti, alle norme di tutela è esplicitamente ricavabile dalla disciplina organizzativa delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche e degli archivi di Stato (cfr. artt. 36, co. 2 lett. c), e 37, co. 1, d.p.c.m. 171/2014 e artt. 44, co. 2 lett. c) e 45, co. 1, d.p.c.m. 169/2019). In terzo luogo occorre tenere presente che la posizione della Commissione Franceschini sopra richiamata andava letta alla luce del principio generale secondo cui "la qualità di bene culturale è accertata mediante dichiarazione", "anche per beni dello Stato" [17]. Il Codice, viceversa, utilizza per alcune categorie di cose, tra le quali archivi e documenti pubblici, il criterio della qualificazione ex lege. Da ultimo, sul piano sostanziale appare convincente l'orientamento secondo cui "la documentazione dell'attività pubblica è per definizione tutta di interesse culturale, salvo il potere di scarto" [18], che sottolinea "il valore di fonte storica insito in qualsiasi documento d'archivio" [19] oppure che rileva come "i documenti di archivio siano "testimonianze del passato (...) in linea assoluta di principio, all'atto stesso del loro nascere" [20].

In conclusione è preferibile ritenere che la qualificazione di bene culturale abbracci ex lege ogni genere di archivio e documento pubblico, potendo venir meno solo a seguito dell'operazione di scarto.

La terza precisazione riguarda la portata della qualificazione degli archivi (e dei documenti) come beni culturali. Al di là delle disposizioni specificamente dettate (artt. 20, co. 2; 21, co. 1 lett. d) ed e), e co. 3; 30, co. 4; 32, co. 2; 35, co. 2; 41; 42; 44; 53; 54, co. 1 lett. d) e co. 2 lett. c); 65; 66; 122-127), risulta in generale applicabile la disciplina contenuta nelle Parti I e II del Codice: per esemplificare, quella in tema di conservazione del supporto documentale (ormai non necessariamente solo cartaceo), di non destinazione ad usi incompatibili (rispetto alla conservazione) e di sottoposizione ad interventi di restauro laddove richiesto dalla condizione degli stessi supporti.

In termini più ampi e pregnanti i beni documentali vengono a ricadere sotto le previsioni dell'art. 9 Cost., che declinano la tutela dei beni culturali in vista dello sviluppo della cultura da intendersi come formazione intellettuale della persona [21]. Ai beni documentali, e in particolare agli archivi intesi come raccolta ordinata degli stessi, viene così assegnata una 'funzione culturale' in chiave dinamica, che poggia sì sulla conservazione del supporto documentale, ma che la finalizza verso obiettivi di crescita della società civile.

2. Gli archivi come istituti che custodiscono complessi documentali. I profili organizzativi: gli elementi di continuità fino al d.p.c.m. n. 169/2019

Quanto appena indicato apre alla valutazione degli archivi intesi come istituti che custodiscono gli archivi-raccolta. Di essi si occupa l'art. 101 del Codice dei beni culturali che al co. 2 lett. c) definisce "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca". Si tratta di una nozione nella quale la finalità di conservazione è congiunta con quella di valorizzazione, intesa come messa a disposizione dei materiali archivistici per finalità di studio e ricerca. Dal che si può dedurre che l'archivio-soggetto giuridico è inteso come istituto della cultura in quanto raccolga archivi in senso storico.

La proiezione verso la valorizzazione-fruizione giustifica il carattere assegnato all'attività svolta dagli archivi-istituti, quando pubblici, di organismi che espletano un servizio pubblico o, quando privati e aperti al pubblico, un servizio privato di pubblica utilità (art. 101, co. 3 e 4). Si tratta di qualificazioni che si ripercuotono in altri ambiti disciplinari (ad es. in tema di esercizio del diritto di sciopero) e che comportano nel caso di archivi-istituti pubblici la necessità che l'attività svolta osservi i caratteri tradizionalmente considerati propri del servizio pubblico, quali la doverosità, la continuità, l'universalità, la parità di trattamento [22], a cui il Codice all'art. 103, co. 2, aggiunge la gratuità nel caso in cui la prestazione richiesta dall'utente avvenga per finalità di "studio e ricerca".

