Corte costituzionale
Sentenza 17-20 giugno 2013, n. 145
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco Gallo; Giudici: Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento del 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 settembre 2012, depositato in cancelleria il 25 settembre 2012 ed iscritto al n. 127 del registro ricorsi 2012.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il giudice relatore Paolo Grossi;
uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 21-25 settembre 2012 e depositato il successivo 25 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto in via principale - per violazione dall'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale).
Il ricorrente pone in evidenza che il censurato art. 4, comma 2 - modificando la lettera a) dell'art. 7, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava), che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedeva che i potessero prorogare (per non più di un anno) le autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'atto originale, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino - dispone ora che la proroga delle autorizzazioni a tal fine possa essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni. E rileva che, a sua volta, l'art. 13, comma 2 - che inserisce il comma 7-quater dell'art. 37 della citata legge provinciale sulle cave - prevede che il novellato art. 7, comma 5, si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il ricorrente osserva che le citate disposizioni consentono che tutte le autorizzazioni per le quali non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione possano essere rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura volta alla tutela ambientale, essendo sufficiente che i titolari presentino una mera istanza al competente ufficio comunale, il quale può disporne la proroga. Ma ciò potrebbe essere ammissibile solo per i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni (cioè entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"), e non per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure (in quanto precedenti all'entrata in vigore della normativa comunitaria); determinandosi altrimenti una palese violazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s), e IV, punto 8, lettera i), dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.
Poiché, secondo il ricorrente, modificare, ovvero prorogare il termine di un'autorizzazione, o comunque rinnovarla assegnandole un nuovo termine, significa modificarne la "sostanza", proprio per questo, alla stregua della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), in base alla interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, è necessaria una vera e propria nuova autorizzazione, che postula il preventivo espletamento delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale stabilite dalla direttiva medesima, tanto più quando la verifica ovvero la valutazione dell'impatto ambientale non sia stata effettuata in sede di prima autorizzazione anteriormente all'entrata in vigore della normativa di VIA (il ricorrente richiama a sostegno delle sue argomentazioni le sentenze di questa Corte n. 67 e n. 1 del 2010). Né, peraltro, in senso contrario potrebbe valere la considerazione che la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, punto 14, dello statuto speciale, gode di potestà legislativa primaria in materia di miniere (comprese le acque minerali e termali), cave e torbiere, giacché, da un lato, il legislatore provinciale è assoggettato, nelle materie di propria competenza, ai vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1 (consistenti, tra l'altro, nella necessità di rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali); e, dall'altro lato, in presenza di norme che afferiscono alla tutela ambientale, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, come entità organica (che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto), deve ritenersi affidata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., e costituisce (come prescrive anche il diritto comunitario) un limite per la disciplina che le regioni e le Province autonome sono legittimate ad adottare in materie di loro competenza.
2. Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per la inammissibilità e/o l'infondatezza della questione.
La resistente premette che essa Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di cave, in presenza di una peculiare contingenza economica, si è limitata a prevedere un termine di più ampio respiro per la conclusione dei progetti, ferme restando tutte le altre condizioni i vincoli e le prescrizioni in tema di tutela ambientale necessarie per l'autorizzazione della proroga. E, analizzata la normativa provinciale in tema di VIA, osserva che - se quanto previsto, in termini generali sulla efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, dall'art. 9 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (recante "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", che ha rappresentato uno dei primi recepimenti della direttiva 85/337/CEE) non differisce dalla previsione dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (avente la medesima ratio di garantire, decorso il termine quinquennale dal rilascio della VIA, una verifica sull'eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali) - lo stesso obiettivo è comunque assicurato dal successivo art. 9-bis (introdotto dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recante "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia", ed applicabile dal 2005) che, in deroga a quanto stabilito nell'art. 9, definisce un particolare regime proprio per i progetti di cave e di miniere (oltre che di discariche), che dura sino alla data di completamento delle attività autorizzate, comprendendo anche la fase di gestione del progetto.
