Legge regione Toscana 31 gennaio 2005, n. 19
Norme sul sistema regionale dei beni culturali
(Bollettino
Ufficiale regione Toscanan. n. 8 del 7 febbraio 2005)
(legge di conversione)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
1. La regione Toscana esercita le funzioni di valorizzazione e di tutela dei beni culturali ad essa attribuite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o dalle intese ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi e gli indirizzi generali definiti dalla presente legge, in attuazione delle finalità indicate all'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto.
2. La regione promuove l'integrazione di funzioni e compiti concernenti la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene culturale, e favorisce il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio.
Art. 2 - Principi
1. L'intervento regionale è improntato ai seguenti principi:
a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
b) valorizzazione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;
f) valorizzazione dell'attività di ricerca.
Capo II - Rapporti con lo Stato, gli enti locali, e con gli altri soggetti
Art. 3 - Rapporti con lo Stato
1. La giunta regionale, in applicazione del principio di leale collaborazione, elabora, definisce e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, in particolare ai seguenti fini:
a) conferimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lg. 42/2004, di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale;
b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli di appartenenza statale, nonché attribuzione della disponibilità e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'articolo 102 del d.lg. 42/2004;
c) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del d.lg. 42/2004, e individuazione di adeguate forme di gestione;
d) individuazione degli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela.
2. Per i fini di cui al comma 1 la regione programma, nell'ambito di un intervento coordinato con le politiche del governo del territorio e della formazione professionale, la riorganizzazione del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, promuovendo l'integrazione fra istituti statali e istituti degli enti locali e dei soggetti privati.
Art. 4 - Rapporti con gli enti locali
1. La regione riconosce negli enti locali territoriali i soggetti essenziali per il sistema regionale, ai quali compete la responsabilità di integrare, coordinare e gestire, nel quadro dei principi indicati dalla regione, le relazioni fra il bene culturale ed il contesto paesaggistico e territoriale.
2. La giunta regionale garantisce la partecipazione degli enti locali interessati nel processo di elaborazione delle proprie proposte per i fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e agli accordi su base regionale per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 112 del d.lg. 42/2004.
3. La regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali, detta norme sulle attività di fruizione e di valorizzazione affinché siano garantite condizioni omogenee di efficace gestione.
Art. 5 - Rapporti con università, istituzioni di ricerca, istituzioni di cultura
1. La regione promuove e favorisce le più ampie forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, con le istituzioni di ricerca e con le istituzioni culturali o comunque interessate a finalità culturali, anche al fine di definire programmi comuni di ricerca e di studi.
Art. 6 - Rapporti con soggetti privati singoli o associati
1. La regione riconosce il contributo di conoscenze tecniche, di esperienze, di risorse economiche ed organizzative che i privati, singoli o associati, con o senza scopo di lucro, possono apportare all'intervento pubblico per i beni culturali, e ne valorizza l'iniziativa e l'attività.
Art. 7 - Autonomia e qualificazione tecnica e scientifica degli apparati
1. La regione valorizza l'autonomia tecnica e scientifica delle strutture all'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali.
2. La regione realizza, con la collaborazione delle istituzioni interessate, iniziative per promuovere e definire la costituzione di un apparato unitario di livello regionale, caratterizzato da una posizione di autonomia tecnico-scientifica ed operativa.
Capo III - Strumenti attuativi
Art. 8 - Forme dell'intervento regionale
1. L'intervento regionale si avvale di forme di cooperazione quali accordi, convenzioni, contratti.
2. Gli atti di concertazione, gli accordi, le convenzioni contengono disposizioni volte a garantire l'esecuzione ed una chiara attribuzione delle responsabilità in caso di violazione degli impegni concordati.
3. La giunta regionale elabora schemi-tipo di accordi, di convenzioni, di contratti, e li mette a disposizione degli enti interessati.
Art. 9 - Partecipazione della regione a fondazioni, associazioni e altri organismi
1. La regione partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.
2. La partecipazione della regione agli organismi di cui al comma 1 è prevista all'interno degli atti di programmazione di cui alla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali).
Art. 10 - Sistema informativo
1. La giunta regionale organizza e gestisce u sistema informativo in cui sono inseriti, ordinati e catalogati gli elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché per la progettazione, l'esercizio, la valutazione ed il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.
2. Il sistema regionale:
a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva, compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l'ambiente;
b) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
c) contribuisce ai sistemi informativi previsti a livello nazionale.
3. Nel sistema informativo confluiscono gli accordi, le intese e gli altri atti di cui all'articolo 8.
4. Il sistema informativo assicura la pubblicità e la trasparenza dell'intervento in materia di beni culturali e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi i limiti derivanti dalla legislazione vigente.
5. La giunta trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato del sistema informativo a livello regionale e locale, e sui rapporti con il quadro delle attività di ricerca.
Art. 11 - Linee di indirizzo e standard tecnici
1. La giunta regionale definisce indirizzi e standard tecnici per l'intervento pubblico a livello regionale e locale, e contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 12 - Attuazione della legge
1. La presente legge attuata attraverso gli strumenti e le procedure di cui alla l.r. 14/1995.