Tar Lazio, Roma, sez. II
Sentenza 23 agosto 2006, n. 7373
(massima)
1. Servizio di valorizzazione dei beni culturali - carattere di servizio pubblico a rilevanza economica - modalità di gestione - applicazione della disciplina di settore (d.lg. 42/2004).
2. Servizio di valorizzazione dei beni culturali - attività di conservazione e manutenzione dei beni - non rientrano nella nozione di valorizzazione - conseguenze - illegittimità dell'affidamento in house.
3. Servizio di valorizzazione dei beni culturali - lavori pubblici - necessaria applicazione del codice dei contratti pubblici - illegittimità dell'affidamento in house.
1. Il settore della valorizzazione e promozione dei beni culturali costituisce un servizio avente rilevanza economica in quanto s'innesta in un settore in cui esiste, perlomeno in potenza, una redditività. L'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lg. 267/2000 consente quindi sì l'erogazione del servizio pubblico con l'affidamento in house, ma nel rispetto delle normative di settore e il dato testuale del d.lg. 42/2004 (art. 115) non autorizza a concludere che l'affidamento in house, oltre alle attività espressamente normate (p. es., i servizi aggiuntivi), copra anche quelle solo latu sensu ascrivibili alla valorizzazione.
2. L'affidamento diretto non può concernere che il servizio relativo alla valorizzazione, non anche le attività di progettazione, conservazione e manutenzione. Ove tali attività non siano sicuramente ascrivibili alla valorizzazione, il concetto di quest'ultima non può esser dilatato in via di mera interpretazione fino a comprendere istituti di altre normative inderogabili. In particolare è da escludere che la valorizzazione copra, sotto la generica dizione della conservazione, tutte le attività di progettazione e di restauro dei beni culturali, ossia di istituti che riguardano appalti pubblici di lavori.
3. E' illegittimo l'affidamento in house effettuato con l'intento di gestire lavori pubblici, soggetti alle norme d'evidenza pubblica ex artt. 1, 7 e 9 del d.lg. 30/2004, come se fossero servizi, mentre essenziale ne è la distinzione ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 10 del d.lg. 163/2006.