Testo Unificato C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici
Art. 1. - Princìpi generali
1. La Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria, ai sensi degli artt. 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 3 novembre 2003, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.
2. Le rievocazioni di cui al comma 1 costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale.
Art. 2. - Definizione
1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;
b) rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. I fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.
Art. 3. - Albo nazionale ed elenco
1. Sono istituiti l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica, di seguito denominato "Albo", e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato "Elenco".
2. Alla tenuta dell'Albo e dell'Elenco provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni.
3. Con decreto dei Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", sono definiti:
a) la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 2;
b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 2;
c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo.
4. L'Albo e l'Elenco sono pubblicati annualmente sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e ivi aggiornati.
Art. 4. - Tutela e promozione
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia.
2. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.
Art. 5. - Comitato scientifico
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto da:
a) professori universitari ordinari od associati, nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata;
b) da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
c) da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Il Comitato ha sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi membri non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi spese.
5. Il Comitato:
a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, di cui all'articolo 3, e sul rilascio del logo "Rievocazione storica italiana", attribuito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo alle manifestazioni inserite nell'Elenco;
b) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;
c) stabilisce i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.
6. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.
Art. 6. - Fondo
1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, è soppresso il secondo periodo dell'articolo 1, comma 627, della medesima legge n. 232 del 2016.
2. È altresì autorizzato il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.