Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti
Sentenza 21 febbraio - 30 marzo 2018, n. 66
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, le disposizioni legislative regionali (del Veneto) che si pongono in contrasto con l'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nella misura in cui prevedono che la ricognizione dei beni da sottoporre a vincoli paesaggistici, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, venga realizzata unilateralmente dalla regione anziché congiuntamente con lo Stato e - per esso - con il ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo.
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, le disposizioni legislative regionali (del Veneto) che si pongono in contrasto con gli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nella misura in cui prevedono deroghe alla necessità di autorizzazione paesaggistica per quanto riguarda taluni interventi (nella fattispecie, "interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque").
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione nonché per violazione del principio del giusto procedimento risultante dalla giurisprudenza della Corte (spec. sentenze n. 13 del 1962, n. 143 del 1989, n. 71 del 2015), le disposizioni legislative regionali (del Veneto) che realizzano direttamente in forma di legge l'autorizzazione all'ampliamento di talune cave, laddove l'attrazione a livello legislativo della funzione amministrativa, seppur risulti di per sé astrattamente possibile, nello specifico incide su procedimenti di piano che intrecciano strettamente competenze statali (la tutela ambientale e la pianificazione paesaggistica) e regionali (la disciplina delle cave e delle torbiere), in assenza dei meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori di un'adeguata istruttoria e di un giusto procedimento, aperto al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati e preordinato alla valutazione e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte (statali, locali, private)
.