Infatti, la Provincia rileva che anche detta differente regolamentazione è assistita da una serie di prescrizioni, che valgono a salvaguardare l'esigenza che il prolungamento dell'efficacia della accertata compatibilità ambientale, fino al completamento delle attività autorizzate, sia suffragato da un costante monitoraggio sulla permanenza delle date condizioni ambientali e dello sviluppo della attività autorizzata, onde imporre nuove prescrizioni e modificazioni per aggiornare la compatibilità delle condizioni di autorizzazione alle eventuali mutate condizioni territoriali. Ed aggiunge che la modifica introdotta dal censurato art. 4, comma 2, consente di prorogare unicamente la durata del progetto, mantenendo fermi tutti gli elementi ed i vincoli del medesimo e le relative prescrizioni, disponendone una mera posticipazione, e non certo un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche per la legislazione provinciale, se non previa riedizione del procedimento di VIA. Osserva ancora che, comunque, la proroga, che in base alla nuova modifica può essere concessa dal comune (titolare del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava) per un massimo di tre anni, non inciderebbe (nel senso di escluderli) sugli eventuali provvedimenti rilasciati sulla medesima cava ai sensi della normativa in materia di VIA, dovendo coordinarsi e correlarsi con le norme previste dalla legge provinciale sopra ricordata sulla validità della VIA per i progetti di cava.
Pertanto, la Provincia deduce che il sistema non lascia scoperta alcuna forma di tutela, tant'è che - data l'operatività della norma introdotta a decorrere dal 2005 con il citato art 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 - a tutt'oggi non esistono in Provincia di Trento autorizzazioni di cava che non siano già state sottoposte a procedura di VIA o di screening; e sostiene che, quindi, il paventato pericolo di trovarsi di fronte a progetti sottratti a procedure di verifica di impatto ambientale è meramente astratto e teorico. Contesta, infine, l'erroneità dell'assunto secondo cui, in presenza di autonomia statutaria in materia - che esclude di per sé la automatica integrale trasposizione della normativa statale, sia pure interessante una materia trasversale, nell'ordinamento provinciale autonomo - si verificherebbe un vulnus della competenza esclusiva statale, anche solo per la previsione di un termine diverso, ma non irragionevole né inidoneo allo scopo, da quello stabilito dal legislatore nazionale.
2.1. In una memoria difensiva, la Provincia di Trento ribadisce le argomentazioni svolte a sostegno delle conclusioni.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna - per violazione dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - gli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale).
L'art. 4, comma 2, modificando la lettera a) dell'art. 7, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recante la "Disciplina dell'attività di cava" (che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedeva che i potessero prorogare, per non più di un anno, le autorizzazioni alle condizioni stabilite nell'atto originale, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino), prevede ora che la proroga delle autorizzazioni al tal fine possa "essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni". A sua volta, l'art. 13, comma 2 - inserendo il comma 7-quater dell'art. 37 della citata legge provinciale sulle cave - dispone che il novellato art. 7, comma 5, si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il ricorrente denuncia la violazione: a) dell'art. 8, primo comma, punto 14, dello statuto speciale, poiché la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, della Provincia di Trento (oltre ad essere assoggettata ai vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1), trova un limite (sancito - secondo il ricorrente − anche dal diritto comunitario) nella potestà di disciplinare l'ambiente affidata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.; b) dello stesso art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le norme impugnate violerebbero le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s), e IV, punto 8, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
1.1. La difesa dello Stato muove dall'assunto che le disposizioni impugnate consentirebbero che tutte le autorizzazioni per le quali non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione possano essere rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura volta alla tutela ambientale, mentre ciò potrebbe essere ammissibile solo per i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni - cioè entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e non per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure, in quanto precedenti all'entrata in vigore della normativa comunitaria. Ed a sostegno delle censure di incostituzionalità richiama, tra l'altro, la sentenza n. 67 del 2010, con la quale questa Corte (a fronte della previsione di proroghe automatiche delle attività estrattive in assenza di procedure di VIA) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme di una delibera legislativa siciliana e di una legge della regione Campania; nonché la sentenza n. 1 del 2010 (in tema di valutazioni di impatto ambientale che debbano precedere il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali), che ha affermato la incostituzionalità di altra normativa sempre della regione Campania che, nel prevedere un termine cinquantennale di proroga delle concessioni a carattere perpetuo, aveva operato una dilatazione eccessiva del termine di durata già trentennale, in contrasto con la necessità, in sede di rinnovo della concessione, di procedere alla valutazione di impatto ambientale.
2. La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
2.1. Va innanzi tutto rilevato come non sia in discussione che la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall'art. 8, primo comma, punto 14 dello statuto speciale), trovi un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; e che, pertanto, ad essa Provincia sia consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di eventualmente incrementare i livelli della tutela ambientale, allorquando "essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato" (sentenze n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009).
Ciò premesso, va altresì sottolineato che la disciplina della Provincia autonoma di Trento in materia di valutazione di impatto ambientale, e di verifica dell'assoggettabilità, ha trovato compiuta regolamentazione già nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, recante la "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" (che ha rappresentato uno dei primi recepimenti della Direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE "Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati") e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della giunta provinciale 22 novembre 1989, n. l3-11 Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"), aggiornato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 marzo 2001, n. 5-56 Leg. (Modifiche al d.p.g.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente""), che si è a sua volta conformato alla sopravvenuta direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).
Nella Provincia medesima, poi, alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale si aggiunge e si correla la regolamentazione specifica della attività di cava, contenuta nella legge provinciale n. 7 del 2006, come appunto modificata dalle disposizioni della legge provinciale n. 14 del 2012, tra le quali anche le norme oggetto della presente impugnazione governativa.
2.2. A torto viene richiamata dal ricorrente a sostegno della illegittimità delle norme impugnate la sentenza n. 67 del 2010 (insieme alla n. 1 del 2010), che si fonda sulla riscontrata illegittimità di normative regionali, le quali, nella materia de qua, avevano introdotto eccezionali ed automatiche "proroghe di diritto" per autorizzazioni all'esercizio di cave, rilasciate in assenza di procedure di VIA (o, comunque, eventualmente, in assenza di VIA), e per di più già soggette a "rinnovi", in una situazione dunque di sicuro contrasto con l'effetto utile della direttiva 85/337/CEE, perché mantiene "inalterato lo status quo, sostanzialmente sine die, superando qualsiasi esigenza di "rimodulare" i provvedimenti autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall'ambiente". Al contrario, le norme de quibus risultano immuni dai dedotti profili di incostituzionalità.
Esse infatti vanno inquadrate, e doverosamente lette in senso costituzionalmente conforme, nel contesto indubbiamente "virtuoso" (teso a dare sollecita ed effettiva attuazione alla direttiva 85/337/CEE) delle richiamate normative provinciali in tema di regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e della attività di cava.
In particolare, l'art. 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 - pur "in deroga a quanto stabilito dall'art. 9", che fissa il principio della efficacia limitata nel tempo della valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto (comma 1), disponendo che, scaduto detto termine senza che il progetto sia stato realizzato, la VIA decada di diritto con necessità di integrale rinnovazione della procedura (comma 2) - stabilisce, con specifico riguardo alle cave e miniere, non solo che la valutazione positiva di impatto ambientale abbia efficacia, in relazione alle caratteristiche del progetto, fino alla data di completamento delle attività autorizzate (comma 1), ma anche che la perdurante "attualità" di siffatta valutazione, rispetto alle mutevoli condizioni dei luoghi in cui si svolge l'attività e dell'ambiente circostante, sia garantita nel tempo (esigenza questa sentita e tutelata anche dai commi 1 e 1-bis dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006), con un costante monitoraggio da parte della Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), attuato attraverso "specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale che approva la valutazione dell'impatto ambientale" (comma 2); e che, a seguito di ciò, la giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, possa "disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell'agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l'ulteriore prosecuzione dell'attività" (comma 3).
Da parte sua, l'art. 7, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2006 (in tema di autorizzazione alla coltivazione di cave in aree di proprietà privata, la cui domanda, ai sensi del successivo art. 8, comma 1, ove l'intervento sia soggetto alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale, deve essere presentata con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione) prevedeva, nel testo originario antecedente la censurata novellazione, che il comune - data la regola per cui "La durata dell'autorizzazione è determinata sulla base del progetto di coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del programma di attuazione comunale"; e per cui, "Se il comune non approva il programma di attuazione, le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono avere durata superiore a diciotto anni fatto salvo quanto previsto nel comma 5" (art. 7, comma 4) - potesse "prorogare l'autorizzazione, su motivata richiesta dell'interessato presentata entro i termini di scadenza dell'autorizzazione stessa, alle condizioni stabilite nell'atto originale, solo per il periodo necessario a: a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un periodo non superiore a un anno; b) adottare il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione".
2.3. La impugnata previsione dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2012, rispetto al testo previgente dell'art. 7, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2006, modifica esclusivamente il numero delle proroghe consentite per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati (portate da una a due) e la lunghezza complessiva del periodo totale di proroga (elevato da uno ad un massimo di tre anni).
Rilevato che le censure svolte dal Governo ricorrente si riferiscono esclusivamente a tali contestate modificazioni normative, che riguardano propriamente il termine di completamento delle attività autorizzate e non già i presupposti di concessione della autorizzazione (ivi compresa la valutazione positiva di impatto ambientale, come regolamentata dalla legge provinciale n. 28 del 1988), va ritenuto, allora, che non risulta, in primo luogo, in sé censurabile la scelta del legislatore provinciale (in un ámbito, come detto, di competenza primaria) di disporre una mera posticipazione della durata dell'autorizzazione all'attività di cava, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore, "considerato anche l'attuale periodo di contrazione del mercato" (come evidenziato nei lavori preparatori della legge). D'altro canto, tale posticipazione neppure risulta incoerente con quanto disposto dall'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che - nel porre la regola della efficacia limitata nel tempo del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti sottoposti alla fase di valutazione - tiene, pur sempre, conto delle caratteristiche del progetto, consentendo espressamente che possa stabilirsi un periodo più lungo, prevedendo contestualmente che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa (su istanza del proponente) dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata.
