Corte costituzionale
Sentenza 3-12 luglio 2013, n. 188
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco Gallo; Giudici: Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 23, della legge della regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra F.P. e il comune di Sorso, con ordinanza del 4 ottobre 2012, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2013.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio promosso da F.P. contro il comune di Sorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 23, della legge della regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Il rimettente riferisce che la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti amministrativi di diniego definitivo all'istanza di autorizzazione paesaggistica e alla denuncia di inizio attività da essa presentate per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 50 kW. Tali provvedimenti erano stati motivati dall'amministrazione con riferimento alla necessità di assoggettare l'intervento richiesto alla procedura di valutazione di impianto ambientale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della lettera c-bis) dell'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo.
La parte privata, prosegue il giudice a quo, ritiene di aver diritto al rilascio delle autorizzazioni richieste in base al citato disposto dell'art. 5, comma 23, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Ad avviso del rimettente, questa disposizione regionale vìola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
Il giudice a quo afferma anche che la norma sarda censurata si pone in contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale. Infatti, l'art. 6, commi 5 e 6, lettera a), e la lettera c-bis) dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 assoggettano alla procedura di valutazione di impatto ambientale l'installazione di qualsiasi impianto eolico, senza che assuma rilievo la circostanza che trattasi impianto mini eolico di potenza pari a 50 kW.
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna deduce che, ai fini della definizione del giudizio principale, è decisivo stabilire se, nel caso di specie, l'intervento che la parte privata intende realizzare sia soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 23, della legge della regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Ad avviso del rimettente, la norma regionale è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, stante il contrasto con l'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la lettera c-bis) dell'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo, i quali impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici, anche se di potenza inferiore ai limiti previsti dall'art. 5, comma 23, legge reg. Sardegna n. 3 del 2009.
2. Successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 8 della legge della regione autonoma della Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), ha aggiunto alla norma censurata un periodo in base al quale "Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all'allegato 3, lettera c-bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni".
Tale modifica non fa venir meno la necessità di esaminare il merito della questione, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati sotto il vigore dell'originaria versione della disposizione legislativa regionale.
3. La questione è fondata.
Come già affermato da questa Corte (sentenza n. 67 del 2011), il citato Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali". In conseguenza di ciò, la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.
Se, quindi, l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli impianti "sotto soglia", è invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 23, della legge della regione autonoma della Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 23, della legge della regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.