Legge regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24
Sistema
museale regionale.
Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi
(B.U. Umbria n. 54, S.O. n. 2, del 24 dicembre 2003)
Titolo I - Norme generali
Art. 1 - Oggetto, principi e finalità
1. La presente legge, ai fini della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle connesse attività culturali, disciplina l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture degli enti locali e di interesse locale [1].
1-bis. La presente legge disciplina la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, così come definiti dall'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, così come previsto dall'articolo 102, comma 2 e dall'articolo 112, comma 2, del d.lg. 42/2004 [2].
2. Ai fini della presente legge sono equiparabili, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ai musei, alle raccolte e alle altre strutture degli enti locali e di interesse locale, i beni mobili e immobili d'interesse culturale, demaniali e di proprietà pubblica e privata, inclusi quelli degli enti ecclesiastici, funzionalmente integrabili nella generale organizzazione del Sistema museale dell'Umbria di cui all'articolo 2 [3].
3. Per le finalità della presente legge la regione opera congiuntamente agli enti locali e persegue ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato, con la Chiesa cattolica e con altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie.
4. I musei e le altre strutture di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica dei beni culturali sono servizi per la conservazione globale e programmata e per la valorizzazione anche economica di beni di rilievo culturale diffusi sul territorio, quando ne sono titolari gli enti locali, e sono attività con finalità di utilità e solidarietà sociale, se ne sono titolari soggetti privati.
Art. 2 - Sistema museale dell'Umbria
1. La regione individua nella organizzazione in sistema dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di cui all'articolo 1, la condizione fondamentale per conseguire le finalità della presente legge.
2. Il Sistema museale dell'Umbria è l'organizzazione di rete che concorre, in modo coordinato e di comune intesa tra i soggetti interessati, alla valorizzazione del patrimonio culturale umbro attraverso i musei, le raccolte e le altre strutture.
3. La organizzazione del Sistema museale dell'Umbria risponde ai principi costituzionali di sussidiarietà verticale e orizzontale, differenziazione e adeguatezza e si conforma ai principi dell'Unione europea in materia.
4. La partecipazione al Sistema museale dell'Umbria è libera e avviene con le modalità di cui all'articolo 3.
5. E' istituito il logo "Sistema museale dell'Umbria", le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla giunta regionale. Il logo connota i musei d'interesse regionale aderenti al Sistema, dichiarandone il grado di rispondenza ai livelli minimi di dotazioni e prestazioni, come distintamente previsti per i musei, le raccolte e le altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata.
Art. 3 - Partecipazione al Sistema museale dell'Umbria
1. I soggetti pubblici, ecclesiastici e privati titolari di musei, di raccolte e di altre strutture, che intendano aderire al Sistema museale dell'Umbria, presentano apposita istanza.
2. La giunta regionale delibera sulle istanze di ammissione al Sistema museale dell'Umbria, valutandone preventivamente l'interesse ai fini della fruizione pubblica.
3. Per i musei, le raccolte e le altre strutture di soggetti pubblici, l'ammissione prevede un programma per il conseguimento e il mantenimento degli standard di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h), definito sulla base di un accordo tra i soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Per i musei, le raccolte e le altre strutture di proprietà ecclesiastica e privata, l'ammissione prevede un programma negoziato.
5. La giunta regionale, qualora accerti la mancata o insufficiente attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti, invita il soggetto interessato a mettersi in regola entro un termine prefissato. Ove questi non provveda in tempo utile, la giunta regionale recede dall'accordo con conseguente esclusione dal Sistema museale dell'Umbria.
Art. 4 - Osservatorio tecnico scientifico
1. E' istituito l'Osservatorio tecnico scientifico del Sistema museale dell'Umbria, composto dal dirigente del competente servizio della giunta regionale, che lo presiede, da quattro dipendenti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie, da un rappresentante della Conferenza episcopale umbra, da un rappresentante designato congiuntamente dai musei di proprietà privata che partecipano al Sistema, da due esperti nelle discipline attinenti alla presente legge designati uno dalla giunta regionale e uno dalla soprintendenza regionale. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale e ha funzione consultiva e propositiva nei confronti della giunta regionale con particolare riguardo alla individuazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di interesse regionale, al Piano regionale di cui all'articolo 8, alla vigilanza sulla qualità culturale e scientifica del Sistema museale dell'Umbria.
