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T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I

Sentenza 4 dicembre 2007, n. 618


Massima

 

1. Giustizia Amministrativa - Legittimazione attiva delle associazioni locali per la tutela della cultura - presupposti - salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico - equiparabilitË alla tutela di interessi ambientali.

2. Beni culturali - Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica - CONCconcessione in uso a privati mediante finanza di progetto - Limiti - Servizi aggiuntivi - tassatività elenco ex art. 117 d.lg. 42/2004.

3. Beni culturali - Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica - uso "privato" per attività alberghiera, esercizi commerciali e uffici - Inammissibilità.

1. Il giudice amministrativo può riconoscere ad associazioni locali la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente purché dette associazioni, indipendentemente dalla loro natura giuridica, perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e presentino un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume pregiudicato. Rientra nel novero degli interessi lato sensu ambientali anche la salvaguardia di beni e complessi monumentali di interesse storico-artistico, già tutelati dalla legge 1089/1939 e ora dal d.lg. 42/2004.

2. Per gli "istituti e luoghi della cultura" di appartenenza pubblica non è consentita l'attribuzione in uso a terzi soggetti per lo svolgimento di attività che, ferma restando l'accessibilità da parte della generalità degli individui, abbiano il solo limite (in negativo) della non compromissione dell'integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo stesso è espressione in quanto l'esplicita previsione dei c.d. "servizi aggiuntivi", escludendo implicitamente ogni altra modalità di impiego, identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del bene e conferma la necessità di un uso che, per la parte principale, si caratterizzi per essere preordinato a finalità di interesse pubblico, per essere coerente con il valore culturale oggetto di tutela e per essere strumentale al pieno godimento di quest'ultimo da parte della collettività.

3. La destinazione ad uso privato di parte di un complesso monumentale per l'adibizione ad attività alberghiera, esercizi commerciali e uffici rappresenta un impiego del bene che non risponde alla fondamentale esigenza di una destinazione coerente con il valore culturale protetto e strumentale al suo pieno godimento da parte della collettività e non appare costituire neppure una destinazione riconducibile alla tipologia di servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 d.lg. 42/2004 (fattispecie inerente a procedura di project financing nella quale il 44% della superficie complessiva di un complesso monumentale è stata destinata ad attività alberghiera, esercizi commerciali e uffici).

 

 

 



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