Legge 16 ottobre 2003, n. 291
Disposizioni
in materia di interventi
per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università
e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus spa
(Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003)
(stralcio)
Art. 2 - Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus spa
1. L'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus spa. - 1. Il ministro per i Beni e le Attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus spa", di seguito denominata "Società", con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ministero per i Beni e le Attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal ministero dell'Economia e delle Finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la Commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della repubblica.
7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal ministro dell'Economia e delle Finanze.
8. Il ministro per i Beni e le Attività culturali presenta ogni anno al parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.
9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero per i Beni e le Attività culturali.
10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".