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Patrimonio culturale e discrezionalità degli organi di tutela

Presentazione

di Girolamo Sciullo

Introduction
Papers discussed in Rome on April 20, 2016 at the seminar organized by the Journal with the sponsorship of the Association of Savings Banks and Foundations (ACRI) on the theme "landscape, cultural heritage and assessments of the Mibact organs" are presented.

Keywords: Landscape; Cultural Heritage; General Principles.

I contributi pubblicati in questa sezione trovano origine negli interventi svolti nel seminario organizzato da Aedon il 20 aprile di quest'anno a Roma, presso la sede dell'ACRI, su "Paesaggio, beni culturali e valutazioni discrezionali degli organi di tutela".

"Causa prossima" del seminario è stata la nota pronuncia della Sezione VI del Consiglio di Stato, n. 3652/2015 [1], in tema di valutazione di compatibilità paesaggistica da parte del soprintendente, alla quale hanno inteso dare seguito due circolari di Direzioni generali del Mibact [2]. Tuttavia era da tempo avvertita l'esigenza nel gruppo redazionale della Rivista di fare il punto sul tema della natura delle valutazioni che gli organi periferici e centrali del Mibact sono chiamati a compiere nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale (comprensivo come si sa dei beni culturali e di quelli paesaggistici).

Tema questo, sotto il profilo giuridico-normativo, in sé complesso, per la non unitarietà, oltre che dei beni, delle situazioni sottese dalla etichetta "tutela del patrimonio culturale", e senz'altro da articolarsi - come già avvertiva tempo addietro un'attenta dottrina [3] - quantomeno distinguendo fra l'apposizione del vincolo e la gestione dello stesso, ma reso ancor meno agevole per la sua "dipendenza" dalla precisazione, tuttora aperta, del concetto di discrezionalità tecnica e dalla definizione che in proposito incontra il sindacato del giudice amministrativo. Ma tema rilevante anche sotto il profilo giuridico-istituzionale, comportando la sua soluzione anche una focalizzazione del ruolo che l'apparato preposto alla tutela del patrimonio culturale è chiamato a svolgere nel rapporto con gli apparati intestatari di altri interessi pubblici interferenti e nel confronto con i privati variamente coinvolti (in quanto ad esempio proprietari e imprenditori) dall'esercizio della funzione.

Non è un caso che i contributi riportati siano ad ampio spettro, toccando la natura delle valutazioni operate dagli organi di tutela, i limiti interni (ragionevolezza, proporzionalità ecc.) che esse incontrano, i margini che spettano al relativo sindacato giurisdizionale, fino alla dialettica con altri interessi (pubblici e privati) con la quale l'interesse alla protezione del patrimonio culturale è costretto a misurarsi, con tasso crescente rispetto al passato, in ragione della complessità della realtà socio-economica contemporanea.

Dai contributi, tutti di elevato impegno e per i quali la Rivista ringrazia gli Autori in termini non di circostanza, emerge uno scenario senz'altro stimolante: da una lucida e rigorosa riproposizione dell'inquadramento tradizionale compiuta dal Presidente Severini, alla prospettazione di profili nuovi, pur nel solco di questa impostazione, da parte del Consigliere Carpentieri, mentre lo sforzo di prospettare chiavi interpretative non tradizionali si riscontra nei significativi apporti dei colleghi Cortese e Sigismondi.

Nel loro complesso offrono un'accurata fotografia dello "stato dell'arte" delle questioni sul tappeto.

Con formula un po'di rito si potrebbe concludere questa presentazione esprimendo anche il convincimento che essi fungeranno senz'altro da stimolo per ulteriori indagini.

Aedon però intendere spingersi oltre. Per l'importanza che il tema presenta la Rivista si dichiara pronta a ospitare i contributi che la comunità scientifica e gli operatori del settore vorranno al riguardo far pervenire. Al contempo assume l'impegno di farsi essa stessa parte attiva perché il cono di attenzione proposto con l'organizzazione del seminario e la pubblicazione dei suoi esiti si mantenga nel tempo. In realtà proprio i contributi originati dal seminario indurrebbero ad approfondire la dimensione (ambito e limiti) sia della valutazione tecnica (o precipuamente tecnica) affidata all'autorità di tutela sia dei successivi apprezzamenti di discrezionalità amministrativa e di "alta amministrazione" propri della conferenza di servizi nelle sue complessive articolazioni, come pure il collegamento fra i due tipi di giudizio. A suggerire questa attenzione del resto sono anche le vicende drammatiche di questi giorni, che confermano quanto stretto per l'amministrazione pubblica del nostro Paese sia divenuto l'intreccio fra le politiche relative alla conservazione del patrimonio culturale e quelle volte allo sviluppo e prim'ancora alla salvaguardia e dei territori.

 

Note

[1] Per il commento alla sentenza cfr. A. Gigli, La funzione di tutela del paesaggio tra discrezionalità tecnica e compresenza di interessi primari, in Riv. quadr. dir. amb., 2015, 2, pag. 204 ss. e L. Di Giovanni, Valutazione tecnica e potere discrezionale nella tutela del paesaggio, in Giorn. dir. amm., n. 2016, 1, pag. 47 ss.

[2] Circolare della Direzione generale Archeologia n. 19 del 30 luglio 2015 [circolare19.hmt] e circolare della Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 34 del 31 luglio 2015 [circolare34.hmt].

[3] Cfr. M. Grisolia, La tutela delle cose d'arte, Soc. ed. del Foro italiano, Roma, 1952, pag. 252, nt. 4.

 

 



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