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Corte dei Conti - sez. contr. Toscana - Parere 12 dicembre 2012, n. 460

Nota

 

La Sezione Toscana si pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Carmignano, volta a conoscere se la limitazione di cui all'art. 9, co. 6, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agoato 2012 n. 135 (che prevede un divieto specifico nei confronti degli enti locali in ordine alla costituzione di organismi variamente denominati e di qualsiasi natura giuridica per il disimpegno di funzioni fondamentali: "È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione"), sia operante anche per una fondazione che esercita funzioni culturali.

La Sezione ritiene che la limitazione prevista dall'art. 9, comma 6 del d.l. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 si applichi anche ad una fondazione che svolge funzioni culturali.

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati: Presidente Vittorio Giuseppone; Cons. Raimondo Pollastrini; Relatore 1° Ref. Laura d'Ambrosio (Componente); 1° Ref. Marco Boncompagni (Componente)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

Vista la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2012 il relatore Cons. Raimondo Pollastrini.

Premesso

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 17812/1.13.9 del 26 ottobre 2012, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Carmignano, in cui si chiede se la limitazione di cui all'art. 9, comma 6, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, sia operante anche per una fondazione che esercita funzioni culturali e, in caso di risposta affermativa, chiede di sapere se un fabbricato che il comune riceve in eredità da un artista, ai fini della creazione della fondazione in questione ad egli dedicata, possa, in alternativa, essere ceduto in comodato d'uso.

Considerato

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile da un punto di vista oggettivo.

Nel merito l'art. 9, comma 6, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (rubricato: Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi) introduce un divieto specifico nei confronti degli enti locali e precisamente recita: "È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione".

La norma, in un quadro normativo chiaramente indirizzato alla reinternalizzazione dei servizi, introduce un ampio e generalizzato divieto indirizzato a qualunque organismo "comunque denominato" che non può che riferirsi anche alle fondazioni (in tal senso si esprime anche altra sezione di questo istituto: Lombardia con deliberazione n. 403 del 11 settembre 2012), resta da chiarire se la funzione svolta dalla fondazione di cui trattasi rientri o meno nella limitazione di legge.

A tal fine, la norma si riferisce alle funzioni fondamentali svolte dall'ente locale. La definizione di funzioni fondamentali è contenuta nel comma 27 dell'articolo 14 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19 del d.l. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, che non cita espressamente al suo interno le funzioni culturali.

Tale definizione, però, come precisato dalla medesima norma, è diretta all'applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e pertanto è finalizzata alla corretta ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli di governo (Stato - Regioni - Enti locali). Per ciò che qui interessa, data la portata operativa generale della norma limitativa di cui all'art. 9, comma 6 citato, non può non ritenersi rientrante nel concetto di "funzione fondamentale" e "funzione amministrativa" (richiamato nella norma) anche la funzione culturale, difatti il D.P.R. 31-1-1996 n. 194 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del d.lg. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) annovera tra le funzioni dei comuni, all'art. 2, anche le "funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali".

Di talché il collegio ritiene che la limitazione dettata dall'art. 9, comma 6 del d.l. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 si applichi anche ad una fondazione che svolge funzioni culturali, rimettendo all'autonomia gestionale ed organizzativa dell'ente richiedente la scelta in merito alla concreta acquisizione e utilizzazione del fabbricato oggetto di donazione finalizzata alla costituzione della fondazione.

Nelle sopra esposte considerazioni e, inoltre limitatamente al quesito inerente la cessione del fabbricato in comodato d'uso, è il deliberato d'inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 17812/1.13.9 del 26 ottobre 2012.

Dispone

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Carmignano e al Presidente del relativo Consiglio.

 

 

 



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