Decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 24
convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 82
Disposizioni
urgenti in materia di contributi
in favore delle attività dello spettacolo
(testo
coordinato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.
2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato [1].
Art. 1-bis [2].
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è sostituito dal seguente:
"3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.