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Decreto legge 30 aprile 2010, n. 64

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

(testo coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100) [*]

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2010)

 

Art. 1 - Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto, di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;

a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;

b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;

c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile;

d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;

d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.

f-bis) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i Sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;

b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;

d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;

e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, così come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;

f) prevedere che sia mantenuta la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo - lirica, balletto, musica sinfonica - come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;

g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro missione di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui del resto sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.

2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2 - Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3 - Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1¼ gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4".

3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento dell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti "aggiunti", nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.

6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

"4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini".

8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della Missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4 - Disposizioni in materia di attività culturali

1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Art. 5 - Disposizioni in materia di attività cinematografiche

(Soppresso).

Art. 6 - Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La Società italiana degli autori ed editori (SlAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SlAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.";

b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: "Per le opere cinematografiche" sono inserite le seguenti: "e per le opere audiovisive".

2. E' abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente, di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458.

2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1¼ dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 è inserito il seguente:

"446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali artt. 12, 13, 14."

3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 - Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.

2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAlE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAlE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di lMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.

Art. 7-bis - istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia

1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità Tecnica di Missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri "150 anni dell'Unità d'Italia" e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2.

Art. 8 - Abrogazioni

1. (Soppresso).

2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "sentito il Dipartimento dello spettacolo" e le parole: "di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo" sono soppresse.

3. Sono abrogati:

a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;

b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: "dell'articolo 1, commi sesto e settimo" sono soppresse;

c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) l'articolo 14 del decreto-legge 1¼ ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

Note

[*] Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono in carattere corsivo.

 



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