Nella specie, quindi, non si tratta né di una proroga automatica, atta ad eludere l'osservanza nell'esercizio della attività di cava della normativa di VIA (come nel caso delle richiamate sentenze n. 67 del 2010 e n. 1 del 2010), né di un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche in virtù di quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA (sentenza n. 114 del 2012), ma di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate. Il quale, peraltro (sulla base di una doverosa ricostruzione sistematica, e costituzionalmente orientata, dei due plessi normativi riguardanti la valutazione dell'impatto ambientale e il regime autorizzatorio delle attività di cava, anche in assenza di disposizioni di coordinamento tra di essi) deve comunque ritenersi soggetto alle cautele previste dall'art. 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988, e quindi, nello specifico, al monitoraggio finalizzato a garantire la perdurante attualità della valutazione positiva di impatto ambientale dell'opera, accertata all'atto della domanda di autorizzazione. La qual cosa sostanzia, appunto, un assetto normativo perfettamente coerente ai livelli (anche comunitari) di tutela ambientale, divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi alla data "spartiacque" del 3 luglio 1988, di scadenza del termine di attuazione della direttiva 85/337/CEE (sentenze di questa Corte n. 209 del 2011 e n. 120 del 2010).
2.4. Né, sotto altro aspetto, può convenirsi con l'ulteriore argomentazione svolta a sostegno della impugnazione dal ricorrente, secondo cui - dato che "la proroga potrebbe essere ammissibile per tutti i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni, cioè entro il termine di decadenza stabilito dal citato art. 26, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152" - "risulta, invece, sicuramente illegittima per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (in quanto precedenti all'entrata in vigore della normativa comunitaria)".
Rilevato, infatti che (per espressa previsione contenuta nella stessa norma) i termini di cui al richiamato comma 6 dell'art. 26 si applicano solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), va sottolineato che - oltre alla tempestiva introduzione della normativa provinciale in tema di valutazione di impatto ambientale di cui al più volte citato art. 9 della legge provinciale n. 28 del 1988 - il comma 4 del successivo art. 9-bis (aggiunto dall'art. 12 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recante "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia", con decorrenza, ai sensi dell'art. 28 della stessa legge provinciale, dal gennaio 2005) pone, proprio per le attività di cava, una esplicita disciplina transitoria in base alla quale: "L'esercizio delle attività considerate dai progetti o dai programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest'articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell'efficacia medesima ovvero sia stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione dell'impatto ambientale; b) la prosecuzione dell'attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato; c) la prosecuzione dell'attività sia autorizzata ai sensi delle norme di settore".
Orbene, tenuto conto che (come detto) i primi tre commi dello stesso art. 9-bis prevedono a regime un costante monitoraggio della perdurante positività della valutazione di impatto ambientale, dinamicamente inteso ad eventualmente disporre prescrizioni o modifiche in corso d'opera, subordinandone l'ulteriore prosecuzione (comma 3), appare del tutto apodittica ed errata (oltre che categoricamente smentita dalla Provincia resistente) l'affermazione del ricorrente, che paventa la possibile applicazione del nuovo regime di proroga anche "a progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (in quanto precedenti all'entrata in vigore della normativa comunitaria)".
2.5. Per le medesime ragioni deve ritenersi non fondata la questione riguardante l'art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2012, che, aggiungendo il comma 7-quater all'art. 37 della legge provinciale n. 7 del 2006, dispone che "L'articolo 7, comma 5 [nel testo modificato dall'art. 4, comma 2, legge prov. n. 14 del 2012], si applica anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge". Alle considerazioni svolte a sostegno della non fondatezza della questione riferita all'art. 4, comma 2 (che novella la disposizione la cui applicazione è richiamata dall'art. 13, comma 2), sembra potersi aggiungere che (come rilevato dalla Provincia) la norma censurata ha come fine anche quello di garantire parità di condizioni e di trattamento e ad evitare discriminazioni ingiustificate, e di ricomprendere sotto la stessa disciplina tutti i rapporti suscettibili di essere considerati come non esauriti, ovviamente sempre nel rispetto delle richieste procedure di valutazione di impatto ambientale.
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), promosse - in riferimento all'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.