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Osservatorio sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Giancarlo Montedoro

Sommario: 1. Beni culturali. - 2. Beni paesaggistici.

1. Beni culturali

Cons. Stato, Ad. gen., 26 maggio 2011, n. 2494/10 - Pres. De Lise, Est. Mosca. Importante pronuncia in sede consultiva in tema di verifica del carattere culturale del bene e privatizzazione degli enti pubblici

In tema di tutela dei beni di interesse storico-artistico, la disposizione di cui all'art. 12 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che attribuisce un potere di verifica all'amministrazione dei beni culturali, va applicata anche in presenza di già intervenuti processi di privatizzazione dell'ente pubblico, in quanto quella di "bene culturale" costituisce una caratteristica intrinseca del bene stesso, che non può essere persa in virtù del semplice mutamento del regime giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento.

Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3894 - Pres. Maruotti, Est. Contessa. Caratteri della valutazione amministrativa circa l'interesse storico-artistico

Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse storico-artistico su un immobile, tali da giustificare l'apposizione del relativo vincolo, costituiscono espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità tecnica, sia momenti di propria discrezionalità amministrativa; tale valutazione è espressione di una prerogativa esclusiva dell'amministrazione e può essere sindacato in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta da valutarsi nella sua portata complessiva, sicché, in presenza di valutazioni di interesse storico-artistiche fondate su una pluralità di indici rivelatori, non è sufficiente che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità per infirmare nel complesso la validità delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l'attendibilità del giudizio espresso dall'organo competente (nella specie, è stata confermata la decisione di primo grado che aveva rigettato l'impugnazione dell'atto impositivo del vincolo di bene culturale al velodromo P. B. di C. - una delle prime piste ciclistiche olimpioniche realizzate in Italia - coincidente, nonostante i numerosi ed incisivi interventi di ristrutturazione e manipolazione subìti nel corso dei decenni, per sagoma, dimensioni generali, collocazione e finalità di utilizzo con il velodromo realizzato fra il 1921 e il 1923).

Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4992 - Pres. Severini, Est. Vigotti. In tema di aventi titolo alla deducibilità delle spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089

Ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 512, legge incentivante l'attività conservativa privata del patrimonio culturale, gli aventi titolo alla deducibilità delle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono tutti coloro che a vario titolo sono tenuti alla conservazione della cosa, quindi non soltanto il proprietario, ma anche chi abbia per qualsiasi altro titolo (usufrutto, locazione, comodato, ecc.), il possesso o la detenzione della cosa. Gli obblighi conservativi in questione non sono, invero, solo quelli imposti indirettamente o direttamente in via amministrativa ai sensi degli artt. 14 e 16, l. 1089/1939, ma anche quelli che nascono ex re, vale a dire direttamente dalle obiettive esigenze della cosa e dall'obbligo legale di sua conservazione (che, oggi, l'art. 30 comma 3, d.lg. 42/2004 esplicita a carico di "proprietari, possessori o detentorii"); questi, pur approvati dall'Amministrazione dei beni culturali , derivano da tali obiettive esigenze del manufatto, e l'obiettiva necessità della spesa è tecnicamente attestata proprio da siffatti provvedimenti di approvazione, la cui domanda prescinde dal titolo proprietario. Non vi è dubbio, pertanto, che l'acquirente, in pendenza della condizione sospensiva dell'alienazione, cui sia già stata trasferita la detenzione della cosa, indipendentemente dall'avvenuta perfezione della sua condizione di proprietario, possa essere considerato quale soggetto obbligato alla conservazione dell'immobile in esame, perché quanto meno suo detentore e richiedente la legittimazione all'intervento.

T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia, sez. I, 19 dicembre 2011, n. 574 - Pres. Corasaniti, Est. De Piero. Condizioni per qualificare le piazze e le vie come bene culturale

L'art. 10 comma 3, d.lg. 42/2004 stabilisce che sono beni culturali "le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose"; tra le quali cose, il successivo comma 4, ricomprende, alla lett. g) "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse artistico o storicoo", ma ciò avviene non ipso jure, per qualità intrinseche del bene, bensì solo "quando sia intervenuta la dichiarazione ("di interesse culturale") prevista dall'art. 133".

2. Beni paesaggistici

Cons. Stato, sez. VI , 4 ottobre 2011, n. 5431 - Pres. Coraggio, Est. Pannone. Annullamento ministeriale di nulla osta paesaggistico e superfluità della comunicazione di avvio del procedimento dopo il d.m. n. 165 del 2002.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento approvato con d.m. 19 giugno 2002, n. 165, il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2011, n. 5500 - Pres. Numerico, Est. Realfonzo. In tema di valutazioni tecniche e qualificazione di area boscata

Ai sensi dell'art. 82 lett. g) d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, che prevede l'imposizione del vincolo paesaggistico su terreni coperti da boschi, la qualificazione di un'area come "boscata" o meno attiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa; pertanto in presenza di valutazione effettuata dalla Commissione consultiva per i beni ambientali della ricorrenza del vincolo in ragione della presenza di flora arborea non vi è spazio per contestare i presupposti costitutivi di quest'ultima.

Spetta alla valutazione tecnica dell'amministrazione decidere se il bosco ricorra anche nel caso in cui l'area sia parzialmente boscata e per il resto coperta da macchia arbustiva ed in caso di giudizio positivo sulla ricorrenza del bosco, in tali condizioni, non sussiste violazione di legge ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del T.u. 8 giugno 2001, n. 327.

Cons. di Giustizia per la Regione siciliana, 24 ottobre 2011 - Pres. Virgilio, Est. Corbino. In tema di efficacia del vincolo paesaggistico

L'efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze naturali di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori dei beni ha inizio dal momento in cui, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco delle località predisposto dalla Commissione ivi prevista e nel quale è compresa la bellezza di insieme viene pubblicato nell'albo dei comuni interessati.

Tar Veneto, sez. I, 6 ottobre 2011 - Pres. Borea, Est. Savoia. L'autorizzazione paesaggistica condizionata è conforme al principio di sussidiarietà orizzontale

In una prospettiva di limitazione della potestà pubblica negatoria dell'iniziativa privata che valorizzi il principio di sussidiarietà, la composizione di interessi ben può raggiungersi mediante l'apposizione di condizioni e prescrizioni all'autorizzazione paesaggistica.

T.a.r. Sardegna [ord. cautelare], sez. II, 18 marzo 2011, n. 135 - Pres. Panunzio, Est. Plaisant. Il regime giuridico della fascia costiera è individuato dai piani paesaggistici regionali

Poiché il Codice dei beni culturali e del paesaggio demanda la determinazione del regime giuridico della fascia costiera nei trecento metri dalla linea di battigia ai piani paesaggistici regionali, l'art. 13 l.reg. Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4, va inteso nel senso che gli interventi derogatori da esso previsti sono legittimi solo in quanto sorretti da una conforme valutazione operata da tali piani.

 

 



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