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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti

 

Sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 67

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, le disposizioni legislative regionali (della Basilicata) che precludono in assoluto la realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS), in contrasto con la disciplina protezionistica statale che si limita a subordinare tali interventi alla valutazione di incidenza.

La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, infatti, è intesa ad assicurare livelli di protezione non solo adeguati ma anche uniformi, fungendo così da limite invalicabile per la legislazione regionale. L'esigenza di una valutazione unitaria del sistema "ambiente", insomma, non tollera discipline regionali differenziate, che insidiano l'organicità della tutela complessiva già individuata a livello nazionale.

Sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 70

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, le disposizioni legislative regionali (della Basilicata) che devolvono ad un regolamento deliberato dal consiglio regionale anziché dall'ente parco la disciplina di attività e opere da realizzarsi nel territorio del parco, peraltro con la possibilità di deroga rispetto alla normativa di tutela dettata dallo Stato, in contrasto con la legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Sentenza 7-11 marzo 2011, n. 88

La speciale legislazione di "tutela delle minoranze linguistiche storiche", di cui all'articolo 6 della Costituzione e alla legge 15 febbraio 1999, n. 482, non esaurisce le forme di riconoscimento e sostegno del pluralismo linguistico, che possono essere realizzate con finalità riconducibili all'articolo 9 della Costituzione, per cui sono costituzionalmente legittime le disposizioni legislative reginali (del Friuli-Venezia Giulia) che attribuiscono alla regione la facoltà di sostenere gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, che operano "nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti" oggetto delle disposizioni stesse.

Sentenza 18-21 aprile 2011, n. 153

Le fondazioni lirico-sinfoniche, ancorché privatizzate, conservano una marcata impronta pubblicistica, come si ricava tra l'altro dall'inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al d.lg. 12 aprile 2006, n. 163. Tali enti presentano inoltre carattere nazionale, non tanto perché tutta la legislazione di riferimento li qualifica in tal senso, quanto perché le loro finalità - ossia la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici, l'educazione musicale della collettività - travalicano largamente i confini regionali e si proiettano in una dimensione estesa a tutto il territorio nazionale, risultando pure significativa la circostanza che lo Stato abbia sovvenzionato e continui a sovvenzionare i predetti soggetti con ingenti flussi di denaro.

Pertanto le disposizioni legislative statali che prevedono il riassetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche vanno ascritte alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali", di competenza esclusiva statale ex articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione.

D'altro canto l'assoggettamento al codice civile per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa ad hoc fa sì che per tali aspetti le fondazioni lirico-sinfoniche vadano ricondotte alla materia "ordinamento civile", anch'essa di esclusiva competenza statale in base all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

La legittimazione dello Stato ad intervenire in tema di fondazioni lirico-sinfoniche deriva altresì dall'articolo 9 della Costituzione, laddove consente di andare "anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni di cui all'art. 117 Cost." (sentenza n. 307 del 2004), e si può ipotizzare di ricollegarla pure alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dei beni culturali, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

 



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