L'archivio-istituto dello Stato pone all'attenzione il profilo organizzativo ovvero la sua disciplina nel quadro dell'assetto complessivo del Mibact. Per una sintesi, non disgiunta però da un minimo di completezza, farò riferimento non solo agli archivi di Stato ma complessivamente all'amministrazione archivistica del ministero, considerata nella situazione immediatamente precedente alla riforma Franceschini del 2014 (d.p.c.m. 29 agosto, n. 171), a quella da questa determinata e all'assetto che ora si presenta a seguito del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169 [23].

Quanto alla prima, occorre fare riferimento al d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233, (con le modifiche recate dal d.p.r. 2 luglio 2009, n. 91). L'amministrazione archivistica annovera a livello centrale la Direzione generale per gli archivi (art. 9), il Comitato tecnico-scientifico per gli archivi (art. 14, co. 1, lett. d), l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, e l'Istituto centrale per gli archivi (art. 15, co. 1, lett. e) e f), mentre a livello periferico comprende l'Archivio centrale dello Stato (art. 15, co. 3, lett. m), le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato (art. 16, co. 1, lett. c) e d).

La situazione non muta con il d.p.c.m n. 171/2014 e s.m.i. (cfr. art. 21 per la Direzione generale archivi; art. 26, co. 1, lett. f), per il Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; art. 30, co. 1, lett. f) e g) per l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, e l'Istituto centrale per gli archivi; art. 30, co. 2, lett. b) n. 4 per l'Archivio centrale dello Stato; art. 31, co. 1, lett. f) e g) per le soprintendenze archivistiche - che per effetto dell'art. 5 del d.m. 23 gennaio 2016 diventano archivistiche e bibliografiche - e per gli archivi di Stato (art. 16, co. 1, lett. c) e d).

Né cambia con il d.p.c.m. n. 169/2019 che continua a contemplare la Direzione generale archivi (art. 19), il Comitato tecnico-scientifico per gli archivi (art. 28, co. 1, lett. f), l'Istituto centrale per gli archivi e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro - che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario - (ambedue delineati ad autonomia speciale) (art. 33, co. 2 lett. b) nn. 4 e 10), l'Archivio centrale dello Stato (peraltro configurato come ufficio di livello dirigenziale generale al pari dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, di nuova istituzione con compiti di indirizzo sull'Istituto centrale degli archivi; cfr. art. 33, co. 2 lett. a) nn. 1 e 2, e art. 35, co, 3), nonché le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato (artt. 39, co. 1 lett. f) e g), 44 e 45).

Sicché si sarebbe tentati di riscontrare una sostanziale continuità delle strutture nei periodi considerati, in linea del resto con quanto osservato per il passato (trasferimento nel 1975 delle strutture dal ministero dell'Interno a quello per i beni culturali e ambientali a parte) [24].

3. (segue) quelli di discontinuità: in particolare l'inserimento degli archivi nel circuito della valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura

A tale continuità si accompagna però una significativa discontinuità rilevabile in tre ambiti.

Anzitutto quanto a collocazione di tali strutture nell'organizzazione complessiva del ministero e quindi ai nessi relazionali con gli altri uffici di questo. Così la DG archivi, che nel d.p.r. n. 233/2007 e s.m.i. era chiamata a svolgere funzioni essenzialmente di tutela (cfr. art. 9) in presenza della DG per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 8, co. 1 e 2 lett. f), si vede (ri)assegnati compiti anche di valorizzazione dai d.p.c.m nn. 171/214 (art. 21, co. 1) e 169/2019 (art. 19, co. 1). In particolare poi le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato, che nel d.p.r. n. 233/2007 e s.m.i. costituivano "articolazione delle Direzioni regionali" per i beni culturali e paesaggistici e quindi erano soggetti ai poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo di queste (art. 17, co. 1 e 3 lett. a), sono dai d.p.c.m. nn. 171/2014 (art. 21, co. 1 e 6) e 169/2019 (art. 19, co. 1 e 6) ricondotti alla DG archivi, con la conseguente attribuzione degli anzidetti poteri. Il coordinamento con le altre strutture periferiche del ministero viene affidato alla partecipazione alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale (art. 39, co. 1 e 4, d.p.c.m. n. 171/2014 e art. 47, co. 1 e 4, d.p.c.m. n. 169/2019). Sempre a proposito delle strutture in discorso si può infine parlare di una discontinuità fra il d.p.c.m. n. 169/2019 e il d.p.c.m. n. 76/2019 (Bonisoli), avendo l'uno eliminato la previsione dettata dall'altro secondo cui gli archivi di Stato, che non avessero natura di uffici dirigenziali, venivano configurati come "articolazioni delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche" (art. 37, co. 3, d.p.c.m. n. 76/2019) [25].