Art. 5 - Patrimonio ecclesiastico
1. Ogni misura di salvaguardia, gestione, valorizzazione e promozione di beni culturali inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture di proprietà di enti ed istituzioni della Chiesa cattolica, deve essere compatibile con la loro destinazione alla pubblica fruizione e all'uso di culto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e con particolare riguardo ai profili professionali degli addetti ai musei, alla produzione di pubblicazioni e di altro materiale di informazione del pubblico, alle attività e ai servizi di carattere didattico, la giunta regionale e la Conferenza episcopale umbra concordano le modalità per la consultazione permanente, tenuto conto della peculiarità della rete dei musei ecclesiastici.
Titolo II - Funzioni
Art. 6 - Funzioni della regione
1. La regione esercita le seguenti funzioni:
a) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'art. 1, comma 1, promozione e organizzazione di attività culturali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione [4];
b) concorso con lo Stato, mediante forme di intesa e coordinamento, nella materia della tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione [5];
c) censimento, inventariazione, catalogazione, documentazione dei beni culturali e sviluppo delle relative banche dati regionali, anche di intesa e in concorso con gli enti locali e i soggetti titolari di musei, di raccolte e di altre strutture di proprietà ecclesiastica e privata, secondo le metodologie definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni;
d) [autorizzazione di cui all'articolo 102, comma 7 ed espressione dei pareri di cui all'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490] [6];
e) cooperazione nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge dello Stato in ordine alla tutela, con il ministero per i Beni e le Attività culturali e i titolari dei beni mobili di proprietà degli enti locali e di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nelle raccolte e nelle altre strutture degli enti locali e di interesse locale, sottoposti a vincolo di tutela o destinatari di appositi contributi finanziari della regione;
f) determinazione, in armonia con le disposizioni del decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali 10 maggio 2001, di seguito denominato d.m. 10 maggio 2001 e con il Piano regionale di cui all'articolo 8, dei contenuti fondamentali da recepire negli statuti e regolamenti dei musei pubblici del Sistema museale dell'Umbria [7];
g) determinazione e verifica degli standard qualitativi e quantitativi da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale costituito dalle raccolte, dalle altre strutture e dai musei di proprietà pubblica, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione statale in materia di tutela e dal d.m. 10 maggio 2001 [8];
h) determinazione delle linee guida per i profili professionali, i percorsi formativi e le modalità di accreditamento del personale da impiegare nei musei e nelle altre strutture di proprietà pubblica, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 149, comma 4, lettera d), del d.lg. 112/1998, in armonia con il d.m. 10 maggio 2001 e con il Piano regionale di cui all'articolo 8.
2. La regione esercita le funzioni attribuite dal d.lg. 42/2004, dall'articolo 47 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dal titolo IV, capo V del d.lg. 112/1998 [9].
Art. 7 - Funzioni dei Comuni
1. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative e gestionali non espressamente riservate dalla legge allo Stato, alla regione o alle province.
2. In applicazione dei principi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5 del d.lg. 112/1998, i comuni esercitano in particolare le seguenti funzioni:
a) elaborazione e attuazione, per i musei, per le raccolte e per le altre strutture di cui sono titolari, consegnatari o gestori, dei progetti d'intervento per il conseguimento e per il mantenimento di dotazioni e di prestazioni non inferiori ai livelli previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 8, impiegando finanziamenti propri ed eventuali contributi da parte della regione e di altri soggetti pubblici e privati;
b) interventi, ai fini di cui alla lettera a), per i musei, per le raccolte e per le altre strutture di proprietà ecclesiastica e privata, su istanza dei soggetti titolari;
c) conclusione di accordi con altri soggetti pubblici, ecclesiastici e privati per la gestione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di loro competenza e dei relativi servizi tecnici e culturali, garantendo comunque i livelli minimi di dotazioni e prestazioni previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 8.
Titolo III - Programmazione
Art. 8 - Piano regionale per il Sistema museale dell'Umbria
1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del documento annuale di programmazione - DAP, di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, approva, su proposta della giunta regionale, il Piano regionale per il Sistema museale dell'Umbria.
2. Il Piano regionale ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.
3. Il Piano regionale contiene gli obiettivi, le linee strategiche, gli indirizzi e i criteri per lo sviluppo del Sistema museale dell'Umbria ed in particolare:
a) i livelli minimi delle dotazioni e delle prestazioni per i musei, per le raccolte e per le altre strutture di proprietà pubblica;
b) le forme di cooperazione strutturale e funzionale, da attuarsi d'intesa con gli enti locali e con altri soggetti pubblici ecclesiastici e privati aderenti al Sistema museale dell'Umbria, al fine dello sviluppo dello stesso e della attuazione delle previsioni programmatiche;
c) i criteri perla determinazione dei profili professionali, dei percorsi formativi e delle modalità di accreditamento del personale da impiegare nei musei e nelle altre strutture di proprietà pubblica aderenti al Sistema museale dell'Umbria, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 149, comma 4, lettera d) del d.lg. 112/1998 e in armonia con il d.m. 10 maggio 2001;
d) i parametri minimi di economicità da conseguire, anche mediante l'esercizio associato di funzioni, nello svolgimento delle attività inerenti i musei, le raccolte e le altre strutture, ai fini dell'assegnazione in via prioritaria dei contributi;
e) la indicazione dei servizi di utilità comune da istituire in ambito subregionale, regionale e interregionale;
f) i criteri relativi alla promozione e organizzazione delle attività didattiche, culturali, scientifiche e promozionali da realizzare nell'ambito del Sistema museale dell'Umbria, con indicazione di quelle riservate alla regione e di quelle da realizzare in collaborazione con i sistemi turistici locali e con l'Agenzia di promozione turistica di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, per quanto concerne la promozione a fini turistici;
g) i fabbisogni finanziari e strumentali e le connesse risorse per il conseguimento degli obiettivi della programmazione;
h) i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dall'articolo 12;
i) le forme di sostegno per i musei, le raccolte e le altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata non aderenti al Sistema museale dell'Umbria.
4. Il Piano regionale per il Sistema museale dell'Umbria è attuato tramite programmi annuali approvati dalla giunta regionale.
Art. 9 - Attivazione del Sistema museale dell'Umbria
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della l.r. 13/2000, la giunta regionale, ai fini dell'attuazione del Piano regionale per il Sistema museale dell'Umbria e dei connessi programmi annuali, utilizza, di norma, gli strumenti della programmazione negoziata. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la giunta regionale stipula accordi di programma o altri atti negoziali con i soggetti pubblici, ecclesiastici e privati, singoli o associati, titolari di musei, di raccolte e di altre strutture d'interesse regionale nel rispetto della loro autonomia organizzatoria e contrattuale, anche in materia di lavoro.
Art. 10 - Musei e raccolte di proprietà pubblica ecclesiastica e privata non aderenti al Sistema museale dell'Umbria
1. Ai sensi del comma 3, lettera i) dell'articolo 8, la regione, avvalendosi delle forme di intervento previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a) limitatamente alla catalogazione e alle lettere f), g), h), sostiene la conservazione delle raccolte e il funzionamento dei musei e delle altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata non aderenti al Sistema museale dell'Umbria.
Art. 11 - Partecipazione
1. La partecipazione istituzionale e sociale alla elaborazione del Piano regionale di cui all'articolo 8 si svolge ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 13/2000, nell'ambito delle azioni strategiche e secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con le parti sociali. Al tavolo di concertazione sono invitati a partecipare rappresentanti dei soggetti titolari di musei, di raccolte e di altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata aderenti al Sistema museale dell'Umbria.
