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Osservatorio sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Giancarlo Montedoro

Sommario: 1. Beni culturali. - 2. Beni paesaggistici.

1. Beni culturali

Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1540 - Pres. Maruotti, Est. La Guardia. In tema di partecipazione del soprintendente alla conferenza di servizi: occorre una dichiarazione motivata, non bastando note generiche per integrare gli assensi di legge

L'art. 25 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che disciplina l'ipotesi di conferenza di servizi, richiede una pronuncia espressa da parte dell'organo competente prevedendo che, nel caso di procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali per i quali si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, sostituisce l'autorizzazione ai sensi di cui all'art. 21 precedente; non può, pertanto, ritenersi sufficiente, al fine di integrare gli estremi di un parere favorevole, una nota della soprintendenza con la quale si esprime un giudizio generico favorevole sull'attività da compiersi (nella specie, il recupero di un antico edificio sottoposto a tutela).

Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6164 - Pres. Maruotti, Est. Meschino. La sanatoria dei manufatti edilizi in zone vincolate si decide con riferimento allo stato di diritto esistente nell'area al momento della definizione della domanda

Nel caso di realizzazione di una costruzione in tempi diversi, che abbia dato luogo alla formazione di un manufatto completamente nuovo dopo l'introduzione del vincolo, si deve tenere conto del vincolo apposto sull'area in data anteriore a quella di definizione dell'abuso, che deve essere considerato nel suo complesso.

Nella specie il vincolo stesso era stato imposto ex lege ai sensi della legge regionale n. 8 del 1983 e della legge nazionale, n. 431 del 1985, dovendo perciò essere valutata la domanda di sanatoria rispetto al vincolo in essere.

La sezione ha richiamato il principio statuito dalla sentenza n. 20 del 1999 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, per il quale, ai sensi dell'art. 31 comma 1 della legge n. 47 del 1985, "l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria".

Il principio è stato affermato anche con riferimento ai beni oggetto di vincoli culturali.

T.A.R. Palermo Sicilia, sez. I, 13 gennaio 2012, n. 41 - Pres. Maisano, Est. Tulumello. Le condizioni dell'estensione dei vincoli archeologici

L'amministrazione dei beni culturali può estendere il vincolo di cui agli artt. 1 e 3, legge 1 giugno 1939, n. 1089, ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti, purché, in tale ipotesi, i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, e non sussista la possibilità di adottare soluzioni meno radicali, dovendosi evitare, in ogni caso, che l'imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse cui è preordinata.

2. Beni paesaggistici

Consiglio di Stato, sez. VI, 04 ottobre 2011, n. 5431 - Pres. Coraggio, Est. Pannone. Sempre in tema di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico: il Consiglio di Stato conferma che non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento approvato con il d.m. 19 giugno 2002, n. 165 (il quale ha aggiunto il 1º comma bis dell'art. 4 del regolamento approvato con d.m. 13 giugno 1994, n. 495), il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento; tale scelta normativa (dapprima operata in via regolamentare e successivamente - con l'art. 159 del d. lg 42/2004 - confermata anche in via primaria) si giustifica in ragione della considerazione che, una volta rilasciato il nulla osta da parte della regione (o dell'ente locale subdelegato), la successiva fase di riesame del nulla osta da parte del ministero per i Beni e le Attività culturali si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e complesso procedimento (volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi) avviato ad istanza di parte con la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5163 - Pres. Coraggio, Est. Giovagnoli. Voto della commissione provinciale sulle bellezze naturali non incide sui poteri delle Sovrintendenze di controllare la legittimità dei nulla osta paesaggistici

In tema di tutela ambientale, il voto espresso sul progetto di un fabbricato dal soprintendenze o dal suo delegato nell'ambito della commissione provinciale per le bellezze naturali, per le sue competenze istruttorie e consultive non si sostituisce né si sovrappone al controllo di legittimità delle autorizzazioni paesistiche di competenza statale di cui all'art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

Consiglio di Stato, sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4429 - Pres. Severini, Est. Malaschini. Spetta allo stato il potere di imporre un vincolo paesaggistico sull'intero territorio di un comune

La sentenza sulla scorta di precedente giurisprudenza ha riconosciuto allo Stato il potere di porre un vincolo paesaggistico sull'intero territorio di un comune (in senso conforme Cons. Stato, IV, 6 dicembre 1985, n. 596; VI, 4 aprile 1997, n. 553, IV, 20 marzo 2006, n. 1470).

La sezione sesta ha richiamato la propria precedente decisione n. 3540 del 27 giugno 2001, a tenore della quale il provvedimento con il quale si impone un vincolo paesaggistico ambientale, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio di un comune, deve essere motivato sulla base di concreti e specifici indici dell'interesse paesistico dominante e non già con riferimento ad un mero rapporto di vicinanza delle aree più urbanizzate rispetto a quelle di più diretto ed immediato rilievo paesistico.

Quale corollario ne deriva che il decreto di vincolo non potrà certamente imporre limiti su di un intero territorio comunale, qualora il provvedimento sia motivato con richiamo a ragioni ed apprezzamenti che, per la loro genericità, potrebbero giustificare l'imposizione del vincolo in questione su qualsiasi territorio dello Stato.

T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 1777 - Pres. Conti, Est. Cicchese. Politica ed amministrazione in tema di tutela ministeriale dei beni paesaggistici

Ai sensi dell'art. 3, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, agli organi di governo è demandata la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, per cui è il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, non il relativo ministro, ad essere competente ad emettere il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta paesistico regionale, concernente la realizzazione di opere ai sensi dell'art. 7, legge 1497/1939.

 

 



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