Presidente del Consiglio dei ministri
Ordinanza 11 luglio 2008, n. 3692
Interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare
la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei
(pubbl. in G.U. n. 170 del 22 luglio 2008)
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
Considerato che per fronteggiare la grave situazione di criticità che caratterizza l'area archeologica di Pompei si rende necessario ed urgente adottare misure straordinarie atte a scongiurare la paralisi delle attività finalizzate alla tutela dell'ingente patrimonio storico-artistico presente sull'area archeologica di Pompei;
Ritenuto che tale contesto di rischio impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, volte sia ad acquisire la disponibilità di beni e servizi che a definire procedure amministrative di carattere informativo e di intervento immediato nell'ambito della definizione di un quadro organico di idonei dispositivi operativi e di misure di carattere preparatorio adeguati a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Tenuto conto che la straordinarietà della situazione determinatasi nell'area archeologica di Pompei richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;
Vista la nota del ministro per i Beni e le Attività culturali dell'8 luglio 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il Prefetto Renato Profili è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, predispone un apposito Piano degli interventi, da sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione di cui al comma 9, che prevede:
a) misure dirette alla messa in sicurezza e alla salvaguardia dell'area archeologica di Pompei comprese le aree dei siti di Ercolano e di Castellammare di Stabia;
b) l'allontanamento degli insediamenti allocati abusivamente nell'area archeologica e nelle vie immediatamente adiacenti, e dei soggetti cui è stata revocata la concessione, anche avvalendosi delle Forze di Polizia;
c) la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria occorrenti per impedire il degrado di beni archeologici e per consentirne la piena fruizione da parte dei visitatori;
d) l'attivazione delle necessarie iniziative per l'affidamento, a soggetti privati, dei servizi di vigilanza nell'area archeologica di Pompei, con l'adozione dei necessari provvedimenti finalizzati alla migliore razionalizzazione dell'impiego del personale della Pubblica Amministrazione in servizio nel sito archeologico, anche in deroga all'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e) il conseguimento di sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie per la messa in sicurezza del sito archeologico;
f) l'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna, con particolare riferimento a quelle funzionali alla sicurezza del sito e dei suoi visitatori ed al ripristino ambientale ivi comprese quelle inerenti alla realizzazione delle opere di ristrutturazione degli edifici ubicati nell'area del sito archeologico da destinare a sede della soprintendenza.
3. Al Commissario delegato, in ragione dei maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza è riconosciuto un compenso mensile pari al 60% del trattamento economico spettante in godimento alla data di conferimento dell'incarico.
4. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato, all'Amministrazione regionale, all'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, alla Provincia di Napoli ed agli Enti locali interessati.
5. Il Commissario delegato, che è tenuto a stabilire la propria residenza a Napoli per tutta la durata dello stato di emergenza, riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al ministero per i Beni e le Attività culturali, sulle iniziative adottate per il superamento dell'emergenza.
6. Al fine di assicurare il perseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in premessa, il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, può esercitare, nel territorio dell'area del sito archeologico, i poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in materia di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, in sostituzione degli organi ordinariamente competenti, con effetti limitati alla durata dello stato di emergenza.
7. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività commerciali debitamente autorizzate nei luoghi di valore culturale circostanti l'area archeologica oggetto della presente ordinanza, il Commissario delegato, anche in deroga alla normativa vigente in materia, provvede all'adozione di un Piano di individuazione e disciplina delle aree nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Il predetto Piano è sottoposto dal Commissario delegato al preventivo parere delle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, che deve essere rilasciato nel termine di dieci giorni decorsi i quali si intende acquisito con esito positivo.
8. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, il Commissario delegato può richiedere al Prefetto di Napoli l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi del Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
9. Il Commissario delegato è altresì autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata cessazione delle attività insediate nell'area archeologica di Pompei, anche in deroga agli affidamenti già effettuati ai sensi della normativa vigente ove risultino inerzie ed inadempimenti da parte degli appaltatori. Il Commissario delegato può altresì disporre la sospensione temporanea delle autorizzazioni in precedenza accordate.
10. Ferme restando le competenze della Soprintendenza archeologica di Pompei in materia di tutela dei beni archeologici, nell'espletamento delle iniziative volte alla tutela del patrimonio archeologico il Commissario delegato provvede d'intesa con il Sovrintendente di Napoli e Pompei.
11. Al fine di supportare il Commissario delegato nel superamento del contesto emergenziale e per assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica dell'avanzamento e della congruità delle procedure di realizzazione degli interventi, è istituita, con apposito decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento presieduta dal Capo di Gabinetto e composta dal Segretario Generale del medesimo ministero, da un esperto nominato dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo di Gabinetto della Regione Campania o suo delegato e dal Sovrintendente di Pompei, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
12. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico, amministrativo e tecnico all'espletamento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a costituire un'apposita struttura presso gli Uffici della Sovrintendenza di Napoli e Pompei, composta da cinque unità di personale appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alla Regione, alle Amministrazioni locali ed Enti pubblici previa autorizzazione di quest'ultime. Al predetto personale è riconosciuto un compenso determinato con provvedimento del Commissario delegato.
13. Il Commissario delegato, in ragione del fondato pericolo di interruzione del funzionamento delle attività nel sito nell'area archeologica di Pompei, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo ivi impiegati, in deroga all'art. 8 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché procedere ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.
2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta del Commissario delegato. A tal fine i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004 sono ridotti della metà.
Art. 3
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli
3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117,
119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63,
65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130,
132, 141 e 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive
modificazioni;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 52;
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni,
art. 8;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 50 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1998, n. 66;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale
oggetto di deroga (5).
Art. 4
1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di 40.000.000 di euro da trasferire dalla contabilità del sovrintendente di Pompei ad una contabilità speciale intestata al Commissario delegato, appositamente istituita anche in deroga alle norme in materia di contabilità speciale.
2. Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite al Commissario delegato sulla contabilità speciale e rimangono vincolate all'effettuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza tranne la percentuale dello 0,5% che può essere destinata alla copertura degli oneri di funzionamento della struttura commissariale.
Art. 5
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.