Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2006, n. 295
Regolamento recante disposizioni correttive e integrative
al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132,
in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche
e musicali
(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2006)
Art. 1 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il presidente è nominato dal ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni".
Art. 2 - Norma transitoria
1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalità di cui all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.