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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti

 

Sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80

E' costituzionalmente legittima la disposizione legislativa statale che disciplina la "incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano", e che in particolare prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro delegato, di concerto con il ministro per i Beni e le Attività culturali, "promuov[a] la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica". La norma sottende, infatti, un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica. Peraltro, l'attività di valorizzazione e di promozione svolta a livello nazionale dallo Stato, e per esso dal governo, non inibisce alle regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale. Il riconoscimento di siffatto principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali» non altera il riparto di competenze tra Stato e regioni ma, al contrario, ne esalta le potenzialità in quanto permette di evidenziare come lo scopo perseguito da Stato e regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, non possa che essere quello di realizzare un incremento qualitativo dell'offerta turistica. Con la norma impugnata, pertanto, il legislatore statale non ha oltrepassato i limiti posti dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Sentenza 4-18 aprile 2012, n. 96

E' costituzionalmente legittima, in relazione all'articolo 9 della Costituzione, la disposizione legislativa regionale (dell'Umbria) secondo cui possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa. L'ipotetico pericolo che un'eccessiva restrizione all'uso di fabbricati situati in fondi rustici possa determinare l'abbandono degli stessi fondi ed il progressivo spopolamento delle zone collinari, con conseguente compromissione del paesaggio, segnalato dal giudice a quo, non solo è legata ad incerte previsioni economico-sociali, non verificabili nella sede di un giudizio di legittimità costituzionale, ma contrappone un rischio futuro ipotizzato ad una necessità di tutela del paesaggio attuale e concreta, giustificata dalla comune esperienza. Emerge infatti in modo evidente l'interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di quella regionale, a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, che facciano ad esse perdere la loro intrinseca natura, per trasformarle in parchi turistici, nei quali l'attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma solo fittizia e subalterna ad attività alberghiere. Ciò determinerebbe l'alterazione del paesaggio, che deve essere invece tutelato e mantenuto, pur nella cura e nel rinnovamento delle strutture esistenti, nella sua essenziale natura agreste.

Sentenza 16-20 aprile 2012, n. 99

E' costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione) nonché per inosservanza dei limiti della competenza regionale concorrente in materia di energia (art. 4, comma primo, lettera e), dello Statuto di autonomia; art. 117, comma terzo, della Costituzione), la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) che consente soltanto ad alcune tipologie di soggetti (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio; giovani imprenditori agricoli; società agricole) di esperire la procedura semplificata per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas. Infatti tale disposizione comporta una restrizione rispetto alla disciplina statale di recepimento (art. 6, comma 9, d.lg. 3 marzo 2011, n. 28) e rispetto alla disciplina comunitaria a monte (direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Al contrario, per costante giurisprudenza della Corte, la disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non tollera eccezioni sull'intero territorio nazionale.

Sentenza 2-6 luglio 2012, n. 171

E' costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione nonché della relativa disciplina di legge, la disposizione legislativa regionale (del Lazio) che nelle aree naturali protette regionali consente il posizionamento e lo spostamento di strutture mobili ma non precarie senza alcun intervento dell'ente di gestione dell'area.

Sentenza 18-24 luglio 2012, n. 207

Spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42).

 

 



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