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Istituzione della "Fondazione Galleria degli Uffizi" di Firenze

(disegno di legge Senato n. 2077)

d'iniziativa dei senatori Passigli, Dini, Franco Vittoria e Boco
(comunicato alla Presidenza il 6 marzo 2003)

 


Sommario: 1. Relazione illustrativa. - 2. Articolato.



1. Relazione illustrativa

Onorevoli Senatori. Da tempo è venuta affermandosi, sull'esempio dei più importanti musei stranieri, l'ipotesi di dotare anche i più importanti musei italiani di una maggiore autonomia gestionale che permetta loro di adattarsi in maniera più flessibile alle mutate e mutevoli esigenze di fruizione, determinate dal forte incremento dei flussi turistici, dal diffondersi di mostre e manifestazioni speciali, e dalla presenza nei musei di nuovi servizi a disposizione dei visitatori.

Questa esigenza di maggiore autonomia ha trovato riscontro durante la XIII legislatura nella creazione di "sovrintendenze speciali" (ad esempio a Pompei), e più recentemente nella stessa legge finanziaria 2003, che all'articolo 80, comma 52, prevede la possibilità di affidare la gestione dei musei anche ai privati. Non va infine dimenticata la crescente richiesta delle regioni di partecipare alla valorizzazione e gestione dei beni culturali.

Il presente disegno di legge è ben conscio di questi precedenti e di questa tendenza, e li ritiene di particolare interesse per la Galleria degli Uffizi di Firenze. Tuttavia, piuttosto che ipotizzare una "sovrintendenza speciale" (che rimarrebbe soggetta alle stesse norme che si applicano agli organi periferici del ministero dei Beni e delle Attività culturali), o un trasferimento di competenze alle regioni e al sistema delle autonomie, o un affidamento alle imprese private, esso prevede, sulla base di consolidate esperienze, specie nel mondo anglosassone, la creazione di una fondazione ad hoc da parte dello Stato, della regione Toscana, e del comune di Firenze, rinviando allo statuto - da elaborare da parte di detti soci promotori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - l'identificazione di altri soci pubblici o privati, dei vari apporti di capitale e degli organi sociali. Si ottiene così il beneficio di una rapida costituzione della fondazione, e della sua massima flessibilità nel tempo, essendo lasciato allo statuto e a sue eventuali modifiche, anziché alla legge, la disciplina delle modalità di funzionamento della fondazione, con il solo vincolo del particolare ruolo e peso riservato allo Stato, regione Toscana e comune di Firenze.

Il disegno di legge prevede invece, all'articolo 3, quale irrinunciabile punto fermo, il permanere in capo al solo Stato, e quindi al personale tecnico-scientifico delle sovrintendenze, dei compiti di tutela (conservazione, restauro etc.) dei beni culturali custoditi presso la Galleria degli Uffizi. Di converso, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 2, che la fondazione diventi la stazione appaltante dei lavori necessari alla realizzazione del progetto denominato "Grandi Uffizi", all'ampliamento del museo cioè in spazi quasi doppi rispetto all'attuale Galleria. Ciò consentirebbe la certezza di conservare per il progetto i 34 milioni di euro di finanziamento statale oggi disponibili per i lavori, che - in assenza della fondazione - rischierebbero di finire in perenzione. Alla fondazione verrebbero inoltre destinati i proventi della vendita dei biglietti, e i canoni pagati dagli eventuali concessionari dei servizi (articolo 4).

Fermo restando che il personale tecnico-scientifico rimarrà sempre statale, l'articolo 5 prevede, infine, che il restante personale oggi in servizio presso il museo resti statale fino alla quiescenza, e che alla copertura del suo costo partecipi la fondazione nella proporzione che verrà fissata da un'apposita convenzione tra lo Stato e la medesima fondazione.

2. Articolato

 

Art. 1 - 1. E' istituita la "Fondazione Galleria degli Uffizi". Soci fondatori della Fondazione sono lo Stato, la regione Toscana e il comune di Firenze.

2. Lo statuto della Fondazione, da adottarsi da parte dei soci fondatori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina il conferimento di capitale da parte dei soci fondatori, nonché le modalità di adesione alla Fondazione di altri soggetti pubblici o privati, i relativi apporti di capitale e la loro partecipazione agli organi di gestione della Fondazione.

3. La maggioranza dei seggi negli organi della Fondazione è comunque riservata ai soci fondatori.

 

Art. 2 - 1. La Fondazione ha per scopo la gestione e la valorizzazione dei beni culturali custoditi presso l'attuale museo statale "Galleria degli Uffizi", nonché la gestione di tutti gli interventi necessari all'ampliamento e fruizione dell'attuale museo statale, sostituendosi quale stazione appaltante al ministero per i Beni e le Attività culturali, avvalendosi dei fondi a tal fine stanziati o in futuro disponibili nel bilancio di tale ministero.

 

Art. 3 - 1. I beni culturali facenti parte delle collezioni esistenti presso il museo statale "Galleria degli Uffizi" restano di esclusiva proprietà dello Stato. I compiti di tutela di tali beni, ivi compresi la loro conservazione e restauro, sono di esclusiva competenza del ministero per i Beni e le Attività culturali. Le modalità di esposizione dei suddetti beni e qualsiasi loro altro utilizzo devono essere autorizzati dai competenti organi del ministero per i Beni e le Attività culturali.

 

Art. 4 - 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) i conferimenti di capitale da parte dei soci fondatori come da statuto della Fondazione;

b) i conferimenti di eventuali altri soci pubblici o privati;

c) i contributi e lasciti destinati a tale scopo da soggetti pubblici o privati;

2. La Fondazione si avvale nel proprio bilancio di esercizio:

a) dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso alla Galleria degli Uffizi e dalle attività editoriali, espositive, di merchandising, e da qualsiasi altra attività economica connessa all'utilizzo dei beni culturali custoditi nella Galleria degli Uffizi;

b) delle somme a qualsiasi titolo versate dai concessionari dei servizi nella suddetta Galleria.

 

Art. 5 - 1. Gli attuali dipendenti del ministero per i Beni e le Attività culturali in servizio presso il museo statale "Galleria degli Uffizi" restano alle dipendenze di tale ministero fino alla loro messa in quiescenza. Una convenzione tra il ministero e la Fondazione disciplinerà il contributo che quest'ultima verserà al ministero a fronte del costo del personale sopportato dal ministero, eccezion fatta per quanto previsto dal comma 2. Tale contributo non potrà superare i proventi della vendita dei biglietti di ingresso nell'anno precedente.

2. Resterà ad esclusivo carico del ministero per i Beni e le Attività culturali il costo del personale necessario ad assolvere ai compiti di cui all'articolo 3.

 

Art. 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigore - 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


copyright 2003 by Società editrice il Mulino


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