Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti
Sentenza 5 dicembre 2018 - 15 aprile 2019, n. 86
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Basilicata) le quali prevedono:
a) l'introduzione di varianti al "Piano di coordinamento territoriale del Pollino" (che ha valenza di piano paesaggistico) nonché al "Piano territoriale paesistico del Metapontino" senza la partecipazione ai relativi procedimenti del ministero per i Beni e le Attività culturali. Ciò comporta la violazione dell'obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, risultante dagli articoli 135 e seguenti del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 - oltreché dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra regione Basilicata, ministero per i Beni e le Attività culturali, ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - e si traduce nella violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
b) l'inversione del rapporto fra piano paesaggistico regionale e piano urbanistico comunale ancorché a valenza paesaggistica. Ciò comporta la violazione della regola dell'assoggettamento degli strumenti urbanistici comunali al piano paesaggistico regionale, risultante dall'articolo 145 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, e si traduce nella violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
c) la possibilità di deroga agli strumenti urbanistici per quanto riguarda gli ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, nonché la possibilità di deroga alla normativa dello Stato per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso degli immobili nelle zone territoriali omogenee "E" (agricole), al di fuori della concertazione con lo Stato e senza attendere l'approvazione del piano paesaggistico regionale. Ciò comporta la violazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra regione Basilicata, ministero per i Beni e le Attività culturali, ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - nella parte in cui esprime l'impegno che ogni questione relativa alla "corretta gestione del territorio" avvenga secondo la modalità procedurale della collaborazione istituzionale, in vista dell'adozione del piano paesaggistico regionale - e si traduce nella violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;
d) misure per l'inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti stessi, in via generale e unilaterale, senza istruttoria e valutazione adeguata dei luoghi in sede procedimentale. Ciò comporta la violazione dei criteri elaborati da un apposito gruppo di lavoro interistituzionale e interdipartimentale in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra regione Basilicata, ministero per i Beni e le Attività culturali, ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - nella parte in cui i firmatari hanno stabilito "di individuare prioritariamente e congiuntamente la metodologia per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili" - nonché la violazione dei criteri fissati nelle "Linee guida" oggetto del d.m. 10 settembre 2010 (di concerto tra il ministero dello Sviluppo economico, il ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e il ministero per i Beni e le Attività culturali) in attuazione dell'articolo 12 del d.lg. 29 dicembre 2003, n. 387 - che impongono, tra l'altro, un'istruttoria adeguata, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti -. Infatti il tema in esame si pone al crocevia tra la materia della "tutela dell'ambiente" (articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione) e la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (articolo 117, comma terzo, della Costituzione), nel cui ambito la Corte ha più volte riconosciuto che le regioni devono necessariamente attenersi al citato articolo 12 del d.lg. n. 387 del 2003 nonché al citato d.m. 10 settembre 2010.
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