Decreto
ministeriale 11 dicembre 2001
Istituzione
della soprintendenza speciale
per il polo museale fiorentino
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
visto l'art. 17 comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante "Disposizioni sui beni culturali" ed in particolare l'art. 9, commi 2,3 e 4;
visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, "Istituzione del ministero per i Beni e le Attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, "Regolamento recante norme di organizzazione del ministero per i Beni a le Attività culturali" ed in particolare gli articoli 12, comma 3 e 17 comma 3;
ritenuto di dover procedere alla istituzione della soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, con sede in Firenze, attribuendole l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi degli articoli 12, comma 3 e 17 comma 3, del citato d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441;
visto il parere espresso dai direttori generali del ministero in apposita riunione in data 13 novembre 2001 con il segretario generale;
visto il parere dei comitati tecnico-scientifici congiunti per i beni archeologici, per i beni architettonici ed il paesaggio, e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, espresso nella seduta del 21 novembre 2001;
sentite le OO.SS. in data 27 novembre 2001 e in data 6 dicembre 2001
decreta:
Art. 1
1. E' istituita la soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, di seguito denominata soprintendenza con sede a Firenze, cui è attribuita l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con competenza sui seguenti complessi:
1) Galleria degli Uffizi
2) Galleria dell'Accademia
3) Museo nazionale del Bargello
4) Museo di San Marco
5) Cappelle medicee
6) Galleria palatina e appartamenti monumentali
7) Galleria di arte moderna e Galleria del costume
8) Museo degli argenti e delle porcellane
9) Museo della Casa fiorentina antica (Palazzo Davanzati)
10) Eredità Bardini
11) Museo di Casa Martelli
12) Chiostro dello Scalzo
13) Cenacolo di Santa Apollonia
14) Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi
15) Cenacolo di Foligno
16) Cenacolo del Perugino
17) Cenacolo del Ghirlandaio
18) Giardino di Boboli
2. Presso la soprintendenza è istituito un consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazione e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al ministero per i Beni e le Attività culturali e al ministero dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione.
Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il soprintendente, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) il funzionario più elevato in grado, appartenente alla ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.
3. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del ministero per i Beni e le Attività culturali e da un funzionario del ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzione di presidente.
4. Con separato provvedimento saranno stabilite le norme per la disciplina dell'autonomia finanziaria e amministrativo-contabile.
Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo.