Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 30
Modificazioni
alla disciplina degli appalti
di lavori pubblici concernenti i beni culturali
(Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);
Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Finalità ed ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici.
3. Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto legislativo.
4. Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.
Art. 2. - Interventi realizzati mediante sponsorizzazione
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.
Art. 3. - Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.
Art. 4. - Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente decreto legislativo.
Art. 5. - Qualificazione
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
Art. 6. - Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri funzionari.
7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.
Art. 7. - Individuazione del contraente e affidamento dei lavori
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni Regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni immobili, e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2, l'affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
I lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata.
4. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempreché tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per l'amministrazione, oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto principale.
5. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, il ricorso alla licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è consentito fino all'importo complessivo di 1.500.000 euro.
Art. 8. - Progettazione
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile unico del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 9. - Criteri di aggiudicazione
1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i seguenti criteri:
a) il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo, nonché l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l'eventuale anomalia.
Art. 10. - Varianti
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile unico del procedimento, così come individuato dalla normativa vigente in materia, può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia stato nominato.
Art. 11. - Adeguamento del regolamento attuativo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono modificate alla luce delle disposizioni del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 12. - Abrogazione
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni:
articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;
articolo 16, comma 3-bis;
articolo 19, comma 1-quater;
articolo 21, comma 8-bis;
articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;
articolo 27, comma 2-bis.
Art. 13 .- Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli