Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78
Esecuzione dell'intesa tra il ministro per i Beni e le Attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche
(Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale (tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2004;
Sulla proposta del ministro per i Beni e le Attività culturali;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il ministro per i Beni e le Attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Intesa tra il ministro per i Beni e le Attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche
Roma, 26 gennaio 2005
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2004, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Segretario di Stato del 18 novembre 2004, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera c), dello statuto della medesima e in conformità agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'art. 12, comma 1, primo e secondo periodo,
dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano successivamente intervenute e, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.
Determinano di adottare la seguente Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorità, resa esecutiva nell'ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e dell'ordinamento della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.
Art. 1
1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:
a) ministro e ministero: il ministro e il ministero per i Beni e le Attività culturali;
b) Cei: la Conferenza Episcopale Italiana.
2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:
a) a livello centrale, il ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del ministero; il Presidente della Cei e le persone da lui eventualmente delegate;
b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;
c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.
3. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.
4. Ai fini della più efficace collaborazione tra le parti per la tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.
5. In tali riunioni gli organi del ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.
6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.
Art. 2
1. Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il ministro e il Presidente della Cei.
2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso in materia di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di cui al comma 1, il ministero e la Cei concordano sui principi enunciati nel presente articolo.
3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la Cei collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal ministero; a sua volta il ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla Cei e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il ministero e la Cei possono stipulare appositi accordi.
4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente, i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici.
5. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di cui al comma 1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la Cei collabora con il ministero per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate. Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente della Cei o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa.
6. La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste primaria importanza. A tal fine, il ministero e la Cei assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono.
7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti.
8. La richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni culturali di cui al comma 1 è formulata in conformità alle disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica. Il prestito dei medesimi beni è autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia.
Art. 3
1. Gli organi del ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.
Art. 4
1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.
Art. 5
1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.
2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.
3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, presentati con le modalità previste dai commi precedenti, il soprintendente competente per materia e territorio procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il vescovo diocesano, in conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
Art. 6
1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono assunti dal competente organo del ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio.
2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7.
4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1, già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.
5. Nel caso di calamità naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorità di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.
6. Il ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 1.
Art. 7
1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, continua ad operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.
2. L'Osservatorio è composto, in modo paritetico, da rappresentanti del ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti della Cei ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del ministero e da un vescovo, in rappresentanza della Cei; le sue riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
Art. 8
1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica.
Art. 9
1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:
a) nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;
b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Cei del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.