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Decreto interministeriale 2 marzo 2011

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il ministro per i Beni e le Attività culturali

Laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il restauro

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011)

 

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell' art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, istituiti dalle Università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/1990, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all' art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.

3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica professionale di cui al comma precedente.

4. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n. 270/2004.

5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 del d.I. n. 87/2009, con decreto del Miur di concerto con il Mibac, sentita la Commissione Interministeriale Mibac-Miur di cui all' art. 5 del d.I. n. 87/2009, sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto.

6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle università previo parere favorevole della Commissione Interministeriale Mibac-Miur di cui all' art. 5 del d.I. n. 87/2009, nel rispetto dei requisiti necessari di cui al comma 5.

7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali le università prevedono l'inserimento di tali corsi nel regolamento didattico d'ateneo, sono approvate dalle stesse in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all' inizio di ciascun anno accademico.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, ai corsi omologhi organizzati dalle accademie di belle arti, dalle scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del ministero per i Beni e le Attività culturali, nonché ai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tenuto conto che le predette istituzioni rilasceranno un titolo equipollente alla laurea magistrale di cui al presente decreto. L'attivazione dei corsi da parte di altri soggetti pubblici o privati resta, invece, subordinata al previo accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale n. 87 del 26 maggio 2009.

Art. 2

1. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal Mibac con d.m. n. 86/2009, in attuazione dell'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono aver acquisito le competenze professionali previste dal decreto Mibac n. 86/2009.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12.

4. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

5. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa.

6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione di un congruo numero intero di crediti formativi per ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Il numero massimo degli esami è 30.

3. Secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 4

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere superiore al trenta per cento.

3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f) del decreto ministeriale n. 270/2004.

Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale del Restauratore di Beni Culturali.

2. La prova finale:

a) consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il ministro per i Beni e le attività Culturali;

3. La Commissione per la prova finale è composta da 7 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC, scelti tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno 10 anni, e da 2 membri designati dal Miur. Nella fase di prima applicazione, il Mibac designerà i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 6

1. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

2. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell' art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 7

1. A decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate ai sensi del d.m. 28 dicembre 2010, di cui in premessa.

2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l' iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, e L-43 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 e di Laurea magistrale LM-11 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007. Le università ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i CFU già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso.

3. Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca di concerto con il ministro per i Beni e le attività Culturali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

 

 

 



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