Legge 21 maggio 2004, n. 128
Conversione
in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi
per contrastare la diffusione telematica abusiva
di materiale audiovisivo, nonché a sostegno
delle attività cinematografiche e dello spettacolo
(Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004)
(legge di conversione)
Art. 1
1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi)
(omissis)
Art. 3 - Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus spa"
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il ministro per i Beni e le Attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'art. 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il ministro dell'Economia e delle Finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il ministro per i Beni e le Attività culturali presenta al parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus spa", ed i ministeri per i Beni e le Attività culturali e delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. All'art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: ministro per i Beni e le Attività culturali, sono inserite le seguenti: ", di concerto con il ministro Infrastrutture e dei Trasporti".
(omissis)