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Patrimonio dello Stato Spa

Statuto sociale

(novembre 2002)



Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede e durata della società

Art. 1

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge del 15 aprile 2002 n. 63 convenite in legge con modificazioni dalla legge del 15 giugno 2002 n. 112 è costituita una società per azioni denominata "Patrimonio dello Stato Spa".

 

Art. 2

1. La società ha sede in Roma, Via del Quirinale n. 30.

2. Potranno essere istituite e/o soppresse, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, sia in Italia che all'estero.

 

Art. 3

1. La durata dalla società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

 

Titolo II

Oggetto della società

Art. 4

1. La società ha per oggetto la valorizzazione, la gestione e l'alienazione del patrimonio dello Stato, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici oltre che degli indirizzi strategici stabiliti dal ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle direttive di massima adottate dal Cipe.

2. Alla società possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato, il tutto in ossequio a quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 del d.l. 15 aprile 2002 n. 63 convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112.

3. La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici ed in particolare con gli enti pubblici locali e può stipulare con essi convenzioni.

4. Per il perseguimento del suo oggetto la società potrà altresì, anche avvalendosi di terzi, compiere attività di:

a) redazione di profeti urbanistici ed edilizi piani di fattibilità, sotto i profili economico, finanziario e sociale, di perizie, stime, valutazioni, piani di ristrutturazione di beni immobili ed ogni altra operazione che rientri nei settori degli investimenti, connessi ai beni ad essa trasferiti anche in gestione;

b) redazione di studi ed analisi su voci dell'attivo contenute nel rendiconto generale del patrimonio dello Stato, quali crediti e partecipazioni, beni mobili, beni immobili fornendo raccomandazioni al ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzate alla valorizzazione delle stesse;

c) ideazione, promozione e realizzazione di iniziative ed interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, gestione e sviluppo integrato di beni immobili, ad essa trasferita o affidati in gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle modalità economicne ed operative degli interventi, nonché le relative operazioni di marketing e comunicazione;

d) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione, manutenzione, ristrutturazione e utilizzazione degli stessi;

e) individuazione e gestione di procedure di alienazione di beni e/o cessione e/o concessione di diritti sugli stessi osservando principi di trasparenza;

f) effettuazione di operazioni di cartolarizzazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 7 del d.l. 15 aprile 2002 n. 63 convertito in legge con modificazioni e dalla legge del 15 giugno 2002 n. 112;

g) valorizzazione, gestione, alienazione e acquisizione, a condizioni di mercato, del patrimonio di altri soggetti pubblici;

h) acquisizione e cessione, a condizioni di mercato, di beni di terzi funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

5. La società esercita a condizioni di mercato, attività di consulenza, assistenza e fornitura di servizi, a favore di amministrazioni pubbliche, enti territoriali, enti pubblici e società a totale partecipazione pubblica nei settori

a) della realizzazione di progetti di sviluppo locale e di strumenti innovativi di programmazione e qualificazione del territorio della Repubblica italiana, anche con riferimento a particolari settori dell'attività economica e produttiva,

b) della costituzione di iniziative di parternariato pubblico-privato,

c) della finanza di progetto.

6. La società potrà infine compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

 

Titolo III

Capitale e azioni

Art. 5

1. II capitale sociale della società è di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) suddiviso in numero 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

 

Art. 6

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione da diritto ad un voto.

2. Le azioni sono nominative e possono appartenere al ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero ad altre società di cui il ministero dell'Economia e delle Finanze detenga direttamente l'intero capitale sociale.

3. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

4. Il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

 

Titolo IV

Assemblea

Art. 7

1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal presidente, su deliberazione del consiglio di amministrazione, nella sede della società o in altro luogo, in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, quando particolari esigenze lo richiedano, secondo il disposto dell'art. 2364 c.c., ultimo comma.

3. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

 

Art. 8

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso i soggetti indicati nell'avviso di convocazione.

2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in genere, il diritto di intervento e di voto.

4. Egli dirige e regola la discussione.

 

Art. 9

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

 

Art. 10

1. Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni sono prese con votazione espressa con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o notaio.

 

Titolo V

L'organo amministrativo

Art. 11

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

3. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo di conseguenza.

4. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio per la ricostituzione dello stesso.

 

Art. 12

1. II consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche esterno alla società.

 

Art. 13

1. II consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente e comunque ogni qualvolta che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'amministratore delegato, se nominato, oppure da almeno un terzo dei suoi membri, o dal collegio sindacale.

2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco.

3. II consiglio di amministrazione si intende altresì regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri del collegio sindacale.

 

Art. 14

1. II consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

 

Art. 15

1. Per la validità della riunione del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti.

4. Verificandosi tali requisiti, il consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario.

 

Art. 16

1. Delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione viene redatto un verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

 

Art. 17

1. II consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente sono ad esso conferite in conformità della legge tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

2. Al consiglio di amministrazione compete l'individuazione delle strategie aziendali e la verifica dei relativi risultati.

 

Art. 18

1. II consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato, cui conferire i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente statuto.

2. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato, conferire, nei limiti delle competenze ad esso attribuite, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.

3. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi a propri membri, nonché a dipendenti o a terzi per singoli atti o a categorie di atti e può inoltre nominare un direttore generale, definendone mansioni e attribuzioni.

4. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

 

Art. 19

1. Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione compete il compenso su base annua determinato dall'assemblea.

2. Al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni del loro ufficio.

 

Titolo VI

Firma e rappresentanza sociale

Art. 20

1. La rappresentanza della società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione, nonché all'amministratore delegato nei limiti della delega al medesimo conferita.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti al fine di dare esecuzione a delibere del consiglio stesso.

 

Titolo VII

Collegio sindacale

Art. 21

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi eletti dall'assemblea che nomina il presidente. Devono essere altresì nominati due membri supplenti.

2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

 

Titolo VIII

Bilanci e utili

Art. 22

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. I bilanci di esercizio della società sono sottoposti a revisione contabile da società iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del d.lg. 24 febbraio 1958 n. 58.

 

Art. 23

1. L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è ripartito secondo le determinazioni dell'assemblea.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

 

Titolo IX

Scioglimento e liquidazione della società

Art. 24

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

 

Titolo X

Disposizioni generali

Art. 25

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.



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