Il secondo ambito è rappresentato dalla maggiore evidenza sul piano della disciplina organizzativa assunta dalle strutture che si occupano di documenti archivistici. Anzitutto le soprintendenze archivistiche (ora anche bibliografiche ex art. 5 d.m. 23 gennaio 2016, cfr. anche art. 2, co. 1 lett. m), d.p.c.m. 1 dicembre 2017, n. 238), soltanto menzionate nel d.p.r. 233/2007 (art. 16, co. 1 lett. c), hanno ricevuto una precisa profilatura funzionale: provvedono "alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di stato", secondo specificazioni puntualmente elencate (art. 36, co. 1 e 2, d.p.c.m. n. 171/2014 e art. 44, co. 1 e 2, d.p.c.m. n. 169/2019). Da notare che nel più recente Regolamento di organizzazione è venuto meno il tradizionale riferimento alla dimensione regionale della loro competenza per territorio [26]. A loro volta gli archivi di Stato, a cui viene riconosciuta "autonomia tecnico-scientifica", sono chiamati a svolgere compiti di "tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna assicurandone la pubblica fruizione, nonché funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato" (art. 37, co. 1, d.p.c.m. n. 171/2014 e art. 45, co. 1, d.p.c.m. n. 169/2019). In ambedue i casi si tratta di configurazioni che precisano quelle presenti nel d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 (artt. 1 e 3), in particolare sottolineando il compito di valorizzazione dei beni archivistici di competenza delle strutture, e che riprendono per gli archivi di Stato la nozione di archivio fornita dal Codice all'art. 101, co. 2 lett. c).

Alla evidenza organizzativa si accompagna una competenza gestionale relativamente all'acquisto di beni e servizi in economia e all'effettuazione di lavori di importo non superiore a 100.000 euro, di cui peraltro le due strutture, per esigenze organizzative, possono chiedere l'esercizio al Segretariato regionale (art. 36, co. 2 lett. o) e 3, e art. 37, co. 2 e 3, d.p.c.m. n. 171/2014; art. 44, co. 2 lett. o) e 5, e art. 45, co. 2 e 3, d.p.c.m. n. 169/2019) [27]. Il che comporta per tutte le strutture archivistiche periferiche il carattere di centri di costo e per i direttori gli archivi non costituenti uffici dirigenziali l'attribuzione della veste di funzionari delegati [28].

La individuazione delle soprintendenze archivistiche e degli archivi di Stato aventi natura di uffici dirigenziali è attualmente prevista dall'All. 2 del d.m. 27 novembre 2014 e s.m.i. [29], dal quale emerge il superamento della unione soprintendenze archivistiche-archivi di Stato prevista in tre casi nella iniziale versione del decreto. Anche la tradizionale dimensione su base regionale delle soprintendenze archivistiche conosce delle eccezioni, che peraltro, come si legge nella Relazione illustrativa al d.p.c.m. n. 169/2019 [30], l'incremento delle posizioni dirigenziali disposto dal d.l. 21 settembre 2019, n. 104, conv. dalla legge 18 novembre 2019, consentirà di superare "almeno nei territori di maggiore complessità".

Nel d.p.c.m. n. 169/2019 trova evidenza anche l'Archivio centrale dello Stato, configurato dall'art. 33, co. 2, come ufficio di livello dirigenziale generale dotato di autonomia speciale, che all'art. 34 vede indicati i compiti, fondamentalmente ripresi dall'art. 6 del d.m. 7 ottobre 2008. Si tratta di compiti che l'affermazione secondo cui l'istituto "custodisce la memoria documentale dello Stato unitario" esprime in forma sintetica, anche se questa è da leggere, come del resto suggerito dal comma 1 della disposizione, "in conformità a quanto previsto dal Codice", e quindi con le precisazioni derivanti dalla previsione da parte dell'art. 42 di archivi storici degli organi costituzionali.

Un terzo ambito di discontinuità concerne quello che potrebbe definirsi come l'inserimento degli archivi di Stato nel circuito della valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura. Si è già notato che all'evidenza assunta sul piano organizzativo dalle strutture archivistiche si è accompagnata la sottolineatura dei compiti di valorizzazione ad esse assegnati. Si vuole ora evidenziare un profilo di 'connessione relazionale' presentato dagli archivi di Stato.