2. Ai fini della elaborazione dei programmi annuali, la giunta regionale indice incontri con i soggetti di cui al comma 1.
Titolo IV - Finanziamento
Art. 12 - Finanziamenti
1. Per le finalità della presente legge la regione interviene con finanziamenti propri o derivati dallo Stato o dall'Unione europea, nonché con proventi derivanti da liberalità e da attività, con riferimento alle seguenti finalità:
a) interventi diretti della regione, di cui agli articoli 6 e 8;
b) consolidamento, bonifica, restauro, ristrutturazione e costruzione delle sedi, impiantistica e allestimenti;
c) restauro di oggetti mobili;
d) acquisizione al patrimonio pubblico di beni culturali;
e) gestione ordinaria dei servizi;
f) attività culturali, didattiche e promozionali;
g) produzione di pubblicazioni e di altri materiali;
h) attività di promozione a fini turistici;
i) spese per il funzionamento dell'Osservatorio tecnico scientifico.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati ad utilità dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata aderenti al Sistema museale dell'Umbria.
3. I finanziamenti a sostegno dei musei, delle raccolte e delle altre strutture di proprietà pubblica, ecclesiastica e privata non aderenti al Sistema museale dell'Umbria, sono assegnati ai sensi dell'articolo 10.
Art. 13 - Norma finanziaria
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere b), c), d), della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 1.135.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.2.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Investimenti per il Sistema museale regionale" [10].
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
3. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 29, comma 4, della l.r. 13/2000.
4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e), f), g), h) ed i), si fa fronte con le risorse stanziate dalla legge finanziaria regionale 2003 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.007 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi a favore del Sistema museale regionale" [11].
5. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
6. I proventi derivanti da liberalità e da attività sono introitati nel bilancio regionale nell'unità previsionale di base 2.03.001 dell'entrata denominata "Trasferimenti correnti da altri soggetti" per essere allocati nella unità previsionale di spesa 10.1.007 denominata "Interventi a favore del Sistema museale regionale".
7. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 14 - Normative regolamentari
1. All'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 6, comma 1, lettere f) e h), alla disciplina delle modalità per l'erogazione dei contributi, per l'utilizzazione del logo di cui all'articolo 2, comma 5, nonché alla disciplina dell'Osservatorio tecnico scientifico di cui all'articolo 4, si provvede con norme regolamentari.
Titolo V - Norme transitorie e finali
Art. 15 - Abrogazione
1. La legge regionale 3 maggio 1990, n. 35, è abrogata.
Art. 16 - Norme transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento ai sensi della l.r. 35/1990.
2. Fino all'approvazione del primo Piano regionale per il Sistema museale dell'Umbria di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli atti di programmazione adottati ai sensi della l.r. 35/1990.
3. In fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di musei, di raccolte e di altre strutture manifestano la propria intenzione di aderire al Sistema museale dell'Umbria. La giunta regionale si esprime in ordine all'interesse per la fruizione pubblica, riservando l'atto di ammissione al Sistema museale dell'Umbria ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, a seguito dell'approvazione del Piano regionale.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 21 luglio 2004, n. 13.[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, l.r. 21 luglio 2004, n. 13.
[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, l.r. 21 luglio 2004., n. 13.
[4] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, l.r. 21 luglio 2004, n. 13.
[5] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, l.r. 21 luglio 2004, n. 13.
[6] Lettera soppressa dall'art. 2, comma 3, l.r. 21 luglio 2004, n. 13.
[7] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 4, l.r. 21 luglio 2004, n. 13.
[8] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, l.r. 21 luglio 2004, n. 13.
[9] Comma così modificato dall'art. 2, comma 6, l.r. 21 luglio 2004, n. 13.
[10] Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, l.r. 13 aprile 2004, n. 3.
[11] Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, l.r. 13 aprile 2004, n. 3. Il testo originario era così formulato: "4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere h) e i), della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate dalla legge finanziaria regionale 2003 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.007 del bilancio regionale, parte spesa, denominata 'Interventi a favore del Sistema museale regionale'.".