Corte costituzionale
Sentenza 2-6 novembre 2009, n. 282
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Francesco Amirante (Presidente); Ugo De Siervo; Paolo Maddalena; Alfio Finocchiaro; Alfonso Quaranta; Franco Gallo; Luigi Mazzella; Gaetano Silvestri; Maria Rita Saulle; Giuseppe Tesauro; Paolo Maria Napolitano; Giuseppe Frigo; Alessandro Criscuolo; Paolo Grossi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4, e 5 della legge della regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della regione Molise), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 luglio 2008, depositato in cancelleria il 31 luglio 2008 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2008.
Udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2008 e depositato il successivo 31 luglio (reg. ric. n. 41 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere a) ed e), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k) l), m) e n), 3, 4 e 5, della legge della regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della regione Molise), pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del 31 maggio 2008, n. 12.
2. Premette il ricorrente che, come sancito nell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008, la regione Molise, "nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalità di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e più produttivi".
Il ricorrente si duole che la legge in esame contraddirebbe le enunciate finalità dettando disposizioni idonee a rallentare l'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici.
Il ricorrente, a questo proposito, cita il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dell'11 dicembre 1997, ratificato, in Italia, con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché con la direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e con la direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/32/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio), recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).
3. Una prima censura riguarda l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k) l), e n), della legge regionale n. 15 del 2008, che individua "aree non idonee" all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Più precisamente, le impugnate previsioni subordinano l'idoneità all'installazione dei predetti impianti alla presenza di un accordo con gli enti locali o con i proprietari delle abitazioni eventualmente situate in zone limitrofe (così le lettere h) e i)), ovvero dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto (così in particolare le lettere e), g), j), k), l) e n)).
Detti divieti, pur espressione della competenza legislativa concorrente in materia di produzione dell'energia e di governo del territorio e pur previsti dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, non appaiono, al ricorrente, motivati, né le distanze e le condizioni a tal fine imposte sono giustificate tecnicamente, dal momento che la citata disposizione statale prevede che le limitazioni all'installazione possano essere apposte non in via generale, ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti. Sicché - prosegue la difesa erariale - il divieto assoluto precluderebbe "in via generale la costruzione di impianti, non consentendo l'espletamento del procedimento amministrativo autorizzatorio all'interno del quale devono essere valutati, nel caso concreto, i requisiti degli impianti e la loro rispondenza alle prescrizioni normative e agli interessi pubblici primari della tutela dell'ambiente, della sicurezza e dell'efficienza del sistema energetico".
Da ciò deriverebbe la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, esprimendo l'invocato art. 12 un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".
La censurata disciplina legislativa regionale confliggerebbe, altresì, con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto, limitando aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia, creerebbe uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa.
4. Per il ricorrente la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera m), che vieta gli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale, violerebbe il disposto dell'art. 1, comma 7, lettera l), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), secondo cui sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.
La competenza statale in materia - aggiunge la difesa erariale - è confermata anche dallo stesso art. 12 del decreto legislativo n. 387 n. 2003 che, al comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), stabilisce che "per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima".
Per il ricorrente, le citate disposizioni statali devono considerarsi principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nonché di governo del territorio, e come tali vincolanti la potestà legislativa regionale di tipo concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
5. Il ricorrente denuncia, altresì, l'incostituzionalità degli artt. 3 e 5 della legge regionale in oggetto.
L'art. 3 fissa limiti massimi di potenza installabili, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti statali che indicano gli specifici obiettivi regionali. I limiti sono estesi anche a livello comunale. E' inoltre individuata una potenza minima per le macchine installabili.
Per la difesa erariale detta disposizione sospenderebbe di fatto l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualità e le modalità ivi indicate, fino all'approvazione della ripartizione degli obiettivi fra le regioni. Così statuendo, la censurata previsione violerebbe l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in quanto in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 che, in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", fissa il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni.
Più precisamente - sottolinea l'Avvocatura dello Stato - il comma 4 dello stesso art. 12 prevede che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
Per la parte ricorrente, l'indicazione di tale procedimento deve qualificarsi come principio fondamentale, giacché la disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenza n. 364 del 2006).
