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Corte costituzionale

Sentenza 7-21 aprile 2005, n. 160

 



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernanda Contri; Giudici: Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso dalla regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 24 febbraio 2004, depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica 22 febbraio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il 4 marzo 2004, la regione Emilia-Romagna ha sollevato molteplici questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), tra le quali, in particolare, quella relativa all'art. 2, comma 38.

Tale norma prevede che, "allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004", specificando poi che "le disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale", ed aggiungendo che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma".

Secondo la ricorrente un contributo per la costruzione della sede di determinati istituti di cultura (che, possedendo specifici requisiti, elencati nell'art. 2 della legge n. 534 del 1996, sono ammessi a godere di un contributo statale mediante l'inserimento in apposita tabella) avrebbe potuto essere giustificato nella vigenza dell'originario Titolo V, Parte II, della Costituzione, quando la competenza legislativa in materia spettava allo Stato. Ma dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, siffatte erogazioni di contributi non trovano più fondamento costituzionale e risultano illegittime.

L'intervento sarebbe infatti riconducibile alle materie della "valorizzazione dei beni culturali" e della "ricerca scientifica", entrambe di competenza concorrente, nelle quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato; lo stanziamento di somme per interventi statali diretti non costituisce un principio fondamentale della materia, da attuare mediante legislazione regionale. Né sarebbero ravvisabili esigenze che richiedano la diretta gestione statale di tali finanziamenti, non trattandosi di interventi volti a sostenere la competitività del sistema economico, giustificabili nell'ambito della funzione statale di tutela della concorrenza.

L'impugnato comma 38 sarebbe dunque lesivo sia dell'art. 117, terzo comma, che dell'art. 119 Cost., posto che lo strumento di intervento utilizzato dalla legge non è compatibile con il nuovo quadro costituzionale, nel quale allo Stato non spetta di erogare speciali risorse per contributi a favore degli istituti di cultura, spettando ad esso, invece, di finanziare "integralmente" (art. 119, quarto comma) le funzioni regionali, nell'esercizio delle quali, poi, le regioni dovranno disciplinare la materia - e, nell'ambito di questa, gli eventuali contributi agli istituti stessi - nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

Infine anche la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura sostanzialmente regolamentare, in materie di competenza concorrente, risulterebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, Cost.

2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione, specificando che la norma impugnata "autorizza una spesa" e non "istituisce un fondo", e per un importo talmente esiguo rispetto allo scopo indicato, da indurre l'Amministrazione a lasciare la disposizione del tutto inattuata.

Per quanto attiene all'art. 117 Cost., l'Avvocatura richiama la sentenza n. 307 del 2004 di questa Corte, ove è stato affermato che lo "sviluppo della cultura" è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica "anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni" introdotto dalla riforma del Titolo V. Inoltre le istituzioni culturali previste dalla legge n. 534 del 1996 sarebbero, in qualche misura, integrate al Ministero per i beni e le attività culturali, in particolare nei settori bibliografico, archivistico e museale.

Secondo l'Avvocatura, la stessa regione escluderebbe che si sia in presenza di una sua competenza "residuale" e prospetterebbe solo una questione "di bandiera", sollevata, peraltro, evocando promiscuamente, e senza le opportune distinzioni, sia l'art. 117, terzo comma, Cost., sia l'avverbio "integralmente" recato dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione.

3. Con una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza la ricorrente ha insistito nelle censure, sottolineando come, anche sulla base della più recente giurisprudenza costituzionale, non sia più consentito che in una materia di competenza legislativa - residuale regionale o concorrente - si prevedano interventi finanziari statali, seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

Considerato in diritto

1. La regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per le formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), e tra queste l'art. 2, comma 38, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

2. La risoluzione delle questioni concernenti altre norme è riservata a separate decisioni.

3. La suindicata disposizione stabilisce che "allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti d'imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni".

Secondo la ricorrente, l'intervento finanziario previsto dalla norma può essere ricondotto alle materie concernenti la valorizzazione dei beni culturali oppure la ricerca scientifica, entrambe di competenza concorrente e quindi tali da escludere ogni attività legislativa dello Stato se non per la sola determinazione dei principi fondamentali, tra i quali non rientra la previsione del finanziamento oggetto della norma impugnata.

Illegittima è certamente, secondo la regione Emilia-Romagna, la previsione di un decreto ministeriale in materia che non è di competenza esclusiva dello Stato.

4. La questione è fondata.

Come questa Corte ha più volte affermato, non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato (cfr. sentenze n. 370 del 2003, n. 16 del 2004, n. 51 del 2005).

Le funzioni attribuite alle regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, dal momento che, in numerose materie di competenza regionale, le politiche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione (cfr. sentenza n. 320 del 2004).

Dal rilievo che la costruzione della sede principale di un istituto di cultura, finalità perseguita dal finanziamento disposto con la norma censurata, è strumentale alla "organizzazione di attività culturali", materia inclusa nell'art. 117, terzo comma, Cost., e quindi di competenza legislativa concorrente, consegue la illegittimità costituzionale della norma in questione, la quale non soltanto ha stabilito l'erogazione in oggetto, ma ha anche attribuito a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinarne l'attuazione.

Del resto l'esiguità della somma stanziata esclude la necessità di una sua gestione unitaria in applicazione del principio c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. L'attribuzione di funzioni amministrative ad un organo statale costituisce violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevate dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della menzionata legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

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