Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 27 settembre 2006
Criteri e modalità per la verifica dell'interesse
culturale dei beni mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private
senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico ed etnoantropologico
(Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2006)
Art. 1
1. Il ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro di cui all'art. 10, comma 1 del Codice che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; tale verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.
Art. 2
1. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono, tramite appositi accordi con i soggetti indicati al comma 1, le modalità di utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A [1] del presente provvedimento, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza. Copia degli accordi viene trasmessa alla Direzione generale e alle soprintendenze competenti.
Art. 3
1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e le persone giuridiche private senza fini di lucro indicano le cose da sottoporre a verifica, corredandole dei relativi dati descrittivi, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.
Art. 4
1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle cose, secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione regionale competente per territorio in duplice copia, secondo le modalità che prevedono l'avviso di ricevimento.
2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione, da parte della Direzione regionale competente per territorio, della documentazione cartacea in duplice copia.
Nota
[1] L'allegato A è consultabile in versione pdf sul sito http://www.gazzette.comune.jesi.an.it/2006/262/3.htm.