Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti
Sentenza 5 giugno-16 luglio 2019, n. 180
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione nonché - quale normativa interposta - della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le disposizioni legislative regionali (dell'Abruzzo) le quali:
- non prevedono che le funzioni della "Rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo" (REASTA) devono essere esercitate, all'interno delle aree naturali protette, in conformità al loro regolamento e al rispettivo piano, nonché alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
- non prevedono che gli interventi di tipo gestorio all'interno dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco;
- contemplano l'affidamento di compiti di tipo gestorio all'interno delle aree naturali protette a soggetti differenti dagli enti di gestione delle aree stesse;
- assegnano la titolarità di funzioni di tipo gestorio all'interno delle aree naturali protette ad amministrazioni differenti dagli enti di gestione delle aree stesse;
- non prevedono che il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle porzioni di territorio ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette, deve rispettare il loro regolamento e il rispettivo piano, nonché le misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo;
- non prevedono che gli interventi disciplinati dal programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA all'interno dei territori dei parchi nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'ente parco;
- assegna ad un regolamento della regione la disciplina degli interventi gestori all'interno delle aree naturali protette, disciplina che invece spetta al regolamento e al piano degli enti di gestione delle aree stesse;
- assegna ad un provvedimento della regione la graduazione della priorità degli interventi gestori all'interno delle aree naturali protetti, graduazione che invece spetta agli enti di gestione delle aree stesse.