Questi rilievi sono mossi, nel ricorso, anche avverso la previsione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2008, che estende l'attuazione della medesima anche alle fasi istruttorie avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore. Secondo il ricorrente, per gli operatori che avevano già inoltrato la richiesta di autorizzazione unica sarebbero mutate le condizioni per l'autorizzazione degli impianti, in contrasto con il predetto principio fondamentale.
6. Il ricorrente ha, infine, impugnato l'art. 4 della legge regionale in questione.
Questa disposizione individua taluni corrispettivi di natura economica a carico del proponente. In particolare si richiede un contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti, ma che si differenzia sostanzialmente a seconda della fonte.
Per la difesa erariale, tale misura, oltre ad apparire illogica e discriminatoria, sortirebbe un effetto restrittivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per l'esercizio della libera iniziativa economica e per la libera concorrenza, in violazione degli articoli 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La contestata misura - aggiunge il ricorrente - contrasterebbe altresì con il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle regioni, secondo il disposto dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, confermato anche dall'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, secondo cui "lo Stato e le regioni [...] garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale".
7. Infine, il ricorrente denuncia, a carico di tutte le impugnate disposizioni, la violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, che impongono l'obbligo del rispetto del diritto comunitario ed internazionale riservando allo Stato la competenza in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.
8. La regione Molise non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettere a) ed e), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5, della legge della regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della regione Molise).
1.1. L'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), è sospettato d'incostituzionalità per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per lo squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione di energia conseguente alla aprioristica limitazione dell'accesso al relativo mercato, nonché dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto ritenuto incompatibile con il principio fondamentale, di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, a mente del quale le limitazioni all'installazione possono essere apposte non in via generale, bensì in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti.
L'art. 2, comma 1, lettera m), relativo agli impianti eolici off-shore, violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale di cui agli artt. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004, e 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che attribuisce allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo.
L'art. 3, che fissa limiti massimi di potenza nelle more della definizione degli specifici obiettivi regionali, e l'art. 5, che estende la disciplina regionale in oggetto anche alle fasi istruttorie già avviate, violerebbero l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, sospendendo di fatto l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualità ivi indicata, sarebbero incompatibili con il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che fissa il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione alle installazioni in parola.
L'art. 4 è censurato in quanto contemplerebbe misure patrimoniali di compensazione in contrasto con gli artt. 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, trattandosi di misura illogica e discriminatoria, nonché con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto incompatibile con il principio fondamentale desumibile dall'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, e dall'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, che pone il divieto di prevedere siffatte misure a favore delle regioni.
Tutte le succitate disposizioni sono, infine, impugnate per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione, in quanto ritenute ostative al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato.
2. Con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della regione Molise), il Consiglio regionale del Molise ha introdotto una nuova disciplina organica degli impianti in parola e ha abrogato la legge regionale n. 15 del 2008, statuendo nel contempo l'inefficacia delle "linee guida" adottate dal medesimo Consiglio con la deliberazione n. 167 del 10 giugno 2008 (art. 5, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2009).
Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha depositato alcun atto di rinuncia.
Ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere questa Corte sottolinea la necessità di verificare la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate (cfr., tra le più recenti, le sentenze n. 234, n. 225, n. 200 e n. 74 del 2009).
Nel presente giudizio, questo presupposto non trova riscontro. Infatti, l'immediata operatività delle censurate disposizioni deriva dalla loro portata normativa, avendo l'art. 2 fissato divieti idonei a precludere l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Dal canto loro, le altre disposizioni, incidendo sui molteplici procedimenti amministrativi in corso, hanno senza dubbio dispiegato i loro effetti sin dalla entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 2008.
3. Nel merito, questa Corte ribadisce che la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio (v. la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali.
L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003.
La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nella citata direttiva n. 2001/77/CE e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo.
In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa Corte, i principi fondamentali in materia (così la sentenza n. 364 del 2006). Ulteriori principi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato "il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice" (sentenza n. 383 del 2005).
E', dunque, alla stregua di tali principi che vanno scrutinate le singole disposizioni impugnate dal ricorrente.
4. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.