Ad emergere è anzitutto la possibilità prevista dagli artt. 8, co. 2, e 16, co. 1, del d.m. 23 dicembre 2014 (Musei) di assegnazione di istituti e luoghi della cultura, e perciò anche di archivi di Stato (non aventi qualifica di ufficio dirigenziale, come risulta dall'art. 20, co. 1, dello stesso decreto), rispettivamente a musei dotati di autonomia speciale o Poli museali regionali (oggi Direzioni regionali Musei). Si tratta di una possibilità (di cui non è agevole desumere dagli All. ti 2 e 3 dello stesso decreto la portata dell'effettivo utilizzo) che si ricollega alla facoltà prevista dall'art. 3, co. 6, del d.m. 27 novembre 2014 (Uffici) di "accorpamento di istituti e luoghi della cultura, quali musei, archivi e biblioteche, operanti nel territorio del medesimo Comune" [31]. L'art. 20 del d.m. 23 dicembre 2014 ha cura di precisare che gli archivi "mantengono la propria autonomia tecnico-scientifica e dipendono funzionalmente ... dalla Direzione generale Archivi" (comma 1), dipendenza che si sostanzia anche nel potere di conferire l'incarico di direttore d'archivio, [sia pure] su proposta del direttore del museo o di quello del Polo museale competente" (comma 2).

Un secondo dato è costituito dal possibile coinvolgimento, previa intesa, degli archivi di Stato negli accordi di valorizzazione di cui all'art. 112 del Codice, la cui definizione e stipula è rimessa al direttore del Polo museale (ora Direttore regionale) (art. 34, co. 2 lett. o), d.p.c.m. n. 171/2014 e art. 42, co. 2 lett. o), d.p.c.m. n. 169/2019). Si tratta di una possibilità che permette di inserire gli archivi nei percorsi concordati fra autorità pubbliche (con la partecipazione eventuale di soggetti privati) volti alla valorizzazione dei beni culturali presenti sui territori in un'ottica integrata di sviluppo delle comunità locali.

Da ultimo va ricordata l'inclusione degli archivi di Stato nel Sistema museale nazionale, essendo questo composto, secondo l'art. 2, co. 1, del d.m. 21 febbraio 2018, "dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali". Con lo stesso decreto sono stati adottati i "livelli uniformi di qualità per i musei", mentre si attende ancora l'adozione del decreto sui livelli uniformi per la valorizzazione di archivi e biblioteche, da tempo auspicata dalle associazioni professionali dei due settori [32].

A conclusione dell'esame condotto si può ribadire che le novità intervenute nell'assetto organizzativo delle strutture del Mibact hanno accentuato la dimensione della valorizzazione/fruizione dalle origini presente nella missione degli archivi-istituti. Con il che esse, da un lato, rappresentano un riconoscimento del valore culturale, in quanto 'memorie del passato', degli archivi-collezioni custoditi, dall'altro, impegnano le istituzioni archivistiche, anche a fronte delle sfide rappresentate dalla digitalizzazione e dalla conservazione digitale dei documenti, a diventare sempre di più, come i musei, "luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura" [33]. Presupposto di fondo è lo stretto legame da riaffermare "fra lo stato di una nazione in termini di accesso alla conoscenza e sviluppo economico e sociale", legame che gli storici giustamente sottolineano [34].

 

Note

[1] Ad es., cfr., per la prima, l'art. 10, co. 2, lett. b), e, per la seconda, l'art. 101, co. 2, lett. c).

[2] I. Zanni Rosiello, Archivi, valorizzazione, public history, in Le Carte e la Storia, 2019, 1, pag. 5.

[3] Si utilizzano le nozioni presenti sul sito della DG Archivi (http://archivi.beniculturali.it). Cfr. in ogni caso E. Lodolini, voce Archivi e archivistica, in Nov.mo Dig. It., Appendice I, Torino 1980, pag. 388, G. Pasini, voce Archivi di Stato, in Enc. giur. it, III, Roma 1988, 1, L. Sandri, voce Archivi, in Enc. dir., II, pag. 1001

[4] Si tratta di uno dei pochi casi di individuazione ex lege di beni culturali.

[5] Articolo 41, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M. Cammelli, Il Mulino, Bologna 2004, pag. 212.

[6] La legge trasferì la competenza sulla quasi generalità degli archivi dal ministero dell'Interno all'appena istituito ministero per i Beni culturali e ambientali.

