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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti

 

Sentenza 3-23 dicembre 2019, n. 286

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Basilicata) che, in analogia a precedenti norme della medesima regione già oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale (tramite sentenza 5 dicembre 2018-15 aprile 2019, n. 86), prevedono misure per l'inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti stessi, in via generale e unilaterale, senza istruttoria e valutazione adeguata dei luoghi in sede procedimentale. Ciò comporta la violazione dei criteri fissati nelle "Linee guida" oggetto del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (di concerto tra il ministero dello Sviluppo economico, il ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e il ministero per i Beni e le Attività culturali) in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - che impongono, tra l'altro, un'istruttoria adeguata, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti -. Infatti il tema in esame si pone al crocevia tra la materia della "tutela dell'ambiente" (articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione) e la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (articolo 117, comma terzo, della Costituzione), nel cui ambito la Corte ha più volte riconosciuto che le Regioni devono necessariamente attenersi al citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 nonché al citato decreto ministeriale 10 settembre 2010.

Sentenza 20 novembre-27 dicembre 2019, n. 290

Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (del Lazio) secondo cui:

a) esulano dall'obbligo di acquisizione del nulla osta dell'ente parco le "pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio". Infatti la genericità della formulazione consente di prescindere dal nulla osta per pratiche di conduzione dei fondi che necessitano di autorizzazioni o concessioni di altro genere. Per tale via si determina un contrasto con l'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui tutti gli interventi, gli impianti e le opere per i quali occorre il rilascio di concessioni o autorizzazioni sono sottoposti al nulla osta dell'ente parco; contrasto che si traduce nella violazione della competenza legislativa statale in materia di "tutela dell'ambiente" di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

b) il "piano di utilizzazione aziendale" (Pua) può andare in deroga al piano dell'area naturale protetta ad esclusione della disciplina propria delle zone di riserva integrale. Infatti la norma si pone in contrasto con più disposizioni della legge n. 394 del 1991, tra cui soprattutto l'articolo 25, comma 2, che riconosce al piano per il parco il "valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico" e che configura il piano in questione come strumento di pianificazione sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi livello; contrasto che si traduce nella violazione della competenza legislativa statale in materia di "tutela dell'ambiente" di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Sentenza 19 novembre-27 dicembre 2019, n. 291

Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (della Lombardia) secondo cui le distanze tra gli appostamenti di caccia e i luoghi di abitazione o lavoro vanno misurate seguendo il profilo morfologico del terreno e non in forma lineare e diretta. Infatti la disciplina che in argomento viene dettata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (e segnatamente dall'articolo 21, comma 1, lettere e) ed f) non attiene alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per cui non può fungere da "norma interposta" rispetto articolo art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che è stato invocato quale perametro di riferimento nel caso di specie (mentre la questione sarebbe stata da prospettarsi semmai in relazione alle competenze legislative statali in materia di ordine pubblico).

Sentenza 29 gennaio-21 febbraio 2020, n. 31

Sono costituzionalmente legittime, nei sensi di cui in motivazione, le disposizioni legislative regionali (del Veneto) secondo le quali all'interno del Parco dei Colli Euganei "possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l'estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel piano ambientale e nel progetto tematico cave". Infatti, lo stesso testo stabilisce la necessità che l'intervento "si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione del d.m. 17 ottobre 2007". Pertanto si può escludere un contrasto con la normativa statale risultante in particolare dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1226) e - appunto - dal d.m. 17 ottobre 2007 (articolo 5, lettera n), nella misura in cui tale normativa consente talune tipologie di intervento. Si intende comunque che, sebbene dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione l'attività di cava vada ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni, rimane ferma la necessità del rispetto degli standard ambientali che vengono fissati dalle leggi statali.

Sentenza 29 gennaio 2020-9 marzo 2020, n. 43

Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (della Sardegna) che intervengono sulla composizione dell'organo di revisione dei conti di due enti parco e stabiliscono che divenga monocratico da collegiale. Infatti la collegialità dell'organo, sebbene venga prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 del 1991 (agli articoli 9 e 24), non può essere ricondotta a uno "standard inderogabile di tutela ambientale" e dunque alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. D'altro canto il superamento della collegialità dell'organo di per sé non compromette la funzionalità dell'ente, sicché non sussiste nemmeno la violazione del principio di "buon andamento dell'amministrazione" di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Sentenza 29 gennaio-9 marzo 2020, n. 45

Sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative regionali (del Molise) che, in tema di svolgimento di manifestazioni popolari tradizionali con impiego di equini e bovini (le cosiddette "Carresi"), prevedono a tutela della salute degli animali degli accorgimenti in parte difformi da quelli risultanti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - di recepimento di un accordo tra Stato e regioni - nonché da varie ordinanze contingibili e urgenti del ministro della Salute. Infatti, visto che a livello statale esistono soltanto normative dichiaratamente transitorie in attesa di una organica disciplina primaria, a livello regionale è possibile adeguare le misure di protezione degli animali alle caratteristiche di particolari manifestazioni (quali - nel caso di specie - la lunghezza e il fondo del tracciato). Infatti la regione è titolare della competenza relativa alla valorizzazione delle tradizioni delle comunità del territorio, che rivestono valore storico-culturale, nell'ambito di un contemperamento con le esigenze di garanzia del benessere degli animali.

 

 

 



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