4.1. Le censurate previsioni di cui all'art. 2 individuano una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici.
Dal canto suo, la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il compito di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio".
E' ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le regioni a "procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti", ma ciò può aver luogo solo "in attuazione" delle predette linee guida. Al momento attuale non risulta che le linee guida siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata.
Al riguardo, questa Corte ha precisato che "la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa" (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.
Il legislatore molisano ha, invece, disatteso questa impostazione.
Pertanto, l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
5. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.
5.1. L'impugnata disposizione vieta l'installazione degli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale.
Sennonché, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, "per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima". Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004, allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alla "utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia".
Le evocate disposizioni legislative statali operano quali princìpi fondamentali nella materia concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".
Pertanto, la censurata disposizione è illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
6. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto gli artt. 3 e 5 della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.
6.1. Per il ricorrente gli artt. 3 e 5 sarebbero in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che fissa in centottanta giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla installazione degli impianti in oggetto.
Il censurato art. 3 dispone che sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto dei limiti ivi previsti (in particolare, l'art. 3 fissa un numero massimo di pali e di parchi eolici, e una potenza massima complessiva, per l'intero territorio regionale, degli impianti fotovoltaici).
Il censurato art. 5, dal canto suo, estende l'operatività di tali limiti anche ai procedimenti amministrativi in corso, "relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite".
Così disponendo, dette disposizioni determinerebbero, per il ricorrente "di fatto", la sospensione delle autorizzazioni di tutti gli impianti eccedenti i previsti limiti fino alla ripartizione degli obiettivi tra le regioni. Si tratterebbe, dunque, di una sorta di moratoria sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali.
L'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del 2003 contempla gli "obiettivi indicativi nazionali". Questi sono così disciplinati dall'art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 2001/77/CE: "gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità".
Queste relazioni sono aggiornate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 387 del 2003, sentita la Conferenza unificata.
Per quanto riguarda gli "obiettivi indicativi regionali", l'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003 stabilisce che la Conferenza unificata effettua la ripartizione degli obiettivi indicativi nazionali tra le regioni "tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale". Dal canto loro, le regioni "possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali".
Il rilascio delle autorizzazioni in oggetto non è, peraltro, subordinato alla previa definizione degli "obiettivi indicativi regionali".
A sua volta, l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nel fissare il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento in parola, sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale, come già riconosciuto da questa Corte, in quanto "tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (sentenza n. 364 del 2006).
Mentre, quindi, il principio fondamentale impone la conclusione del procedimento entro il suddetto termine perentorio, l'impugnato art. 3 contempla la necessità della previa adozione degli obiettivi indicativi regionali, non circoscritta temporalmente, e fissa, sia per gli impianti eolici sia per quelli fotovoltaici, alcuni limiti ulteriori di tipo quantitativo il cui raggiungimento preclude il rilascio di nuove autorizzazioni.
Quanto alla censura avente per oggetto l'art. 5, se il legislatore regionale non può contraddire il principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, a maggior ragione lo stesso legislatore non può evidentemente estendere l'operatività della disciplina in questione ai procedimenti amministrativi in corso, con conseguente elusione del termine di centottanta giorni.
7. La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata.
7.1. L'impugnata disposizione contempla il versamento di una somma di denaro, a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto. Si tratta, dunque, di una "misura di compensazione", come correttamente rimarcato dal ricorrente, giacché l'esborso così imposto si rivela destinato a bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale causata dalla realizzazione dell'impianto.
Le disposizioni legislative statali invocate, quali parametri interposti, sono l'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003, a mente del quale "l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province", nonché l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, secondo cui, ai fini dell'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, anche il legislatore regionale può prevedere "eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale".
Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Per effetto di tale pronuncia, anche al legislatore regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le regioni, né le Province eventualmente delegate.
L'interpretazione testuale della denunciata disposizione ed i relativi lavori preparatori conducono a ritenere che essa abbia identificato, quali destinatari delle previste misure di compensazione, la regione o la Provincia eventualmente delegata.
Così statuendo, dunque, il denunciato art. 4 è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
8. Restano assorbite le ulteriori censure.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l), m) e n), 3, 4 e 5, della legge della regione Molise 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della regione Molise.