[7] Cfr. Sentenza n. 81/2018.

[8] Cfr. E. Gustapane, Gli archivi, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Diritto amministrativo speciale, Tomo II, Giuffrè, Milano 2003, pag. 1299 s.

[9] Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, pag. 130 s. Cfr. anche F. Franceschini, L'impegno della Costituzione italiana per la salvaguardia dei beni culturali, in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, Vallecchi, Firenze 1969, pag. 238.

[10] Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, cit., pag. 131.

[11] Cfr. A. Anzon, Il regime dei beni culturali, in G. Limiti (a cura di), Ricerca sui beni culturali, I, Segretariato Generale della Camera dei deputati, Roma 1975, pag. 122, T. Alibrandi, G. Ferri, I beni culturali e ambientali, Giuffrè, Milano 1995, pag. 170.

[12] Cfr. T. Alibrandi, G. Ferri, I beni culturali e ambientali, cit., pag. 172 s.

[13] Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, cit., pag. 200.

[14] Cfr. A. Roccella, Articolo 21, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., pag. 147, E. Boscolo, Art. 21 e G. Bottino, S. Verzera, Art. 41, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano 2019, rispettivamente pag. 306 e 471, B. Lubrano, Artt. 41, 42, in Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commentario, (a cura di) G. Trotta, G. Caia, N. Aicardi, in Le nuove leggi civ. comm., 2005, 5-6, pag. 1245. In tal senso in precedenza E. Lodolini, voce Archivi e archivistica, cit., pag. 389.

[15] Analogamente anche il termine "archivi" presente nell'art. 822 cod. civ. viene interpretato come comprensivo (altresì) degli archivi correnti e di deposito, con la conseguente qualificazione di tali raccolte (quando di proprietà dello Stato o di altri enti territoriali) come beni demaniali, cfr. A.M. Sandulli, voce Documento. a) Diritto amministrativo, in Enc. dir., XIII, Milano 1964, pag. 608.

[16] Con riguardo alla normativa del d.lgs. n. 490/1999 ritenevano "soggetti a tutela non solo ovviamente gli archivi storici ma anche quelli correnti (...) e quelli di deposito" T. Alibrandi, G. Ferri, I beni culturali e ambientali, cit., pag. 380.

[17]Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, cit., pag. 146 e 148.

[18]Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, cit., pag. 198.

[19] I. Zanni Rosiello, Archivi e archivistica, cit., pag. 10.

[20] F. Ciceroni, I beni culturali, Rimini 1998, citato da B. Lubrano, Artt. 41, 42, cit., pag. 1244, nt. 11.

[21] Per questa prospettiva cfr. F. Santoro Passarelli, I beni della cultura secondo la Costituzione, in Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente, cit., pag. 434 ss.

[22] Cfr., ad es., M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna 2017, pag. 377.

[23] Viceversa si trascurerà, salvo che per talune questioni, il d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 76, che ha avuto un tempo troppo ristretto per dispiegare effetti significativi.

[24] Cfr. L. Casini, Quale futuro per gli archivi?, in Le Carte e la Storia, 2015, 2, pag. 26.

[25] Previsione questa considerata un''anomalia' nella Relazione illustrativa al d.p.c.m. n. 169/2019.

[26] V. infra nel testo.

[27] Detta competenza gestionale viceversa non compariva negli artt. 36 e 37 del d.p.c.m. n. 76/2019, dedicati alle due strutture (cfr. anche artt. 23, co. 2 lett. b), e 31, co. 2 lett. f) dello stesso decreto).

[28] Cfr. L. Casini, Quale futuro per gli archivi?, cit., pag. 28.

[29] Decreto non inciso dal d.p.c.m. n. 169/2019, cfr. art. 49, co. 2.

[30] Cfr. p. 17.

[31] Facoltà secondo L. Casini, Quale futuro per gli archivi?, cit., pag. 28 "per ora [al 2015] realizzata solo in pochissimi casi".

[32] Cfr. www.anai.org.

[33] Si tratta di una condizione che i d.p.c.m. n. 171/2015 (all'art. 20, co. 2, lett. v) e n. 169/2019 (all'art. 18, co. 2 lett. u) assegnano alla DG Musei come obiettivo da promuovere in tema di istituzioni museali.

[34] V. M. Cresta, La lettera degli storici a ministro. Qualche considerazione, in Le Carte e la Storia, 2015, 1, pag. 6.

 

 



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