Osservatorio sulla giurisprudenza del Consiglio di
Stato
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Giancarlo Montedoro
Sommario: 1. Beni culturali. - 2. Beni paesaggistici.
Consiglio di Stato, sez. I, 28 giugno 2012, n. 3088. In materia di imposizione del vincolo non sono ammessi atti equipollenti o procedimenti presunti
Sussiste la giurisdizione amministrativa se il provvedimento è comunque espressione di un potere di cui l'amministrazione è per legge titolare, senza che la gravità del concreto vizio possa ritornare ad incidere sull'individuazione della giurisdizione competente; tuttavia l'emanazione di un decreto ministeriale di imposizione del vincolo, unitamente alla notifica individuale dello stesso ed alla trascrizione, non tollerano atti equipollenti o procedimenti presunti; ne consegue che non può operare il particolare procedimento relativo alla prelazione amministrativa da parte del ministero per i beni e le attività culturali nel caso in cui il decreto di imposizione del vincolo non fosse stato notificato in forma amministrativa al proprietario e trascritto nei registri immobiliari.
Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5921 - Pres. Polito, Est. Malaschini. Ministero per i Beni culturali e rappresentanza in conferenza di servizi nel caso di competenza di più soprintendenze
L'art. 20, comma 4, lettera b), del d.p.r. 173 dell'8 giugno 2004, nella parte in cui attribuisce alla direzione regionale il potere di esprimere in sede di conferenza dei servizi il parere sugli interventi che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore, non può essere inteso come riconduzione cumulativa alla direzione regionale delle distinte attribuzioni delle soprintendenze interessate. Tale norma è, invece, ricognitiva di un potere di intervento in capo alla direzione regionale nel caso in cui si verifichi una evidente sovrapposizione di competenze, non facilmente scindibili stante la natura del bene da tutelare, tale da non consentire la separazione dei diversi aspetti in valutazione; oppure quando emerga un contrasto tra le diverse soprintendenze interessate che necessiti di essere risolto.
T.a.r. Lazio, sez. II, 25 luglio 2012, n. 6921 - Pres. Scafuri, Est. Maddalena. Natura giuridica del contratto di sponsorizzazione indiretta alla valorizzazione dei beni culturali e necessità dell'evidenza pubblica per l'individuazione dello sponsor
Nella sponsorizzazione indiretta all'attività di valorizzazione dei beni culturali dovrebbe accompagnarsi una concessione di beni pubblici e di servizio pubblico, con la conseguenza che lo sponsor va scelto sulla base delle regole dell'evidenza pubblica; conseguentemente sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia concernente una convenzione di sponsorizzazione e di concessione delle attività di valorizzazione, trattandosi di gestione di un servizio pubblico su di un bene pubblico.
T.a.r. Lombardia, sez. II, 19 dicembre 2011, n. 3239 - Pres. De Zotti, Est. Zucchini. Discrezionalità tecnica e beni culturali
E' ormai abbandonato l'orientamento che ammetteva la sostanziale insindacabilità della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sostenendosi ora invece la possibilità, per il giudice amministrativo, di valutare gli accertamenti tecnici della p.a. attraverso la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico adottato ed al relativo procedimento applicativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601); nello specifico settore dei beni culturali, l'accertamento dell'interesse storico e culturale implica l'applicazione di regole certamente di carattere tecnico e specialistico, seppure caratterizzate da un margine di opinabilità fisiologico; tale margine discende dalla inevitabile considerazione che il valore culturale e storico di un'opera - dal quale discende la dichiarazione di interesse di cui all'art. 13 d.lg. 42/2004 - è correlato alle concezioni culturali della società e dell'opinione pubblica in un determinato momento storico; ne consegue che il giudice amministrativo, per non sostituirsi arbitrariamente alle valutazioni dell'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, dovrà verificare il corretto esercizio dei poteri spettanti a quest'ultima sotto il profilo della completezza dell'istruttoria, della effettiva sussistenza dei presupposti per provvedere, nonché dell'effettiva osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza (cfr., fra le più recenti decisioni, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, sezione giurisdizionale, 10 giugno 2011, n. 418, con la giurisprudenza ivi richiamata e Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2607 e 30 giugno 2011, n. 3894).
Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5066 - Pres. Maruotti, Est. Scola. Inammissibile la sanatoria di abusi in zone paesaggistiche se vi sia aumento volumetrico
L'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata in sanatoria unicamente nei casi previsti dall'art. 167 d.lg. 42/2004, e cioè quando i lavori non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, sicché con un atto vincolato l'amministrazione deve respingere l'istanza di sanatoria, quando sono stati realizzati volumi di qualunque natura e tipologia, anche se essi siano qualificabili come "tecnici" in base alla normativa edilizia.
Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5063 - Pres. Maruotti, Est. Scola. Illegittima per eccesso di potere (o sviamento dal fine legale tipico) nella forma sintomatica del travisamento dei fatti l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune senza valutare l'incidenza della costruzione sulla visuale panoramica
E' viziata da eccesso di potere, ed è legittimamente annullato dalla soprintendenza statale ai sensi dell'art. 159 d.lg. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata da un ente locale per la sanatoria di un edificio che ha negativamente inciso sulla percezione della visuale panoramica, senza neppure valutare tale circostanza.
Consiglio di Stato, sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4562 - Pres. Giovannini, Est. Boccia. Prima del regolamento 19 giugno 2002, n. 165 la soprintendenza doveva dare comunicazione di avvio del procedimento di riesame ai fini dell'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica
Nel sistema normativo anteriore all'entrata in vigore del regolamento emanato col decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 165, la soprintendenza può legittimamente annullare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'autorità subdelegata solo se ha previamente dato formale comunicazione della pendenza del procedimento di riesame.